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Riforma e Regole del Terzo Settore

Come cambia il terzo settore con la riforma? ETS, enti del terzo settore. Uno dei pilastri della nuova normativa è l'istituzione della qualifica di ente del terzo settore, o meglio ETS.

Per entrare a far parte di questa nuova grande famiglia bisogna essere associazioni, fondazioni o altro ente di carattere privato. Non perseguire scopo di lucro, essere iscritti al registro unico nazionale del terzo settore, perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgere una o più attività di interesse. generale.

Quali possono essere le categorie di enti del terzo settore? Le organizzazioni di volontariato ODV, le associazioni di promozione sociale APS, gli enti filantropici, le imprese sociali. incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso.

C'è poi la categoria Altri e TS, aperta a tutti gli enti che non rientrano in quelle precedenti. Impresa sociale Con la riforma nasce la nuova impresa sociale, un ente del terzo settore con peculiarità tutte sue e totalmente rinnovato rispetto alle indicazioni della legislazione precedente. Si tratta di una qualifica che può essere assunta da associazioni, fondazioni, o società di capitali o di persone sottoposta a regole specifiche, dalle attività di interesse generale che può svolgere alla gestione del patrimonio, con piccole aperture alla redistribuzione degli utili, sino ai processi di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

Tutte le imprese sociali devono produrre e depositare il bilancio economico e patrimoniale e la nota integrativa, documenti molto simili a quelli già previsti per le imprese. Si aggiunge anche il bilancio sociale, che ne documenta l'impegno per il perseguimento dell'interesse generale. Regole chiare anche sui rapporti tra lavoro e volontariato. Le imprese sociali sono di natura commerciale ed è quindi possibile che prevalgano le risorse non retribuite nella propria organizzazione.

Previsto inoltre anche un sistema di controlli e di sanzioni a fronte di specifiche misure fiscali e strumenti di sostegno e sviluppo. Ordinamento e vita associativa La riforma stabilisce regole e criteri da seguire per la gestione della vita associativa degli enti del terzo settore. Innanzitutto, statuti e regolamenti dovranno riportare indicazioni specifiche, così come saranno precise le procedure per l'acquisizione della personalità giuridica e per operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

Novità anche sulla presenza dei soci negli enti di terzo settore, dal numero minimo necessario per fondare particolari categorie ai requisiti di ammissione. per i nuovi associati. Cambia anche la gestione della governance con regole diverse sulla struttura e l'operatività dell'organo di amministrazione, di controllo e revisione legale.

Tra gli obblighi previsti, la tenuta di alcuni libri sociali, utili per seguire e controllare la vita degli enti del terzo settore. Uno degli elementi qualificanti di un ETS è l'assenza di scopo di lucro nella gestione della sua attività. Questo significa che è vietata la distribuzione anche in diretta di utili.

ed avanzi di gestione, fondi e riserve che devono essere necessariamente reinvestite in attività di interesse generale. Muove regole quindi anche per la gestione del patrimonio di un'ITS. Trasparenza, rendicontazione, controlli. Diventare ente del terzo settore comporta una serie di agevolazioni a fronte di una maggiore trasparenza, prevedendo maggiore attenzione alle procedure e alla gestione delle attività, con un occhio sempre più preaperto alla pubblicità all'esterno. Tra le indicazioni di tipo amministrativo previste dalla nuova normativa ci sono una serie di obblighi relativi alle scritture contabili, dalla redazione del bilancio di esercizio alla relazione di missione.

In particolare c'è il bilancio rendi conto a seconda della grandezza dell'ente in cui vengono segnalati oneri e proventi. Da qui è possibile leggere l'andamento economico e gestionale di un ente. Ma non solo, la riforma valida un altro strumento fondamentale per comprendere l'efficacia dell'azione di un ente del terzo settore, il bilancio sociale. Si tratta di uno strumento di rendicontazione che tiene conto dell'impatto sociale dell'ente e delle sue attività.

Gli ETS inoltre sono sottoposti a una serie di controlli per verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, l'adempimento di tutti i requisiti di iscrizione. gli obblighi connessi, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il corretto impiego delle risorse utilizzate. In alcuni casi è previsto anche un organo di controllo o revisore legale dei conti. Volontariato e rapporto di lavoro Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune. La riforma del terzo settore ne riconosce il valore e il ruolo come uno degli elementi caratterizzanti dell'intero sistema.

Rispetto al passato, il codice si riferisce esplicitamente alla persona che fa volontariato, non più alla sola attività, e sottolinea che può donare la sua opera anche negli enti del terzo settore. Quando un ente si avvale del supporto di volontari non occasionali per le proprie attività, deve tenere obbligatoriamente un registro dedicato, collegato a un altro vincolo del suo lavoro. della riforma, la necessità di assicurare i volontari.

Chi svolge attività volontaria inoltre non può ricevere alcun tipo di retribuzione da parte dell'ente. Sono ammessi solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. La riforma del terzo settore prevede un insieme di misure per la promozione della cultura del volontariato, come forme di informazione e sensibilizzazione, ma anche di incentivazione e promozione e riconoscimento delle competenze sviluppate. facendo volontariato.

Il codice del terzo settore inoltre regolamenta anche la gestione del lavoro nel terzo settore, i cui contratti sono sottoposti a quelli collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8. Regime fiscale Una delle principali novità della riforma è un regime fiscale strutturato in base alle finalità e alla gestione delle attività degli enti del terzo settore. Si tratta di un sistema dedicato, operativo dopo il via libera della Commissione europea. La distinzione è tra attività svolte in modalità commerciale oppure non commerciale. Se prevale l'una sull'altra, cambia il regime fiscale a cui l'ente del terzo settore è sottoposto.

Quello forfetario, il più conveniente, si applica agli enti non commerciali. commerciali. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono previste specifiche indicazioni sulla vendita di beni e prestazione di servizi, ma anche per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso a una serie di semplificazioni sull'imposta sul valore aggiunto.

Agevolazioni per tutti gli ETS sono previste anche in materia di imposte indirette e tributi locali. Donazioni e raccoltafondi. Quando si parla di raccoltafondi, si fa riferimento all'insieme di azioni e iniziative che un ente del terzo settore svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale. La riforma riconosce le riconosce per la prima volta una delle pratiche più diffuse tra le realtà non profit, tra cui le donazioni.

Per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli enti del terzo settore, la riforma riconosce rilevanti novità in materia di deduzione. e detraibilità. Tra le modalità di supporto alle donazioni per gli ETS c'è il social bonus, credito d'imposta a favore di coloro che effettuino erogazioni liberali ad enti che hanno presentato progetti di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 5 per 1000 Novità anche per una delle più classiche forme di donazione per il no profit, il 5x1000, a cui il legislatore ha dedicato un apposito decreto.

Se finora vi potevano accedere diverse tipologie di enti non profit, anche non esercitanti attività di interesse generale, la nuova normativa permette di destinare il 5x1000 solo agli enti del terzo settore, oltre che a comuni enti di ricerca scientifica o sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche. Gli enti iscritti nell'elenco permanente non dovranno rinnovare la procedura ogni anno. anno nel caso in cui cambi il legale rappresentante.

Tra le principali novità, l'accelerazione nei tempi di erogazione delle risorse, che seguiranno le stesse modalità oggi previste per il 2 per 1000 ai partiti, e l'elevazione della soglia minima a 100 euro sotto la quale le risorse non vengono erogate. Cambiano anche alcuni criteri di rendicontazione. Rapporto con la pubblica amministrazione. La riforma stabilisce nuove modalità di collaborazione tra enti pubblici e terzo settore, valorizzando le tante esperienze collaborative costruite negli anni e per la prima volta riconosciute e normate in modo organico.

Tra gli strumenti di collaborazione pubblica, Previsti c'è la coprogrammazione e coprogettazione, ma anche convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di specifiche attività. Tra gli affidamenti sottoposti a precise indicazioni ci sono quelli dei servizi di trasporto sanitario, di emergenza e urgenza alle organizzazioni di volontariato, mantenendo le condizioni di efficienza economica e adeguatezza richieste da tutta la normativa sui rapporti con la pubblica amministrazione. Previsti inoltre una serie di strumenti per facilitare l'utilizzo di beni e immobili pubblici o sequestrati alla criminalità, gestiti dagli ETS per finalità sociali.

Promozione e sostegno del terzo settore. La riforma prevede una serie di strumenti di promozione e sostegno al terzo settore. Innanzitutto ha istituito la cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si occupa del coordinamento delle posizioni. Il Consiglio nazionale del terzo settore presso il Ministero del Lavoro, un luogo di consultazione ma anche di vigilanza, monitoraggio e controllo sull'applicazione della normativa.

sostenere la realizzazione di interventi innovativi da parte di enti del terzo settore. In più, c'è un sistema di contributi per alcuni enti del terzo settore con il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali e altre forme di sostegno. Agevolazioni anche su beni immobili e immobili messi a disposizione dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali. Ma non solo, sono riconosciuti strumenti finanziari non speculativi per sostenere gli ETS, come l'accesso al credito agevolato, il riconoscimento dei crediti privilegiati, il regime fiscale per il cosiddetto social lending e i titoli di solidarietà.

Servizio civile universale. Un apposito decreto legislativo stabilisce la nascita del Servizio civile universale, prima Servizio civile nazionale e ancora prima obiezione di coscienza, straordinario strumento di partecipazione. attiva alla vita del paese e un'opportunità di crescita per i giovani da realizzare in Italia o all'estero. La sua gestione è affidata a una governance composta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si relaziona con la conferenza permanente per i giovani.

i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e la Consulta nazionale del Servizio Civile Universale. Cambia anche il sistema di finanziamento delle attività che saranno, in ogni caso, sottoposte a controllo, verifica e valutazione. Tra le novità, una programmazione triennale e annuale e nuove indicazioni sia per gli enti che per gli operatori volontari.

E in più, tanta formazione e la valutazione delle competenze acquisite in questo percorso. Viene Viene riconosciuto anche un organo di rappresentanza per gli operatori volontari, per garantire il confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Consulta Nazionale del Servizio Civile, organismo di consultazione, riferimento e confronto. CSV, Centri di Servizio per il Volontariato. Tra i protagonisti della riforma ci sono i Centri di Servizio per il Volontariato, una rete capillare attiva fin dal 1997, che viene riconosciuta e riconosciuta come un'azienda di riforma. rafforzata per diventare punto di riferimento per tutti i volontari impiegati negli enti del terzo settore cambia la forma giuridica e la qualifica dei csv che tra le altre cose si aprono alla possibilità di associare enti diversi dalle organizzazioni di volontariato nuovi obblighi e responsabilità ma anche una puntuale definizione dei servizi erogati e dei principi a cui ispirarsi previsto un nuovo assetto territoriale con 49 csv accreditabili numero fissato secondo criteri specifici.

A stabilirlo è l'Organismo Nazionale di Controllo, ONC. Al posto dei comitati di gestione, ecco gli organismi territoriali di controllo, OTC, uffici dell'ONC, a cui spetta il controllo dei CSV a livello locale. Al posto dei fondi speciali per il volontariato su base regionale, viene istituito il Fondo Unico Nazionale, FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria.

Grazie a tutti!