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Dolo e Disciplina dell'Errore

Salve ragazzi, stiamo affrontando il profilo della colpevolezza e oggi parlerò brevemente del dolo e della disciplina dell'errore. Iniziamo la nostra analisi come al solito partendo dal codice penale. Il secondo comma dell'articolo 42 stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non ha commesso condolo, mentre invece la colpa e la preterintenzione operano in un'attività di condolo. Erano nei soli casi previsti dalla legge. Il dolo deve sussistere al momento del fatto e deve perdurare durante tutta la realizzazione della condotta. È rilevante dunque che esso venga meno allora quando gli eventi non siano più controllabili dal soggetto agente. È rilevante per esempio la circostanza che il dolo venga meno dopo che il soggetto agente abbia fatto scoppiare per esempio una città. una bomba. E' il giudice che, caso per caso, deve provare la volontà colpevole del soggetto tenendo in considerazione tutte le circostanze di fatto. L'articolo 43, rubricato elemento psicologico del reato, ci specifica che il delitto è doloso o secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione di un mistero. e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del diritto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione. Il soggetto agente, dunque, deve rappresentarsi, cioè conoscere esattamente o con sufficiente determinatezza, gli elementi del fatto tipico che intende realizzare con la sua condotta. Prevedendo, dunque... che essa possa generare l'evento lesivo o la messa in pericolo del bene giuridico protetto. Il soggetto agente quindi deve conoscere con esattezza gli elementi descrittivi del mondo esterno, quali sono ad esempio la vita, il concetto di uomo, il concetto di arma, la cosa, ed eventualmente conoscere anche gli elementi normativi sottesi alla fattispecie, per esempio il concetto di altruità. A tale rappresentazione però, una semplice rappresentazione non è sufficiente perché si abbia doloi, infatti a tale rappresentazione deve eseguire la volontà di realizzare il fatto tipico. Come già ho detto in precedenza. in qualche altro video, non basta la mera volontà, non concretizzatesi in condotta, di voler realizzare una lesione, una messa in pericolo del bene giuridico. Il giudice ai fini della commisurazione della pena deve tener conto della intensità maggiore o minore del dolo con cui il soggetto agente ha agito. Al tal riguardo si è solito distinguere fra il dolo cosiddetto d'impeto, che si allorquando il soggetto immediatamente concretizza la sua volontà in una condotta, il dolo cosiddetto di proposta, che si ha allorquando il soggetto concretizza la sua volontà criminosa dopo un certo lasso di tempo e la cosiddetta premeditazione che fra l'altro costituisce una circostanza aggravante del delitto di omicidio che si ha allorquando il soggetto concretizza la sua volontà criminosa dopo un apprezzabile periodo intervallo di tempo durante il quale permane la sua risoluzione criminosa. In dottrina poi si sono elaborate varie forme del dolo. Allora il dolo è definibile intenzionale quando il reato è lo scopo in vista del quale il soggetto agente agisce, per esempio io commetto un omicidio perché voglio la morte del mio nemico. Il dolo è definibile diretto allora quando è lo strumento necessario per raggiungere lo scopo perseguito, per esempio rubo un'automobile. per evadere dal carcere. Si parla poi di dolo eventuale quando il soggetto prevede la concreta possibilità che dal suo comportamento possa derivare un evento pericoloso o lesivo e nonostante tale previsione agisce ugualmente, quindi agisce anche a costo di realizzare una fattispecie criminosa. Diverso è il caso in cui invece il soggetto confidi nella concreta non realizzazione ipotesi prevista dal terzo coma dell'articolo 61 del codice penale che prevede la cosiddetta colpa cosciente la quale comporta un aggravamento di pena Si parla di dolo alternativo quando l'agente sa che dalla sua condotta possano verificarsi due eventi, ma non sa quale dei due si realizzerà in concreto. Si è solito poi distinguere fra dolo generico e dolo specifico. Mentre nel dolo generico il fine perseguito del soggetto agente non è necessario per l'esistenza del reato, nel dolo specifico il soggetto agente persegue un determinato momento. determinato fine anche senza poi in concreto perseguirlo, per esempio nel reato di furto c'è il fine ulteriore di trarne profitto. Infine abbiamo la distinzione tra dolo di danno e dolo di pericolo, abbiamo il dolo di danno quando il soggetto vuole eledere il bene giuridico protetto, invece si parla di dolo di pericolo quando vuole solo danneggiare o minacciare tale bene giuridico. Analizziamo ora brevemente la disciplina dell'errore. Se un soggetto è considerato colpevole quando ha realizzato un determinato reato, avendo bene in mente i suoi elementi costitutivi, la mancanza o la falta di un'errore è un'errore. falsa rappresentazione di essi può far escludere la probabilità. Tradizionalmente si è solito distinguere fra errore di fatto ed errore di diritto. L'errore di fatto rileva allora quando il soggetto ha una mancanza di rispetto. mancata o errata rappresentazione della realtà esterna, quindi ad esempio c'è il classico esempio del cacciatore che uccide per sbaglio una persona. L'errore di diritto invece si ha nell'ipotesi in cui il soggetto ignori o interpreti erroneamente la norma giuridica. All'errore è equiparata dunque l'ignoranza. Ok? L'articolo 46 Rubricato errore di fatto stabilisce a primo comma che l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente L'errore però deve ricadere sugli elementi essenziali essenziali di del fatto, essendo dunque irrilevante che l'errore ricada per esempio su una persona o su un oggetto diverso da quelli presi di mira, per esempio il cecchino che per errore uccide un'altra persona. Continuo il primo comma, non di meno se si tratta di errore determinato da colpa la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo, quindi se il fatto è preveduto dalla legge non è escluso dunque espressamente previsto dalla legge come delitto colposo e il soggetto non abbia osservato le norme precauzionali che di fatto avrebbero impedito il verificarsi dell'evento, il soggetto risponderà a titolo di colpa. Al secondo comma stabilisce che l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. Per esempio, tizio si impossessa di una cosa altrui, ritenendola per errore smarrita, risponderà di appropriazione di cose smarrite e non di furto. Il terzo comma infine prevede che l'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando accagionato un errore sul fatto che costituisce il reato. Per esempio, un soggetto si impadronisce di una cosa altrui ritenendola propria a causa di un'errata interpretazione della legge civile che regola la proprietà, non a causa dunque di un errore di percezione. L'articolo 48 disciplina l'ipotesi in cui l'errore sul fatto è determinato da altro inganno disponendo che in tal caso del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commettere quindi l'inganno deve provocare nel soggetto agente una falsa rappresentazione della realtà analizziamo infine l'articolo 49 del codice penale rubricato reato supposto erroneamente è il reato impossibile. Parlando della disciplina dell'errore analizzeremo il reato cosiddetto putativo, poi parleremo invece del reato cosiddetto impossibile previsto dal secondo comma quando analizzeremo il tentativo. Allora al primo comma dell'articolo 49 si stabilisce che non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato. Il soggetto è dunque il reato. dunque in pratica commette un fatto non penalmente rilevante, quindi un fatto perfettamente lecito, però nell'erronea supposizione che esso costituisca reato, ad esempio il soggetto che crede di impadronirsi di una cosa altrui, quando invece la cosa gli appartiene. Al quarto comma però il soggetto si specifica che potrà essere eventualmente considerato socialmente pericoloso e il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza. Bene ragazzi, io chiudo qui questo breve video sul dolo e sulla disciplina dell'errore. Se ci sono dubbi, se ci sono problemi, lasciatemi come al solito un commento e spero di essere in grado di rispondere ai vostri dubbi. Grazie ancora per avermi visto, ciao a tutti!