Transcript for:
Privacy nelle Scuole e GDPR

[Musica] questo video è dedicato ai dubbi più frequenti sull'applicazione della privacy all'interno del mondo della scuola useremo come traccia da un lato il gdr e dall'altro le risposte fornite dal garante per la protezione dei dati personali [Musica] sappiamo già che la scuola ha il ruolo di titolare del trattamento ora per trattare i dati la scuola deve chiedere il consenso degli interessati docenti alunni famiglie la risposta è no e per capire il perché dobbiamo introdurre il concetto di base giuridica del trattamento ogni trattamento per essere legittimo deve avere un fondamento giuridico una base giuridica appunto molto spesso alla base giuridica è data dal consenso degli interessati ma questa non è l'unica possibilità nel caso della scuola per esempio la base giuridica risiede nella sua funzione di interesse pubblico ecco perché la scuola non ha bisogno di chiedere il consenso dell'interessato quando fa trattamento di dati personali e poi trattare tutti i dati personali anche le categorie particolari quindi non ha bisogno del consenso degli studenti per gestire per esempio i dati relativi alle iscrizioni alla loro carriera scolastica e dunque le presenze le assenze i voti risultati degli scrutini così come i dati relativi all'accesso servizi come lo sportello anti bullismo restiamo in tema di consenso la grande maggioranza della popolazione scolastica è formata da minorenni possono i minorenni esprimere da soli il consenso al trattamento dei propri dati personali la risposta è sì ma bisogna fare alcune distinzioni il gdp r prevede che i minori possano esprimere il consenso al trattamento dei dati personali a partire dai 16 anni ma non è un limite perentorio gli stati sono liberi di scegliere anche un'età inferiore fino ai 13 anni e l'italia ha scelto cometa per esprimere il consenso i 14 anni quindi fino ai 14 anni a esprimere il consenso per il trattamento spetta chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore mentre dai 14 anni su spetta direttamente al minore ma qui bisogna fare ulteriori distinzioni il consenso del minore può avere ad oggetto solo quelli che giri pr chiama servizi della società dell'informazione vale a dire tutto ciò che viene offerto su internet in termini di servizi per esempio l'apertura di una casella email l'iscrizione a un social network oa una piattaforma di formazione online e così via se invece ci muoviamo al di fuori di questo ambito l'età per esprimere il consenso rimane i 18 anni quindi un diciassettenne non potrà esprimere il consenso al trattamento dei suoi dati personali dovrà farlo chi esercita su di lui la responsabilità genitoriale dal momento che la scuola non è tenuta a raccogliere il consenso degli interessati vuol dire che non deve nemmeno fornire l'informativa sulla privacy no la deve fornire come ogni titolare di trattamento anche l'istituto scolastico è tenuto al dovere di trasparenza e quindi devi informare tutti gli interessati della modalità di gestione dei dati la modalità di conservazione gli scopi per cui vengono raccolti la durata della conservazione e così via e lo deve anche fare con un linguaggio comprensibile a destinatari compresi quindi quei destinatari che sono minorenni come abbiamo visto [Musica] supponiamo che a scuola ci siano stati degli episodi di bullismo o dei furti negli spogliatoi della palestra e che quindi si rende opportuno mandare una comunicazione alle famiglie per informarle ci sono delle regole da rispettare per non violare la privacy sì assolutamente la scuola ha il diritto dovere di informare le famiglie ma non deve in alcun modo diffondere informazioni che rendano identificabili di alunni non importa se di quegli atti di bullismo di quei furti siano stati gli artefici o le vittime [Musica] spesso capita che le famiglie in occasione di eventi scolastici come recita esseri fine anno gite realizzino delle foto e dei video in cui inevitabilmente compaiono anche i compagni di classe minorenni dei loro figli lo possono fare se quelle foto quei video sono realizzati per fini personali cioè sono destinati a circolare nella ristretta cerchia degli amici dei parenti non ci sono problemi se però le famiglie vogliono pubblicare quelle foto oi video in cui ci sono minorenni sui social generale su internet allora devono prima chiedere il consenso dei loro genitori o comunque di chiese alla gita su di loro la responsabilità genitoriale e se a fare foto e video a scuola sono i ragazzi con i loro cellulari partiamo dal presupposto che l'uso del cellulare in classe è regolato dai singoli istituti scolastici detto questo vale quello che abbiamo visto poco fa se foto e video sono fatte uso personale il gdp r non pone alcun problema se invece si intende dare una diffusione online allora occorre sempre prima chiedere il consenso e vale la pena ricordare che in ogni caso bisogna sempre rispettare i diritti delle persone coinvolte perché non esiste solo il gdp rpg dpr è un tassello di un mosaico estremamente più grande che nel suo complesso compone l'ordinamento giuridico con le sue mille ramificazioni per darvi solo un'idea c'è il diritto civile diritto penale il diritto pubblico il diritto amministrativo e diritto processuale e il diritto internazionale e molte altre ancora quindi tenete presente questo se qualcuno usa una foto un video per diffamare un'altra persona o per fare atti di cyber bullismo o ancora per appropriarsi della sua immagine va incontro a conseguenze civili cioè dovrà risarcire i danni e penali la legge italiana esclude le conseguenze penali quando ad agire siano ragazzini giovanissimi al di sotto dei 14 anni ma non esclude le conseguenze civili in questi casi a risarcire i danni saranno i genitori recentemente per esempio i giudici di milano hanno condannato i genitori di due ragazzi a risarcire con la somma di 50 mila euro la vittima di atti di bullismo parliamo ora di un'altra categoria di video quelli realizzati da sistemi di videosorveglianza è possibile installare delle videocamere all'interno delle scuole si è possibile inserire sistemi di videosorveglianza all'interno delle scuole se strettamente necessario per evitare furti atti di vandalismo o intrusioni e tuttavia la privacy della popolazione scolastica deve essere assolutamente tutelata e quindi le videocamere di sorveglianza non possono mai essere installate all'interno delle classi la loro presenza deve essere segnalata opportunamente da cartelli le aree inquadrate devono essere strettamente circoscritte a quanto necessario e se ci sono telecamere all'interno dell'edificio scolastico possono essere accese solo negli orari in cui non ci sono attività scolastiche o extra scolastiche in corso per esempio durante la notte [Musica] passiamo ora ad alcune domande legate alla didattica distanza o meglio alla didattica digitale integrata dei la didattica digitale integrata è diventata centrale durante l'epidemia di cavit 19 quando la chiusura delle scuole ha reso necessario il ricorso a piattaforme online e dunque la scuola che pratica didattica digitale integrata ha bisogno di chiedere il consenso degli interessati docenti alunni e genitori no la didattica è infatti uno dei compiti istituzionali della scuola e il fatto che si svolga online invece che in presenza non ne cambia la sostanza la base giuridica del trattamento continua quindi ad essere la funzione istituzionale della scuola e non il consenso degli interessati resta valido però che i dati raccolti devono essere quelli strettamente necessari allo svolgimento della didattica online e che non devono perseguire scopi ulteriori per esempio scopi utili al fornitore della piattaforma possono gli alunni registrare le lezioni tenute online il grande ha risposto che si possono farlo purché l'uso sia esclusivamente personale cioè per esempio per finalità di studio ripasso individuale e comunque nel rispetto delle misure adottate dalla scuola nel caso di alunni con dsa la registrazione delle elezioni e liberamente consentita senza il bisogno di chiedere espressamente il consenso degli interessati purché però la finalità sia sempre di uso individuale qualora infatti si intende a diffondere online questo materiale vale sempre comunque la regola di chiedere prima il consenso degli interessati quindi del docente e degli altri alunni che compaiano e webcam [Musica] durante le lezioni a distanza può un docente chiedere agli alunni di accendere la webcam per sincerarsi che stiano seguendo davvero oppure una violazione della loro privacy in generale possiamo dire che una simile richiesta appare proporzionata e del tutto consona allo scopo tuttavia spetta alle scuole in quanto titolari del trattamento stabilire le modalità di utilizzo delle webcam all'interno della dd in ogni caso resta valido che gli interessati cioè agli alunni e ai loro genitori ricevano le informazioni del caso su come verranno utilizzati e protetti tutti i dati che vengono raccolti nel corso delle lezioni online quando un docente compari webcam un alunno potrebbe fare uno screenshot o video della sua immagine per poi diffonderlo su internet o sui social magari per farsi schermo di lui o manipolando nell'immagine o attribuendogli delle frasi che non ha mai pronunciato quali tutele ci sono per il docente che faccia video lezioni in questi casi si va ben oltre i gdp r e già successo che alcuni studenti dell'ultimo anno delle superiori si comportassero nel modo descritto ai danni di un loro docente bene questi studenti oltre a dover risarcire i danni all'immagine al loro professore hanno anche subito una condanna penale per diffamazione aggravata dall'uso del web e per sostituzione di persona perché avevano aperto un falso profilo facebook di un loro insegnante [Musica] può un docente scegliere autonomamente quale piattaforma usare per la d d con la sua classe partiamo dal presupposto che i docenti godono della libertà di insegnamento che è costituzionalmente tutelata e quindi il gdp r non può certo azzerare questa libertà ma per quanto riguarda la scelta del mezzo di cui avvalersi per la di dili spetta alla scuola nella persona del dirigente scolastico indicare quali piattaforme siano idonee eventualmente con l'aiuto delle rdb il docente nella sua qualità di autorizzato al trattamento dovrà uniformarsi alle misure l'indicazione adottate dalla scuola naturalmente nulla vieta che i docenti possano esprimere il loro parere esporre le loro ragioni all'interno del collegio dei docenti la scuola è libera di scegliere qualsiasi piattaforma per la d d la risposta è non esattamente non dimentichiamoci che la scuola in quanto titolare del trattamento deve essere account ball deve essere responsabile e quindi deve sincerarsi di adottare tutte le misure idonee ad adempiere agili pr quindi dovrà scegliere solo quelle piattaforme che offrono idonee garanzie se per esempio risaputo che una certa piattaforma e fragile rispetto agli attacchi informatici e quindi è verosimilmente a rischio di data breach e allora l'ha donata escludere [Musica] si può usare whatsapp per le comunicazioni con gli alunni dovete sapere che dopo l'avvento del gdp r whatsapp ha rivisto i suoi termini di servizio stabilendo che l'età minima per utilizzarlo e 16 anni ricorderete che 16 anni e proprio l'età che gi dpr indica come limite minimo per esprimere il consenso quando sia minorenni quindi anche a prescindere da altre considerazioni bisognerebbe evitare di utilizzare mozzate per chat di classe quando ci sono di mezzo all'unico o meno di 16 anni e vale anche la pena ricordare che se un ragazzo minore di 16 anni si iscrive abbozzata falsificando la data di nascita saranno i suoi genitori le figure responsabili per i contenuti che quel ragazzo andrà a postare [Musica]