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Principi Fondamentali del Diritto Privato

1 Indice 1. L'Ordinamento Giuridico * Definizione di ordinamento giuridico. * Ordinamenti originari e derivati. * L’Unione Europea e ordinamenti sovranazionali. * Art. 10 e 11 della Costituzione. 2. Il Diritto Privato e le Sue Fonti * Distinzione tra diritto pubblico e privato. * Norme giuridiche: derogabili, inderogabili e suppletive. * Fonti del diritto. 3. Efficacia Temporale delle Leggi * Principio di irretroattività. * Successione delle leggi nel tempo. 4. Applicazione e Interpretazione della Legge * Applicazione delle norme. * Tecniche di interpretazione. * Analogia legis e iuris. 5. Conflitti di Leggi nello Spazio * Diritto internazionale privato. * Qualificazione e collegamento. 6. Le Situazioni Giuridiche Soggettive * Diritti soggettivi, potestà e facoltà. * Rapporto giuridico. 7. Il Soggetto del Rapporto Giuridico * Capacità giuridica di persone fisiche e giuridiche. * Enti senza personalità giuridica. 9. Il Fatto, l'Atto e il Negozio Giuridico * Fatti giuridici e atti giuridici. * Classificazione degli atti. Capitolo 1 Definizione di ordinamento giuridico L’ordinamento giuridico è il complesso di norme e istituzioni che regolano la vita sociale e i rapporti tra le persone. Esso permette di coordinare gli sforzi individuali per ottenere risultati che un singolo non potrebbe raggiungere da solo. Per creare un gruppo organizzato sono necessarie tre condizioni: 1. Regole di condotta precise che guidino i comportamenti. 2. Organi appositi che stabiliscono queste regole. 3. L’effettiva osservanza delle regole stesse. Quindi, un ordinamento giuridico serve a “ordinare” la realtà sociale attraverso un sistema di norme e strutture. Questo insieme è ciò che consente alla collettività di funzionare in modo coordinato. Ordinamenti originari e derivati Un ordinamento giuridico è originario quando non è subordinato ad altri ordinamenti, ossia non riconosce un’autorità superiore (superiorem non recognoscit). Lo Stato è un esempio di ordinamento originario, poiché possiede sovranità e autonomia completa entro i suoi confini territoriali. Gli ordinamenti derivati, invece, dipendono da un ordinamento superiore che li riconosce e stabilisce le regole per la loro esistenza e funzionamento. Esempi sono gli enti territoriali come le Regioni, che derivano i loro poteri dallo Stato. Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea Gli ordinamenti sovranazionali si collocano al di sopra degli Stati e vincolano questi ultimi a rispettare norme comuni. L’articolo 10 della Costituzione italiana stabilisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, che possono derivare da: * Prassi consolidata tra gli Stati (consuetudine). * Accordi tra Stati (trattati bilaterali o multilaterali). L’articolo 11 della Costituzione consente di accettare limitazioni di sovranità per partecipare a organizzazioni internazionali orientate alla pace e alla giustizia. L’Unione Europea è un esempio chiave di ordinamento sovranazionale. Questo sistema è il risultato di un processo di integrazione, avviato con i trattati che hanno istituito: 1. CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), 2. CEE (Comunità Economica Europea), 3. Euratom (Comunità Europea dell’Energia Atomica). Questi organismi hanno gettato le basi per un ordinamento sovranazionale che disciplina vari aspetti della vita degli Stati membri. La norma giuridica Una norma è una regola che disciplina i comportamenti di una comunità. Quando una norma è parte del sistema che assicura l’ordine sociale, prende il nome di norma giuridica. Non va confusa con la norma morale: * Una norma morale si basa sul contenuto intrinseco di giustizia o correttezza. * Una norma giuridica trae la sua autorità dall’essere prevista da un atto riconosciuto come valido dall’ordinamento. La norma giuridica si distingue anche dalla legge, che è un atto contenente norme giuridiche. In altre parole, la legge è il mezzo attraverso cui vengono emanate le norme giuridiche. Diritto positivo e diritto naturale Il diritto positivo è l’insieme delle norme che derivano dalle fonti del diritto di un ordinamento giuridico. Esso è concreto e mutabile, legato al contesto storico e sociale di una comunità. Il diritto naturale, invece, si basa su principi universali, ritenuti immutabili e validi indipendentemente dalle leggi di uno Stato. Esistono diverse interpretazioni del diritto naturale: 1. Come matrice del diritto positivo. 2. Come criterio per giudicare la validità del diritto positivo. 3. Come insieme di principi eterni e universali (giusnaturalismo). La struttura della norma. La fattispecie Ogni norma giuridica è strutturata come un periodo ipotetico: Se accade A, allora si verifica B. * La parte "A" descrive i fatti o le condizioni (fattispecie). * La parte "B" descrive gli effetti giuridici. La fattispecie può essere: 1. Astratta: È un’ipotesi descritta dalla norma (esempio: la definizione di un reato). 2. Concreta: È il fatto realmente avvenuto, che viene verificato per capire se rientra nella fattispecie astratta. Le norme collegano fattispecie ed effetti attraverso una relazione di causalità giuridica. Quando una situazione concreta non trova corrispondenza in nessuna norma, si ha una lacuna normativa; quando diverse norme producono effetti incompatibili, si parla di antinomia. La sanzione Una norma giuridica è accompagnata da una sanzione, che garantisce la sua osservanza. La sanzione può essere: * Diretta: Realizza immediatamente ciò che la norma prevede. * Indiretta: Induce il rispetto della norma attraverso conseguenze sfavorevoli. Nel diritto privato, le sanzioni agiscono spesso in modo indiretto, favorendo il rispetto delle norme attraverso incentivi o premi. Le sanzioni garantiscono che le norme di condotta siano rispettate, minacciando conseguenze per i trasgressori. Caratteri della norma giuridica Le norme giuridiche hanno due caratteristiche principali: 1. Generalità: Si applicano a tutti o a categorie di soggetti indistinti. 2. Astrattezza: Si riferiscono a situazioni ipotetiche, non specifiche. Il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) si lega a queste caratteristiche: * L’eguaglianza formale (art. 3.1) garantisce pari dignità sociale a tutti i cittadini. * L’eguaglianza sostanziale (art. 3.2) impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. Il rispetto di questo principio è affidato alla Corte Costituzionale, che può dichiarare l’illegittimità di una norma contrastante con esso. L’equità L’equità interviene quando l’applicazione rigida di una norma darebbe luogo a risultati ingiusti. Essa ha due funzioni principali: 1. Equità integrativa: Il giudice integra o adatta una norma in base alla situazione concreta. 2. Equità come criterio decisorio: In alcuni casi specifici, il giudice può decidere direttamente secondo equità, cercando una soluzione più giusta ed equilibrata. L’equità non sostituisce le norme giuridiche ma le integra, evitando che l’applicazione meccanica delle leggi contrasti con il senso di giustizia della collettività. Capitolo 2 Distinzione tra diritto pubblico e diritto privato Il diritto si divide in due grandi categorie: 1. Diritto pubblico: Regola l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti tra questi e i privati. Comprende il diritto costituzionale, penale e amministrativo. In questo ambito, lo Stato agisce come ente sovrano, imponendo ai privati obblighi per tutelare l’interesse collettivo. 2. Diritto privato: Disciplina le relazioni tra soggetti privati (individui o enti). A differenza del diritto pubblico, lascia alle persone maggiore autonomia nella gestione dei loro interessi, intervenendo solo per stabilire regole di base che garantiscano l’ordine e la giustizia nei rapporti interindividuali. La distinzione tra diritto pubblico e privato non è assoluta: alcune norme di diritto pubblico possono essere derogabili, e alcune di diritto privato possono essere cogenti. Tuttavia, questa classificazione rimane fondamentale per comprendere la struttura dell’ordinamento giuridico. Norme giuridiche: derogabili, inderogabili e suppletive Le norme giuridiche si distinguono in: 1. Norme derogabili o dispositive: Possono essere modificate o sostituite dalla volontà delle parti, che possono accordarsi diversamente. Ad esempio, in un contratto, le parti possono concordare termini specifici che derogano alle disposizioni generali previste dalla legge. 2. Norme inderogabili o cogenti: Devono essere rispettate obbligatoriamente, senza possibilità di modifica da parte dei privati. Ad esempio, l’articolo 147 del Codice Civile stabilisce che i genitori devono mantenere i figli; tale obbligo è inderogabile. 3. Norme suppletive: Intervengono solo in caso di lacune o silenzi delle parti. Ad esempio, se un contratto non specifica il luogo di consegna della merce, si applicherà la regola suppletiva prevista dalla legge. Questa classificazione delle norme è essenziale per distinguere il grado di autonomia che i privati hanno nel regolare i propri rapporti. Fonti del diritto Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti che producono norme giuridiche. Si distinguono in: * Fonti di produzione: Atti e fatti che creano norme giuridiche, come leggi, regolamenti e consuetudini. * Fonti di cognizione: Documenti ufficiali che rendono note le norme, come la Gazzetta Ufficiale. Inoltre, si distinguono: 1. Fonti materiali: I processi politici e sociali che determinano la nascita delle norme. 2. Fonti formali: Gli atti concreti (es. leggi, decreti) che introducono norme nell’ordinamento. Ogni ordinamento giuridico stabilisce le proprie regole di produzione normativa, individuando quali autorità possono emanare norme e definendo il procedimento per farlo. Un elemento fondamentale è la gerarchia delle fonti, che garantisce l’ordine nel sistema giuridico. In caso di conflitto tra norme di rango diverso, prevale quella di grado superiore. SCHEMA: Il c.d. Sistema delle Fonti del Diritto 1) Fonti di rango costituzionale Le fonti di rango costituzionale occupano il livello più alto nella gerarchia normativa e comprendono: * La Costituzione Italiana: Norma fondamentale e rigida, che non può essere modificata da leggi ordinarie. * Principi supremi: Inviolabili, nemmeno modificabili con leggi costituzionali (es. diritti inviolabili). * Leggi costituzionali: Possono derogare o integrare la Costituzione, ma seguendo una procedura speciale (art. 138 Cost.). * Consuetudini costituzionali: Comportamenti consolidati dagli organi costituzionali in assenza di norme scritte. Il rispetto della Costituzione è garantito dalla Corte Costituzionale, attraverso: * Controllo incidentale: Sollevato dai giudici durante i processi. * Controllo principale: Promosso da Stato e Regioni per conflitti di competenza. 2) Fonti comunitarie Le fonti comunitarie derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, con una parziale limitazione della sovranità nazionale sancita dall’art. 11 Cost.. Queste fonti si dividono in: * Atti vincolanti: * Regolamenti comunitari: Obbligatori e direttamente applicabili negli Stati membri. * Direttive: Vincolano gli Stati membri sui risultati, lasciando però libertà sui mezzi di attuazione. * Decisioni: Vincolano specifici destinatari individuati. * Atti non vincolanti: * Raccomandazioni e pareri: Esprimono orientamenti senza forza obbligatoria. Le fonti comunitarie prevalgono sulle leggi ordinarie degli Stati membri. 3) Fonti di rango primario e subprimario Le fonti di rango primario comprendono: * Leggi ordinarie: Approvate dal Parlamento, con forza di legge. * Decreti-legge: Provvedimenti urgenti emanati dal Governo, con efficacia temporanea (60 giorni) in attesa di conversione in legge. * Decreti legislativi: Delegati al Governo dal Parlamento per specifiche materie. * Referendum abrogativo: Elimina norme legislative tramite voto popolare. * Statuti speciali e leggi regionali: Riguardano le Regioni e Province autonome. Le fonti di rango subprimario comprendono: * Decreti legislativi di attuazione degli statuti regionali speciali. 4) Fonti di rango secondario Sono subordinate alle fonti primarie e comprendono: * Regolamenti governativi: Emanati dal Governo per integrare le leggi. * Regolamenti ministeriali: Specifici per i singoli Ministeri. * Statuti e regolamenti degli enti locali: Come comuni e province. * Ordinanze: Provvedimenti amministrativi specifici. 5) Usi normativi - Consuetudine Gli usi normativi o consuetudini sono norme non scritte, riconosciute in presenza di: 1. Elementi materiali: Ripetizione costante di un comportamento. 2. Elementi psicologici: Convincimento della sua obbligatorietà. Le consuetudini si classificano in: * Secundum legem: In accordo con la legge. * Praeter legem: In materie non disciplinate dalla legge. * Contra legem: In conflitto con la legge (non ammesse nel nostro ordinamento). La consuetudine deve essere dimostrata in giudizio e riconosciuta dal giudice per essere applicata. Il Codice Civile Il Codice Civile attualmente vigente in Italia è stato emanato nel 1942 e rappresenta un elemento fondamentale del diritto privato. Si distingue nettamente dai codici civili ottocenteschi di tradizione francese e italiana, introducendo differenze significative rispetto ai modelli precedenti. Il Codice Civile è strutturato in sei libri, ognuno dei quali disciplina ambiti specifici: 1. Libro Primo - Delle Persone e della Famiglia: Regola lo status delle persone fisiche e giuridiche, la capacità di agire e i rapporti familiari. 2. Libro Secondo - Delle Successioni: Disciplina la trasmissione dei beni e dei diritti in seguito alla morte di una persona. 3. Libro Terzo - Della Proprietà: Regola la proprietà, i diritti reali e le modalità del loro esercizio. 4. Libro Quarto - Delle Obbligazioni: Tratta le obbligazioni, i contratti e altre fonti di rapporti obbligatori. 5. Libro Quinto - Del Lavoro: Disciplina i rapporti di lavoro e le attività produttive. 6. Libro Sesto - Della Tutela dei Diritti: Regola la tutela dei diritti, incluse le norme sul processo civile e la prescrizione. Il Codice Civile, pur essendo un corpus normativo organico, è soggetto a modifiche attraverso leggi ordinarie o strumenti legislativi specifici. Le modifiche vengono spesso apportate con la tecnica della “novella legislativa”, che introduce modifiche dirette agli articoli del codice mantenendo la numerazione originaria o aggiungendo nuovi articoli. Il Codice Civile, come tutte le altre leggi ordinarie, è sottoposto al controllo di legittimità della Corte Costituzionale, che può dichiararne l’illegittimità se in contrasto con le norme costituzionali. Capitolo 3: Efficacia Temporale delle Leggi Il processo legislativo L’emanazione di una legge segue un percorso articolato, composto da diverse fasi principali: 1. Iniziativa legislativa: Può essere esercitata da: * Il Governo. * I singoli parlamentari. * Il popolo (attraverso almeno 50.000 firme). * Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). * Le Regioni. 2. Esame e approvazione: Il disegno di legge passa al Parlamento, dove viene esaminato dalle Commissioni parlamentari e successivamente discusso e votato nelle aule della Camera e del Senato. Il processo può richiedere numerosi passaggi, inclusi emendamenti e modifiche. 3. Promulgazione: Una volta approvata dalle due Camere, la legge viene inviata al Presidente della Repubblica, che la promulga entro un termine specifico. In casi eccezionali, il Presidente può rifiutare la promulgazione e rimandare il testo al Parlamento con osservazioni. 4. Pubblicazione: Dopo la promulgazione, la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Salvo indicazioni contrarie, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione (il cosiddetto vacatio legis), per permettere ai cittadini di prenderne conoscenza. ABROGAZIONE una disposizione di legge viene abrogata, quando un nuovo atto dispone che ne necessita l’efficacia. per abrogare una disposizione occorre sempre una disposizione nuova di pari valore gerarchico. l'abrogazione può essere espressa o tacita: * espressa quando la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore * tacita se manca, nella legge successiva una tale dichiarazione formale, ma le disposizioni posteriori: A o sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti; B costituiscono una regolamentazione di una materia già regolata dalla legge precedente, la quale deve ritenersi assorbita e sostituita integralmente dalle disposizioni più recenti anche in assenza di una vera e propria incompatibilità. La deroga si ha quando una nuova norma sostituisce, ma solo per specifici casi, la disciplina prevista dalla norma precedente che continua però ad essere applicabile a tutti gli altri casi. Un’altra figura di abrogazione espressa può essere realizzata mediante un referendum popolare, quando ne facciano richiesta almeno 500mila elettori o 5 consigli regionali, e la proposta di abrogazione si considera approvata se alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto purché la proposta di abrogazione consegua la maggioranza dei voti espressi(art.75). Anche la dichiarazione di incostituzionalità ne fa cessare l’efficacia. Mentre l'abrogazione ha solo l’effetto per l’avvenire, la dichiarazione di incostituzionalità annulla la disposizione illegittima , come se non fosse mai stata emanata. L’abrogazione di una norma, è a sua volta,aveva abrogato una norma precedente, non fa rivivere quest'ultimo, salvo che sia espressamente disposto: in tal caso si chiama ripristinatoria Principio di irretroattività Il principio di irretroattività delle leggi è sancito dall’articolo 11 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, che stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Questo principio fondamentale garantisce che una legge non possa applicarsi a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, proteggendo così la certezza dei rapporti giuridici. L’irretroattività è particolarmente rigorosa nel diritto penale, mentre nel diritto civile, il legislatore può derogare a questo principio se lo stabilisce espressamente. Successione delle leggi nel tempo Quando una nuova legge entra in vigore, può sorgere il problema della successione con una legge precedente. Questo avviene quando un atto, un rapporto o una situazione giuridica in corso al momento della promulgazione della nuova legge è regolato da due normative diverse (la precedente e la nuova). Per risolvere questi conflitti, si applicano i seguenti principi: 1. Teoria del diritto quesito: La legge nuova non può intaccare diritti già acquisiti in base alla normativa precedente. Un diritto è considerato “quesito” se è già entrato stabilmente nel patrimonio di un soggetto. 2. Teoria del fatto compiuto: La legge nuova non si applica ai fatti perfezionati interamente sotto il vigore della legge precedente, anche se gli effetti di tali fatti continuano nel tempo. In molti casi, il legislatore introduce disposizioni transitorie per regolare esplicitamente il passaggio dalla vecchia alla nuova legge, evitando conflitti interpretativi. Quando mancano disposizioni specifiche, la giurisprudenza si orienta spesso verso la teoria del fatto compiuto. Ultrattività delle leggi L’ultrattività si verifica quando una legge continua ad essere applicata anche dopo la sua abrogazione per regolare rapporti giuridici sorti sotto la sua vigenza. Questo avviene, ad esempio, per i contratti o altri atti giuridici stipulati durante il periodo in cui la legge abrogata era ancora in vigore. Capitolo 4: Applicazione e Interpretazione della Legge Applicazione della legge L’applicazione della legge consiste nella realizzazione concreta di quanto stabilito dalle norme giuridiche. Questa applicazione varia a seconda della tipologia di diritto: * Nel diritto pubblico, lo Stato, attraverso i suoi organi, garantisce l’applicazione autoritaria delle norme. * Nel diritto privato, invece, l’applicazione non è imposta in modo diretto, ma è lasciata alla prudenza e al buon senso delle parti. La maggior parte delle controversie tra privati non arriva a un giudice, ma viene risolta tramite: 1. Rinuncia alla lite: Una delle parti decide di non perseguire le proprie pretese. 2. Transazione: Un accordo in cui entrambe le parti fanno concessioni reciproche per risolvere la disputa (art. 1965 c.c.). 3. Compromesso: Le parti delegano la decisione a uno o più arbitri privati, le cui decisioni diventano vincolanti. Quando una controversia è portata in giudizio, il convenuto può: * Non costituirsi in giudizio (rinunciando a difendersi), ma il giudice deve comunque valutare la validità della domanda dell’attore. * Opporsi alla domanda dell’attore. * Formulare domande riconvenzionali contro l’attore. Per applicare una norma, il giudice deve individuare la disposizione pertinente e interpretarla correttamente. Interpretazione della legge L’interpretazione della legge è l’attività volta a comprendere il significato di una norma e a decidere come applicarla ai casi concreti. Esistono tre tipi principali di interpretazione: 1. Interpretazione giudiziale: È svolta dai giudici nello svolgimento della loro funzione e ha valore vincolante solo per le parti del processo. 2. Interpretazione dottrinale: È svolta dagli studiosi del diritto e ha un ruolo orientativo, ma non vincolante. 3. Interpretazione autentica: È effettuata dallo stesso legislatore attraverso norme che chiariscono il significato di norme precedenti. Ha efficacia retroattiva, risolvendo i dubbi interpretativi anche per il passato. Regole dell’interpretazione L’articolo 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile indica le regole da seguire per interpretare una norma: * Interpretazione letterale: Si basa sul significato delle parole contenute nel testo. * Interpretazione logica e teleologica: Mira a comprendere l’intenzione del legislatore e lo scopo della norma (ratio legis). Altri criteri interpretativi includono: * Criterio logico: Utilizza argomentazioni come: * A contrario: Esclude ciò che non è espressamente incluso. * A simili: Estende la norma a casi simili. * A fortiori: Include casi che, a maggior ragione, rientrano nello spirito della norma. * Ad absurdum: Esclude interpretazioni che porterebbero a risultati illogici. * Criterio sistematico: Colloca la norma all’interno dell’ordinamento per evitare contraddizioni. * Criterio storico: Analizza il contesto e le motivazioni della norma. * Criterio sociologico: Tiene conto della realtà economico-sociale regolata dalla norma. * Criterio equitativo: Favorisce soluzioni giuste ed equilibrate. L’analogia L’analogia è uno strumento utilizzato quando non esiste una norma che disciplini direttamente una situazione. Il giudice può ricorrere a: 1. Analogia legis: Applicazione di norme che regolano casi simili. 2. Analogia iuris: Applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Tuttavia, l’analogia non è consentita in materia penale, né quando si tratterebbe di applicare eccezioni a regole generali. Capitolo 5: Conflitti di Leggi nello Spazio Diritto internazionale privato Il diritto internazionale privato è quell’insieme di norme interne che un giudice deve applicare quando si trova di fronte a un caso che presenta elementi di estraneità rispetto all’ordinamento giuridico italiano. Il suo scopo principale è individuare quale legge (nazionale o straniera) regola la fattispecie in questione. Caratteristiche fondamentali: 1. Non è realmente "internazionale", poiché è costituito da norme interne di ciascun ordinamento nazionale. 2. Non si limita ai rapporti di diritto privato, includendo spesso anche norme di diritto processuale. 3. Non è composto da norme materiali, ma da regole strumentali che individuano quale legge applicare a una determinata situazione. Qualificazione del rapporto e momenti di collegamento Per stabilire quale ordinamento giuridico applicare, il giudice deve seguire due passaggi fondamentali: 1. Qualificazione del rapporto: Definire la natura del rapporto in questione (ad esempio, se si tratta di un rapporto coniugale, successorio o obbligatorio). 2. Individuazione del momento di collegamento: Identificare l’elemento che collega il rapporto a un determinato ordinamento giuridico. Questo elemento varia in base alla natura del rapporto. Esempi: * Per la capacità giuridica delle persone fisiche, si applica la legge nazionale del soggetto. * Per i beni immobili, si applica la legge del luogo in cui si trovano (lex rei sitae). * Per i contratti, si applica la legge dello Stato con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. I vari momenti di collegamento 1. Persone fisiche: La capacità giuridica e d’agire è regolata dalla legge nazionale del soggetto. In caso di doppia cittadinanza, prevale la legge dello Stato con il quale il soggetto ha il collegamento più stretto. Se una delle cittadinanze è italiana, questa prevale. 2. Enti, società e associazioni: Sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione. Tuttavia, la legge italiana si applica se l’ente ha la sede principale o l’oggetto sociale in Italia. 3. Matrimonio: * La capacità matrimoniale è regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo. * La forma del matrimonio è regolata dalla legge del luogo di celebrazione. * I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune o, in assenza, dalla legge dello Stato in cui è localizzata la vita matrimoniale. 4. Successioni mortis causa: Regolate dalla legge nazionale del defunto al momento della morte. 5. Beni: * Per i beni immobili, si applica la legge del luogo in cui si trovano (lex rei sitae). * Per i beni immateriali, si applica la legge dello Stato in cui vengono utilizzati. 6. Obbligazioni contrattuali: Regolate dalla legge dello Stato con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, secondo la Convenzione di Roma del 1980. 7. Obbligazioni non contrattuali: Regolate dal Regolamento Roma II (CE 864/2007), che individua la legge applicabile ai fatti illeciti e ad altre obbligazioni non derivanti da contratto. Il rinvio ad altra legge e il limite dell’ordine pubblico Il diritto internazionale privato può rinviare a un’altra legge straniera. Ad esempio: * Se una norma italiana richiama l’applicazione della legge di un altro Stato e quest’ultima a sua volta rinvia alla legge italiana, il giudice italiano applicherà quest’ultima. * Tuttavia, se la legge straniera è contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, si applica il limite dell’ordine pubblico, che impedisce l’applicazione di norme incompatibili con i valori essenziali del nostro sistema giuridico. La conoscenza della legge straniera In passato, spettava alla parte interessata provare l’esistenza e il contenuto della legge straniera invocata. Ora, invece, l’articolo 14 della legge n. 218/1995 stabilisce che è il giudice a dover accertare il contenuto della legge straniera applicabile, eventualmente interpellando il Ministero della Giustizia o altre istituzioni specializzate. Se il contenuto della legge straniera non può essere accertato, il giudice applica la legge italiana. La condizione dello straniero Tra gli stranieri si distingue tra cittadini comunitari ed extracomunitari: * Cittadini comunitari: Beneficiano del diritto di circolazione e soggiorno negli Stati membri, nonché della parità di trattamento con i cittadini nazionali. * Extracomunitari: Godono dei diritti fondamentali della persona umana e, se regolarmente soggiornanti, anche dei diritti civili attribuiti ai cittadini italiani, salvo che una convenzione internazionale disponga diversamente. Capitolo 6: Le Situazioni Giuridiche Soggettive Il rapporto giuridico Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. Esso attribuisce diritti e doveri alle parti coinvolte: 1. Soggetto attivo: Chi ha un diritto o potere giuridico (ad esempio, il creditore che può pretendere il pagamento). 2. Soggetto passivo: Chi è tenuto a rispettare un obbligo (ad esempio, il debitore che deve pagare). I terzi, ovvero i soggetti esterni al rapporto, non hanno né obblighi né diritti relativi a tale rapporto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Il rapporto giuridico è solo una delle possibili situazioni giuridiche soggettive, ossia le condizioni regolamentate dal diritto che coinvolgono i soggetti. Situazioni giuridiche soggettive attive 1. Diritti soggettivi: Potere del titolare di perseguire un proprio interesse personale, tutelato dall’ordinamento giuridico. Ad esempio, il diritto di proprietà. 2. Potestà: Poteri attribuiti per il perseguimento di un interesse non personale, ma legato a una funzione o un ruolo (ad esempio, la potestà genitoriale). 3. Facoltà: Aspetti specifici del diritto soggettivo che non sono autonomi ma rientrano in esso (ad esempio, la facoltà del proprietario di costruire su un terreno). 4. Aspettativa: Situazione di attesa, in cui un diritto dipende dal verificarsi di determinati eventi futuri (ad esempio, un’eredità subordinata al compimento di una condizione). 5. Status: Una qualità giuridica connessa alla posizione di un individuo nella società o in una collettività (ad esempio, lo stato di cittadino, di coniuge o di socio). Esercizio del diritto soggettivo L’esercizio di un diritto soggettivo consiste nell’uso dei poteri attribuiti dal diritto. Esso può essere: * Spontaneo: Il titolare utilizza il diritto senza necessità di intervento esterno. * Coattivo: Se il diritto non viene rispettato, il titolare può ricorrere alla tutela giudiziale (ad esempio, l’esecuzione forzata per il pagamento di un debito). Un uso scorretto del diritto può configurare un abuso di diritto, ovvero quando il titolare esercita il diritto in modo da superare i limiti imposti dal suo scopo o dalla legge. Categorie di diritti soggettivi 1. Diritti assoluti: Sono opponibili a tutti (erga omnes). Esempi: * Diritti reali: Relazione diretta tra una persona e una cosa (ad esempio, il diritto di proprietà). * Diritti della personalità: Proteggono aspetti fondamentali della persona, come il diritto al nome o all’immagine. 2. Diritti relativi: Sono opponibili solo a determinati soggetti (ad esempio, i diritti di credito, in cui il creditore può agire solo contro il debitore). 3. Diritti potestativi: Conferiscono al titolare il potere di modificare la situazione giuridica di altri soggetti (ad esempio, la richiesta di divisione dei beni comuni). Gli interessi legittimi Gli interessi legittimi riguardano la possibilità di contestare l’attività della pubblica amministrazione quando questa viola le norme o agisce in modo irrazionale. L’interesse legittimo consente al privato di rivolgersi al giudice amministrativo per richiedere l’annullamento di un atto pubblico, anche se non garantisce automaticamente il riconoscimento del diritto. Situazioni giuridiche soggettive passive 1. Dovere: Obbligo di astenersi dal ledere diritti altrui. 2. Obbligo: Necessità di adottare un comportamento specifico verso un altro soggetto. 3. Soggezione: Situazione in cui un soggetto è vincolato ai poteri potestativi di un altro. 4. Onere: Condizione necessaria per ottenere un beneficio (ad esempio, rispettare una scadenza per presentare una domanda). Vicende del rapporto giuridico Il rapporto giuridico può subire diverse modifiche: * Acquisto del diritto: Può avvenire a titolo derivativo (trasferimento da un altro soggetto) o originario (il diritto nasce autonomamente). * Estinzione del diritto: Avviene quando il diritto si esaurisce o viene perso. * Successione: Il diritto passa da un soggetto a un altro. Può essere: * A titolo universale: Riguarda l’intero patrimonio del soggetto. * A titolo particolare: Si riferisce a uno specifico diritto o bene. Capitolo 7: Il Soggetto del Rapporto Giuridico Capacità giuridica delle persone fisiche La capacità giuridica è la possibilità di essere titolari di diritti e doveri. Ogni persona fisica acquisisce questa capacità dal momento della nascita, come stabilito dall’articolo 1 del Codice Civile. Tuttavia, il concepito può essere titolare di diritti solo in determinati casi previsti dalla legge, come per la successione ereditaria o la donazione (nasciturus). La capacità giuridica è generale, cioè attribuita a tutti gli individui, indipendentemente da condizioni personali, economiche o sociali. Perdere la capacità giuridica è possibile solo con la morte dell’individuo o in casi eccezionali, come le sanzioni previste per determinati reati. Capacità di agire delle persone fisiche La capacità di agire è la possibilità di compiere atti giuridici validi e di esercitare autonomamente i propri diritti. Si acquisisce al compimento del diciottesimo anno di età, salvo eccezioni previste dalla legge. Prima della maggiore età, i minori possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione o agire tramite un rappresentante legale (di solito i genitori o un tutore). Esistono limitazioni alla capacità di agire: * Interdizione legale: Per i soggetti condannati a pene accessorie di interdizione dai pubblici uffici. * Interdizione giudiziale: Per i soggetti che, a causa di infermità mentale, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. In questo caso, è nominato un tutore. * Inabilitazione: Per i soggetti che, pur avendo una parziale capacità di intendere e di volere, possono compromettere i propri interessi o quelli altrui. È nominato un curatore per assistere l’inabilitato. * Amministrazione di sostegno: Una misura più flessibile rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, che mira a proteggere soggetti in difficoltà temporanea o permanente, mantenendo quanto più possibile la loro autonomia. Persone giuridiche Le persone giuridiche sono entità collettive alle quali l’ordinamento riconosce capacità giuridica e di agire. Possono essere: 1. Pubbliche: Enti che perseguono finalità di interesse generale (ad esempio, lo Stato, le Regioni, i Comuni, le Università). 2. Private: Enti creati per scopi privati (ad esempio, società, associazioni e fondazioni). Le persone giuridiche agiscono attraverso i propri organi, i quali operano nell’interesse dell’ente e non a titolo personale. Per esempio, il rappresentante legale di una società agisce a nome della società stessa. La capacità giuridica delle persone giuridiche è limitata dallo scopo per cui sono state costituite. Ad esempio, una fondazione culturale non può stipulare contratti che esulano dall’ambito culturale. Enti senza personalità giuridica Oltre alle persone giuridiche, l’ordinamento riconosce anche enti senza personalità giuridica, come le associazioni non riconosciute e le società di fatto. Questi enti non possiedono una personalità distinta rispetto ai loro membri, ma godono comunque di una certa autonomia patrimoniale e operativa. * Associazioni non riconosciute: Sono disciplinate dagli articoli 36-38 del Codice Civile. I membri rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall’associazione. * Comitati: Sono gruppi organizzati per raccogliere fondi destinati a un fine specifico. La responsabilità patrimoniale è limitata ai beni raccolti, salvo che i promotori si siano impegnati personalmente. Acquisto e perdita della personalità giuridica * Le persone giuridiche pubbliche acquisiscono la personalità giuridica per legge. * Le persone giuridiche private la ottengono tramite iscrizione in appositi registri pubblici (ad esempio, il Registro delle Imprese per le società). La perdita della personalità giuridica può avvenire in seguito a: 1. Scioglimento volontario. 2. Fusione con altre persone giuridiche. 3. Provvedimento di autorità competente, nei casi previsti dalla legge. A) La Persona Fisica La capacità giuridica della persona fisica La capacità giuridica è la possibilità di essere titolari di diritti e doveri, riconosciuta a ogni persona dal momento della nascita, come stabilito dall’articolo 1 del Codice Civile. Essa è un presupposto fondamentale per l’esistenza di rapporti giuridici. Un caso particolare riguarda il nascituro (nasciturus), che può essere titolare di diritti (ad esempio, eredità o donazioni) subordinati alla condizione che nasca vivo. La capacità di agire La capacità di agire consiste nella possibilità di esercitare autonomamente i propri diritti e di compiere atti giuridici validi. Si acquisisce al compimento della maggiore età (18 anni). Prima di questo momento, il minore può agire solo attraverso un rappresentante legale (genitore o tutore) o compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione. La minore età I minori sono privi della capacità di agire, salvo per atti che la legge consente loro di compiere autonomamente. La rappresentanza legale dei minori spetta generalmente ai genitori o, in loro assenza, a un tutore nominato dal giudice. L’interdizione giudiziale L’interdizione giudiziale è disposta dal giudice per persone maggiorenni che, a causa di una grave infermità mentale, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. L’interdizione comporta la nomina di un tutore che agisce per conto dell’interdetto. L’interdizione legale L’interdizione legale è una misura sanzionatoria prevista dal diritto penale per chi è condannato a pene gravi. Durante il periodo di interdizione, il soggetto non può compiere atti giuridici autonomamente. L’amministrazione di sostegno L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione introdotta per assistere persone che, pur avendo una ridotta capacità di agire, sono in grado di compiere alcuni atti autonomamente. A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, è una misura più flessibile e mirata, che tutela la massima autonomia possibile del beneficiario. L’incapacità naturale L’incapacità naturale riguarda chi, pur essendo formalmente capace di agire, si trovi in uno stato transitorio di impossibilità di intendere e di volere (ad esempio, per malattia o intossicazione). Gli atti compiuti in tale stato possono essere annullati se dimostrano un evidente pregiudizio per l'incapacità. Differenza tra incapacità legale e naturale * Incapacità legale: È stabilita dalla legge e si basa su uno status permanente (ad esempio, interdizione o minore età). * Incapacità naturale: È uno stato transitorio che non richiede un provvedimento formale. La legittimazione La legittimazione indica la possibilità di compiere un atto giuridico in relazione a determinate situazioni previste dalla legge. Non è un elemento generale come la capacità di agire, ma si applica a specifici contesti (ad esempio, la legittimazione del padre a riconoscere un figlio naturale). La sede della persona La sede della persona è il luogo in cui un individuo esercita i propri diritti e compie atti giuridici. Si distingue tra: * Domicilio: Luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. * Residenza: Luogo di dimora abituale. * Dimora: Luogo in cui la persona si trova temporaneamente. La cittadinanza La cittadinanza è il legame giuridico che intercorre tra una persona e uno Stato, conferendo diritti e doveri civili e politici. In Italia, la cittadinanza si acquisisce: 1. Iure sanguinis: Per discendenza da genitori italiani. 2. Iure soli: Per nascita sul territorio italiano (in casi particolari). 3. Naturalizzazione: Per matrimonio, residenza prolungata o altri requisiti previsti dalla legge. La posizione della persona nella famiglia La posizione della persona nella famiglia è definita dai rapporti di parentela, affinità e coniugio. * Parentela: Legame tra persone che discendono da un antenato comune. Si misura in gradi. * Affinità: Legame tra un coniuge e i parenti dell’altro. * Coniugio: Relazione tra due persone unite in matrimonio o tramite unione civile. Scomparsa, assenza e morte presunta 1. Persona scomparsa: Si verifica quando una persona si allontana dal proprio domicilio senza lasciare notizie di sé. L’autorità giudiziaria può nominare un curatore per amministrare i suoi beni. 2. Assenza: Dichiarata dal giudice dopo due anni dalla scomparsa. Gli effetti principali riguardano l’amministrazione e la disponibilità dei beni dell’assente. 3. Morte presunta: Dichiarata dal giudice dopo dieci anni dalla scomparsa o in caso di eventi che fanno presumere il decesso. La morte presunta comporta gli stessi effetti giuridici del decesso. Gli atti dello stato civile Gli atti dello stato civile documentano i principali eventi della vita di una persona, come nascita, matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza. Sono raccolti in registri ufficiali gestiti dai Comuni e hanno valore legale come prova di tali eventi. B) I Diritti della Personalità Nozioni e caratteri I diritti della personalità sono diritti fondamentali che ogni individuo possiede in quanto persona. Essi garantiscono la tutela degli aspetti essenziali e irriducibili della persona, come la vita, la salute, l’integrità fisica e morale. Si distinguono dai diritti patrimoniali in quanto sono inalienabili, imprescrittibili, e irrinunciabili. Caratteri dei diritti della personalità 1. Assolutezza: Sono opponibili a chiunque (erga omnes). 2. Indisponibilità: Non possono essere alienati né rinunciati. 3. Imprescrittibilità: Non si perdono per mancato esercizio. 4. Inviolabilità: Sono tutelati dall’ordinamento in modo prioritario rispetto ad altri interessi. 5. Inerenza alla persona: Esistono in quanto strettamente legati alla persona stessa. Diritto alla salute e alla vita Il diritto alla salute è tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, che garantisce il diritto a un ambiente sano e a cure mediche adeguate. La salute non è solo l’assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Il diritto alla vita è un principio fondamentale riconosciuto implicitamente dalla Costituzione. La vita è considerata inviolabile e la sua tutela costituisce un obbligo primario dello Stato. Il diritto al nome Il nome identifica una persona nella società ed è tutelato dall’articolo 6 del Codice Civile. Ogni individuo ha diritto al proprio nome e alla sua integrità, potendo agire contro chi lo usurpa o lo utilizza in modo improprio. Diritto all’integrità morale Il diritto all’integrità morale protegge la dignità e il valore della persona contro offese, diffamazioni o atti lesivi della reputazione. È strettamente connesso al diritto alla salute e si estende alla tutela contro attacchi alla sfera emotiva e psicologica. Diritto all’immagine Il diritto all’immagine tutela la rappresentazione visiva di una persona, impedendo che venga utilizzata senza il consenso del soggetto. È regolato dall’articolo 10 del Codice Civile e garantisce che l’immagine personale non venga sfruttata per scopi economici o lesivi della dignità. Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali Il diritto alla riservatezza protegge la sfera privata della persona contro intrusioni ingiustificate. Esso si è evoluto nel tempo, portando all’introduzione del diritto alla protezione dei dati personali. Con l’avvento delle tecnologie digitali, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ha rafforzato questo diritto, garantendo: * La tutela delle informazioni personali. * Il diritto all’accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati (diritto all’oblio). Diritto all’identità personale Il diritto all’identità personale garantisce a ciascun individuo la possibilità di essere riconosciuto per ciò che realmente è, evitando che la sua immagine o reputazione venga distorta. Comprende aspetti come il nome, la reputazione, il ruolo sociale e professionale. C) Gli Enti Gli enti: soggettività giuridica e personalità giuridica Gli enti sono organizzazioni collettive a cui l’ordinamento giuridico attribuisce diritti e doveri, rendendoli capaci di agire come soggetti distinti rispetto ai singoli individui che li compongono. La capacità di essere titolari di diritti e doveri è definita soggettività giuridica, mentre la personalità giuridica si riferisce al riconoscimento dell’autonomia patrimoniale dell’ente. Gli enti si dividono in: 1. Enti con personalità giuridica: Sono dotati di piena autonomia patrimoniale, il che significa che il loro patrimonio è separato da quello dei singoli membri. Esempi: società di capitali, fondazioni. 2. Enti senza personalità giuridica: Hanno autonomia patrimoniale imperfetta, poiché i loro membri rispondono personalmente delle obbligazioni dell’ente. Esempi: associazioni non riconosciute, società di persone. Classificazione degli enti Gli enti si classificano in base a diversi criteri: 1. In base alla funzione: * Pubblici: Creati per soddisfare interessi generali (es. Comuni, Regioni, Università). * Privati: Finalizzati al soddisfacimento di interessi privati (es. società, associazioni, fondazioni). 2. In base alla personalità giuridica: * Con personalità giuridica: Hanno un’autonomia patrimoniale perfetta. * Senza personalità giuridica: Hanno un’autonomia patrimoniale limitata. 3. In base alla struttura interna: * Corporazioni: Composte da persone fisiche o giuridiche (es. associazioni, società). * Fondazioni: Basate su un patrimonio destinato a uno scopo specifico. Il fenomeno associativo Il fenomeno associativo rappresenta una delle forme più diffuse di organizzazione collettiva. Le associazioni possono essere: * Riconosciute: Dotate di personalità giuridica, acquistata tramite iscrizione nel registro pubblico. Godono di autonomia patrimoniale. * Non riconosciute: Non hanno personalità giuridica e i membri rispondono personalmente delle obbligazioni sociali. Associazione e società Le associazioni e le società si differenziano principalmente per lo scopo: * Associazione: È finalizzata al perseguimento di scopi non lucrativi (es. culturali, sportivi, religiosi). * Società: Ha uno scopo economico, volto alla divisione degli utili tra i soci. L’associazione riconosciuta L’associazione riconosciuta è dotata di personalità giuridica e acquisisce autonomia patrimoniale attraverso l’iscrizione nei registri pubblici. Gli organi principali dell'associazione sono: 1. Assemblea: Rappresenta la volontà collettiva dei membri. 2. Consiglio direttivo: Gestisce le attività dell’associazione. 3. Presidente: Ha il compito di rappresentare l’associazione verso terzi. L’associazione non riconosciuta L’associazione non riconosciuta non ha personalità giuridica e i membri rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni contratte dall’ente. È regolata dagli articoli 36-38 del Codice Civile. La mancanza di personalità giuridica rende l’autonomia patrimoniale imperfetta. La fondazione La fondazione è un ente dotato di personalità giuridica, costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo specifico, solitamente di interesse pubblico (es. scopi culturali, educativi, scientifici). Scopo e gestione della fondazione Lo scopo della fondazione è determinato dall’atto costitutivo o dallo statuto e deve essere stabile e ben definito. La gestione del patrimonio è affidata a un consiglio di amministrazione, che ha il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Evoluzione e importanza della fondazione Nel corso del tempo, le fondazioni hanno acquisito crescente importanza, soprattutto nei settori culturali e sociali. Oggi, rappresentano uno strumento fondamentale per la promozione di attività benefiche e senza scopo di lucro. Il comitato Il comitato è un ente temporaneo costituito per la raccolta di fondi destinati a uno scopo specifico (es. beneficenza, eventi culturali). La responsabilità patrimoniale è limitata ai fondi raccolti, salvo che i promotori abbiano assunto obbligazioni personali. Le altre istituzioni di carattere privato Accanto alle associazioni, fondazioni e comitati, esistono altre istituzioni private che perseguono obiettivi specifici: * Circoli privati: Organizzazioni per scopi ricreativi o culturali. * Istituti di beneficenza: Strutture orientate all’assistenza e al sostegno di soggetti svantaggiati. Il terzo settore Il terzo settore comprende enti che operano senza scopo di lucro, con finalità di solidarietà e utilità sociale. Essi includono: * Organizzazioni non governative (ONG). * Cooperative sociali. * Organizzazioni di volontariato. La riforma del terzo settore ha introdotto il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che garantisce maggiore trasparenza e riconoscimento degli enti coinvolti. I diritti della personalità degli enti Anche gli enti, come le persone fisiche, godono di diritti della personalità. In particolare, hanno diritto: 1. Alla tutela della loro immagine: Protezione contro diffamazione o usurpazione di nome e marchio. 2. All’identità sociale: Garantisce che l’ente sia riconosciuto correttamente nella società. Capitolo 9: Il Fatto, l'Atto e il Negozio Giuridico I fatti giuridici I fatti giuridici sono eventi o comportamenti che producono effetti giuridici, ossia creano, modificano o estinguono rapporti giuridici. Tipologie di fatti giuridici I fatti giuridici si classificano in: 1. Fatti naturali: Eventi indipendenti dalla volontà umana, come la nascita, la morte o eventi atmosferici (ad esempio, un fulmine che distrugge un bene assicurato). 2. Fatti umani: Comportamenti volontari o involontari che producono conseguenze giuridiche. Classificazione dei fatti giuridici I fatti giuridici si distinguono ulteriormente in: * Fatti giuridici in senso stretto: Producono effetti giuridici indipendentemente dalla volontà del soggetto (es. la nascita che conferisce la capacità giuridica). * Atti giuridici: Sono il risultato di un comportamento umano volontario diretto a produrre effetti giuridici. Classificazione degli atti giuridici Gli atti giuridici si dividono in: 1. Atti leciti: Sono conformi alle norme giuridiche e producono effetti voluti o non voluti (es. contratti, donazioni). 2. Atti illeciti: Contravvengono alle norme giuridiche e generano obblighi risarcitori o sanzioni (es. danni da comportamento negligente). Il negozio giuridico Il negozio giuridico è una particolare categoria di atto giuridico caratterizzata dalla volontà del soggetto, che è diretta a creare, modificare o estinguere rapporti giuridici. Ad esempio, un contratto di vendita è un negozio giuridico perché esprime l’accordo tra le parti per trasferire la proprietà di un bene in cambio di un prezzo. Classificazione dei negozi giuridici I negozi giuridici possono essere classificati in base a diversi criteri: 1. In base al numero di parti: * Unilaterali: Richiedono la volontà di una sola parte (es. testamento). * Bilaterali o plurilaterali: Richiedono l’accordo tra due o più parti (es. contratti). 2. In base agli effetti economici: * A titolo oneroso: Entrambe le parti ricevono un beneficio (es. compravendita). * A titolo gratuito: Una parte si arricchisce senza corrispettivo (es. donazione). 3. In base alla forma: * Formali: Richiedono una specifica forma prevista dalla legge (es. atto pubblico). * Informali: Non richiedono una particolare forma (es. contratti verbali). Negozi a titolo gratuito e negozi a titolo oneroso * Negozi a titolo gratuito: Non prevedono alcun obbligo di controprestazione per la parte che riceve il beneficio (es. donazione). * Negozi a titolo oneroso: Prevedono una reciproca obbligazione tra le parti (es. compravendita, locazione). La rinunzia La rinunzia è un negozio giuridico unilaterale mediante il quale il titolare di un diritto decide volontariamente di non esercitare. Deve rispettare il principio di determinatezza e, in alcuni casi, richiede una forma scritta (es. rinuncia a un’eredità). Elementi del negozio giuridico Un negozio giuridico è valido solo se contiene determinati elementi essenziali: 1. Soggetto: Dev’essere dotato di capacità giuridica e capacità di agire. 2. Manifestazione di volontà: Deve essere chiara, esplicita e diretta alla produzione degli effetti giuridici. 3. Oggetto: Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. 4. Causa: La ragione giuridica che giustifica il negozio. La dichiarazione La dichiarazione è l’espressione della volontà diretta a produrre effetti giuridici. Può essere: * Espressa: Formulata verbalmente o per iscritto. * Tacita: Desumibile da comportamenti concludenti. La forma La forma del negozio giuridico è il modo in cui la volontà viene manifestata. Può essere: * Libera: Non richiede particolari formalità. * Vincolata: La legge impone il rispetto di specifiche forme (ad esempio, l’atto pubblico per la compravendita immobiliare). Forme solenni Alcuni negozi richiedono forme solenni per essere validi, come: * L’atto pubblico: Redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale. * La scrittura privata: Firmata dalle parti e, in certi casi, autenticata. Bollo e registrazione Certi atti devono essere soggetti a bollo e registrazione per acquisire piena validità o per scopi fiscali. Ad esempio, i contratti di locazione devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate. La pubblicità: fini e natura La pubblicità giuridica ha la funzione di rendere conoscibili a terzi determinati atti o fatti giuridici, garantendo trasparenza e certezza nei rapporti giuridici. La pubblicità può avere: 1. Funzione dichiarativa: Non incide sulla validità dell’atto, ma lo rende opponibile ai terzi (es. trascrizione di un contratto di vendita). 2. Funzione costitutiva: È necessaria per la validità dell’atto stesso (es. iscrizione di una società al registro delle imprese). Tipi di pubblicità giuridica 1. Pubblicità immobiliare: Regolata dal sistema di trascrizione presso i registri immobiliari, garantisce la conoscenza pubblica degli atti relativi ai beni immobili. 2. Pubblicità commerciale: Realizzata tramite l’iscrizione nel Registro delle Imprese, riguarda atti e fatti relativi alle società e agli imprenditori. I RAPPORTI DI FAMIGLIA Capitolo 56: TRASFORMAZIONI SOCIALI E RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA La famiglia e la riforma La famiglia rappresenta un elemento centrale nella struttura sociale e giuridica. Nel tempo, il diritto ha subito numerose modifiche per adeguarsi ai cambiamenti culturali e sociali. La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha segnato un momento storico importante, introducendo principi di uguaglianza tra i coniugi e aggiornando norme ormai superate. I principali obiettivi della riforma sono stati: 1. Parità tra i coniugi: È stata abolita la figura del "capo famiglia", conferendo uguali diritti e doveri a entrambi i coniugi. 2. Tutela dei figli: È stato introdotto il principio dell’uguaglianza tra figli legittimi e figli naturali, garantendo gli stessi diritti. 3. Autonomia della famiglia: Sono state riconosciute maggiore libertà e autodeterminazione ai coniugi nelle scelte legate alla gestione della famiglia. Le principali novità riguardano: 1. Patria potestà: La "patria potestà" è stata sostituita dalla responsabilità genitoriale, attribuita congiuntamente a entrambi i genitori. Questa modifica riconosce il ruolo paritario di madre e padre nell’educazione e cura dei figli. 2. Regime patrimoniale della famiglia: * È stato introdotto il regime di comunione dei beni come regime patrimoniale legale. In assenza di diversa scelta da parte dei coniugi, i beni acquistati durante il matrimonio sono automaticamente condivisi. * I coniugi possono optare per il regime di separazione dei beni, con un accordo specifico stipulato prima o durante il matrimonio. 3. Divorzio: Sebbene introdotto con la legge sul divorzio del 1970, la riforma del 1975 ha ulteriormente regolamentato il procedimento di separazione e divorzio, prevedendo misure per la tutela dei figli e per l’equa distribuzione del patrimonio. 4. Parità nei rapporti familiari: La riforma ha ribadito l’importanza della collaborazione reciproca tra i coniugi, eliminando ogni forma di subordinazione di un coniuge rispetto all’altro. Famiglia legittima e famiglia di fatto Famiglia legittima La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio, regolata dall’articolo 29 della Costituzione, che ne garantisce i diritti e la dignità. I coniugi, uniti in matrimonio, hanno uguali diritti e doveri e collaborano per il benessere della famiglia. La legge disciplina i rapporti patrimoniali, i doveri verso i figli e le modalità per la separazione e il divorzio. Famiglia di fatto La famiglia di fatto è costituita da due persone che convivono stabilmente senza essere sposate. Pur non essendo riconosciuta in passato, oggi ha acquisito un riconoscimento crescente grazie a diverse riforme legislative e giurisprudenziali. I principali aspetti giuridici della famiglia di fatto includono: 1. Tutela dei figli: I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli legittimi, in linea con il principio di eguaglianza stabilito dall’articolo 30 della Costituzione. 2. Contratti di convivenza: La legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha regolato le convivenze di fatto, permettendo ai conviventi di stipulare contratti che disciplinano i rapporti patrimoniali e gli obblighi reciproci. 3. Diritti ereditari: I conviventi non hanno diritti ereditari reciproci, salvo disposizioni testamentarie. 4. Unioni civili: Per le coppie dello stesso sesso, la legge Cirinnà ha introdotto le unioni civili, che garantiscono diritti e doveri simili a quelli del matrimonio. Capitolo 57: Matrimonio - La Formazione del Vincolo A) Il Matrimonio Civile Nozioni generali Il matrimonio civile è un atto giuridico che unisce due persone secondo le norme stabilite dal diritto civile, con effetti sia personali che patrimoniali. È regolato dal Codice Civile e presuppone una dichiarazione ufficiale di consenso davanti all’ufficiale di stato civile e a due testimoni. Il matrimonio civile si distingue da quello religioso per il fatto che è regolato esclusivamente dall’ordinamento statale e produce effetti giuridici nell’ambito del diritto civile. È aperto a tutte le coppie, salvo specifici impedimenti previsti dalla legge. La promessa di matrimonio La promessa di matrimonio è un atto con cui due persone si impegnano a contrarre matrimonio in futuro. Tuttavia, la promessa non obbliga le parti a celebrare il matrimonio e non può essere imposta coattivamente. Caratteristiche principali: 1. Natura giuridica: Non è un contratto vincolante e non produce effetti obbligatori per la celebrazione del matrimonio. 2. Effetti giuridici: * Se una parte si ritira dalla promessa senza giustificato motivo, l’altra può chiedere il risarcimento delle spese sostenute in vista del matrimonio, come quelle per la cerimonia o la casa coniugale (art. 81 c.c.). * I doni fatti in vista del matrimonio (ad esempio, l’anello di fidanzamento) devono essere restituiti se il matrimonio non viene celebrato, salvo diversa giustificazione. Capacità e impedimenti Per contrarre matrimonio civile, i nubendi devono possedere determinati requisiti di capacità giuridica e non trovarsi in situazioni che costituiscono impedimenti legali. Capacità giuridica: 1. Maggiore età: La capacità di contrarre matrimonio si acquisisce al compimento del diciottesimo anno di età. Tuttavia, il tribunale può autorizzare il matrimonio di un minore che abbia compiuto i 16 anni, previa valutazione della maturità del soggetto e della fondatezza delle ragioni (art. 84 c.c.). 2. Capacità di intendere e di volere: È necessario che i nubendi siano in grado di esprimere validamente il consenso. Impedimenti Gli impedimenti sono situazioni previste dalla legge che rendono nullo, annullabile o inefficace il matrimonio. Si distinguono in impedimenti assoluti (che precludono il matrimonio con chiunque) e impedimenti relativi (che vietano il matrimonio con determinate persone). 1. Impedimenti assoluti: * Esistenza di un precedente matrimonio valido (bigamia): Nessuno può contrarre un nuovo matrimonio se non è stato annullato il precedente o non è stato sciolto per morte di uno dei coniugi o divorzio (art. 86 c.c.). * Incapacità mentale: Chi è interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio (art. 85 c.c.). 2. Impedimenti relativi: * Vincoli di parentela: Non possono sposarsi persone legate da parentela in linea retta (genitore-figlio) o in linea collaterale fino al secondo grado (fratello-sorella), salvo dispensa (art. 87 c.c.). * Vincoli di affinità: Vige il divieto di matrimonio tra suocero e nuora o tra cognati, salvo dispensa. * Vincolo di adozione: Non è consentito il matrimonio tra adottante e adottato, né tra adottato e figli dell’adottante. Pubblicazione e celebrazione 1. Pubblicazioni matrimoniali: Le pubblicazioni matrimoniali sono un adempimento obbligatorio finalizzato a verificare l’assenza di impedimenti al matrimonio. Vengono esposte nell’albo pretorio del Comune di residenza dei nubendi per almeno 8 giorni consecutivi (art. 93 c.c.). * L’ufficiale di stato civile verifica i documenti e controlla l’assenza di ostacoli. * La mancata pubblicazione è motivo di annullabilità del matrimonio. 2. Celebrazione del matrimonio civile: La celebrazione avviene davanti all’ufficiale di stato civile, con la presenza di due testimoni. Gli sposi devono dichiarare il proprio consenso reciproco, che costituisce l’elemento essenziale del matrimonio. La cerimonia si conclude con la sottoscrizione dell’atto di matrimonio, che ne formalizza la validità giuridica. Invalidità del matrimonio Il matrimonio può essere invalido per vari motivi, e la legge distingue tra: 1. Nullità: Il matrimonio è nullo quando manca uno degli elementi essenziali previsti dalla legge, ad esempio: * Difetto di consenso. * Violazione di impedimenti legali insormontabili. * Celebrazione senza la presenza dell’ufficiale di stato civile. La nullità può essere dichiarata da un tribunale, su richiesta delle parti interessate o del pubblico ministero. 2. Annullabilità: Il matrimonio è annullabile quando vi sono difetti di minore gravità, come: * Vizi del consenso (errore, violenza, dolo). * Mancata pubblicazione. * Minore età senza autorizzazione del tribunale. Il matrimonio putativo Il matrimonio putativo si verifica quando un matrimonio dichiarato nullo o annullabile è stato contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi. In tal caso: * Gli effetti civili del matrimonio sono mantenuti fino al momento in cui la nullità viene dichiarata. * I figli nati dal matrimonio putativo sono considerati legittimi (art. 128 c.c.). B) Il Matrimonio Concordatario Nozioni generali Il matrimonio concordatario è quello celebrato secondo le norme del diritto canonico ma riconosciuto dallo Stato italiano grazie agli accordi tra lo Stato e la Chiesa Cattolica (Concordato del 1929, modificato nel 1984). Questo tipo di matrimonio produce effetti sia civili che religiosi, purché rispettate le condizioni per il riconoscimento. Le modalità per il riconoscimento dell’efficacia civile del matrimonio canonico Per ottenere effetti civili, il matrimonio canonico deve essere: 1. Celebrato da un ministro del culto cattolico. 2. Conforme alle regole del diritto canonico. 3. Trascritto nei registri dello stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione, a cura del sacerdote officiante. La trascrizione del matrimonio canonico La trascrizione è essenziale per conferire effetti civili al matrimonio canonico. Senza di essa, il matrimonio resta valido solo sul piano religioso. L’ufficiale di stato civile può rifiutare la trascrizione nei seguenti casi: * Mancanza di pubblicazioni. * Difetto di capacità dei nubendi. * Violazione di norme imperative del diritto civile. La giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale La Chiesa Cattolica conserva la giurisdizione esclusiva per quanto riguarda: * La validità del sacramento del matrimonio canonico. * Le cause di nullità per motivi religiosi (es. mancato consenso secondo il diritto canonico). Tuttavia, per lo scioglimento del matrimonio concordatario sul piano civile, è necessaria la sentenza di un tribunale dello Stato italiano. Il matrimonio celebrato davanti a ministro di un culto acattolico La legge italiana riconosce i matrimoni celebrati davanti a ministri di culti diversi dal cattolico, purché tali culti siano regolati da intese con lo Stato. Le principali condizioni per la validità civile sono: 1. Riconoscimento ufficiale del culto. 2. Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni matrimoniali. 3. Trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile. Capitolo 58: Il Matrimonio - Il Regime del Vincolo Diritti e doveri personali dei coniugi Il matrimonio comporta una serie di diritti e doveri reciproci tra i coniugi, regolati dall’articolo 143 del Codice Civile. Tali obblighi derivano direttamente dal vincolo matrimoniale e non possono essere derogati dalle parti. In particolare, i coniugi devono: 1. Fedeltà reciproca: Non solo sul piano sessuale, ma anche nella lealtà e nel rispetto reciproco. 2. Assistenza morale e materiale: Ogni coniuge deve sostenere l’altro sia sotto il profilo affettivo che economico, in caso di necessità. 3. Collaborazione nell’interesse della famiglia: Entrambi i coniugi devono contribuire, in base alle proprie possibilità, al mantenimento e alla gestione della famiglia. 4. Convivenza: I coniugi hanno il dovere di coabitare, salvo casi particolari (es. separazione legale). Scioglimento del matrimonio. Il divorzio Il divorzio è lo strumento giuridico che pone fine agli effetti civili del matrimonio. Le sue norme principali sono contenute nella legge n. 898/1970 (Legge sul Divorzio), modificata dalla legge n. 55/2015, che ha introdotto il divorzio breve. Cause di divorzio Il divorzio può essere richiesto in presenza di motivi specifici, come: 1. Separazione legale protratta: Il divorzio può essere richiesto se la separazione legale dura da almeno: * 6 mesi per le separazioni consensuali. * 12 mesi per le separazioni giudiziali. 2. Condanna per gravi reati: Ad esempio, reati contro la persona o la famiglia. 3. Mancata consumazione del matrimonio: Rende nullo il vincolo coniugale. 4. Cambiamento di sesso: Se uno dei coniugi cambia sesso, il matrimonio è sciolto. Effetti del divorzio * Scioglimento del vincolo matrimoniale: I coniugi non sono più obbligati a rispettare i doveri reciproci previsti dal matrimonio. * Assegno divorzile: Se uno dei coniugi non ha mezzi sufficienti per mantenersi, può richiedere un contributo economico dall’altro. * Affidamento dei figli: È disciplinato dal principio di tutela del superiore interesse del minore, prevedendo l’affidamento condiviso o, in casi eccezionali, esclusivo. La separazione dei coniugi La separazione è una fase che sospende gli effetti del matrimonio senza scioglierlo. Può essere consensuale o giudiziale. 1. Separazione consensuale: * I coniugi raggiungono un accordo sulle condizioni di separazione (es. mantenimento, affidamento dei figli). * L’accordo deve essere omologato dal giudice o dall’ufficiale di stato civile. 2. Separazione giudiziale: * È richiesta da uno dei coniugi quando non vi è accordo. * Il tribunale decide in merito alle condizioni di separazione. Effetti della separazione * Fine del dovere di convivenza: I coniugi possono vivere separatamente. * Mantenimento del dovere di assistenza: Persiste l’obbligo di garantire supporto economico al coniuge più debole. * Affidamento dei figli: Si applicano le stesse regole previste per il divorzio. Separazione con addebito Il giudice può attribuire la responsabilità della separazione a uno dei coniugi (addebito), se la separazione è stata causata dalla sua violazione dei doveri matrimoniali. L’addebito comporta: * Perdita del diritto all’assegno di mantenimento. * Conseguenze sull'ordine del coniuge responsabile. Capitolo 59: Il Regime Patrimoniale della Famiglia Obbligo di contribuzione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia L’articolo 143 del Codice Civile stabilisce che entrambi i coniugi devono contribuire al soddisfacimento dei bisogni familiari in proporzione alle proprie capacità economiche e lavorative. Questo obbligo implica: * Contribuzione economica: Tramite redditi derivanti da lavoro o patrimonio. * Contribuzione lavorativa: Attraverso l’impegno nelle attività domestiche o nell’impresa familiare. Questo principio si applica indipendentemente dal regime patrimoniale scelto dai coniugi. Regime patrimoniale legale Il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione legale dei beni, che si applica automaticamente al matrimonio se i coniugi non scelgono un regime diverso. La comunione legale riguarda i beni acquistati durante il matrimonio e ha lo scopo di garantire l’uguaglianza patrimoniale tra i coniugi. Le convenzioni matrimoniali Le convenzioni matrimoniali sono accordi stipulati dai coniugi per regolare i loro rapporti patrimoniali in modo diverso rispetto al regime legale. Queste convenzioni devono essere: * Stipulate per atto pubblico davanti a un notaio. * Trascritte nei registri immobiliari se riguardano beni immobili. Le convenzioni possono essere modificate solo con il consenso di entrambi i coniugi e mediante un nuovo atto pubblico. La comunione legale La comunione legale dei beni prevede che i beni acquistati durante il matrimonio siano automaticamente condivisi da entrambi i coniugi, salvo diversa indicazione. I beni inclusi nella comunione: * I redditi e i beni acquistati da ciascun coniuge dopo il matrimonio. * I frutti dei beni personali dei coniugi, se non consumati al momento dello scioglimento della comunione. * Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. I beni esclusi dalla comunione: * I beni personali acquisiti prima del matrimonio. * I beni ricevuti per donazione o eredità, anche durante il matrimonio. * Gli oggetti di uso strettamente personale e quelli destinati all’esercizio della professione di uno dei coniugi. Scioglimento della comunione La comunione legale si scioglie nei seguenti casi: 1. Morte di uno dei coniugi. 2. Separazione legale o divorzio. 3. Mutamento del regime patrimoniale attraverso un atto notarile. Dopo lo scioglimento, si procede alla divisione dei beni comuni tra i coniugi in parti uguali, salvo accordi diversi. Comunione convenzionale La comunione convenzionale è una forma particolare di comunione patrimoniale, regolata dalle convenzioni matrimoniali. I coniugi possono scegliere di includere nella comunione anche beni normalmente esclusi (ad esempio, i beni acquistati prima del matrimonio). La separazione dei beni La separazione dei beni è un regime patrimoniale che consente ai coniugi di mantenere la proprietà esclusiva dei beni acquisiti sia prima che durante il matrimonio. I coniugi possono scegliere questo regime: * Al momento del matrimonio, con una dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile. * In seguito, mediante una convenzione matrimoniale stipulata davanti a un notaio. La separazione dei beni garantisce autonomia patrimoniale ma richiede una maggiore attenzione nella gestione delle spese familiari e delle responsabilità condivise. Il fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale è un istituto previsto dagli articoli 167-171 del Codice Civile, che consente ai coniugi o a un terzo di destinare determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli) esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Caratteristiche principali: * I beni del fondo patrimoniale non possono essere pignorati o sequestrati per debiti che non riguardano la famiglia. * Il fondo si estingue in caso di scioglimento del matrimonio, salvo che vi siano figli minori. L'impresa familiare L’impresa familiare, disciplinata dall’articolo 230-bis del Codice Civile, è un’attività economica gestita da uno dei coniugi con il contributo del coniuge o di altri familiari. Caratteristiche principali: * I partecipanti all’impresa hanno diritto a una quota proporzionale dei redditi e del patrimonio aziendale. * L’impresa familiare tutela il lavoro dei membri della famiglia, riconoscendo loro una partecipazione economica, anche se non sono formalmente soci. La dote La dote è un istituto tradizionale ormai abrogato, ma di interesse storico. Consisteva nella consegna di beni o somme di denaro da parte della famiglia della sposa al marito, con lo scopo di contribuire al mantenimento della famiglia. Era regolata da norme precise per la gestione e la restituzione, ma è stata eliminata con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Capitolo 60: La Filiazione Legittima Filiazione legittima La filiazione legittima si riferisce ai figli nati all’interno del matrimonio. Secondo l’ordinamento giuridico, questi figli godono di una presunzione di paternità e maternità attribuita automaticamente ai coniugi. L’articolo 231 del Codice Civile stabilisce che il marito della madre è considerato padre legittimo del figlio, salvo prova contraria. Prova della filiazione legittima La prova della filiazione legittima è costituita dall’atto di nascita del figlio, che certifica il rapporto di filiazione con i genitori. L’atto di nascita deve essere iscritto nei registri dello stato civile e rappresenta la fonte ufficiale per attestare la filiazione. In caso di contestazioni, possono essere utilizzati mezzi probatori come: 1. Testimonianze: Per accertare la convivenza dei coniugi al momento del concepimento. 2. Prove scientifiche: Ad esempio, l’esame del DNA. L’azione di disconoscimento della paternità L’azione di disconoscimento della paternità è prevista dall’articolo 244 del Codice Civile e consente al marito della madre, o ad altri soggetti legittimati, di contestare la presunzione di paternità. Questa azione si basa su prove che dimostrano che il marito non è biologicamente il padre del figlio. Legittimati all’azione: 1. Il marito: Deve dimostrare l’impossibilità di avere avuto rapporti con la moglie durante il periodo del concepimento. 2. La madre: Può agire per far dichiarare che il marito non è il padre del figlio. 3. Il figlio: Può agire entro determinati termini per far disconoscere la paternità. Termini per l’azione: * Il marito deve agire entro un anno dalla nascita o dalla scoperta della non paternità. * La madre o il figlio hanno termini specifici indicati dalla legge. Altre azioni di stato Le azioni di stato riguardano la contestazione o il riconoscimento di un rapporto di filiazione. Tra queste: 1. Azione di reclamazione dello stato di figlio legittimo: Serve per ottenere il riconoscimento dello stato di figlio legittimo se è stato erroneamente negato. 2. Azione di contestazione dello stato di figlio legittimo: Consente di contestare lo stato di filiazione attribuito a un soggetto. Queste azioni si basano su prove documentali e scientifiche, come l’esame del DNA. Rapporti tra genitori e figli I rapporti tra genitori e figli legittimi sono regolati dai principi di uguaglianza e tutela sanciti dalla Costituzione e dal Codice Civile. Entrambi i genitori hanno doveri verso i figli, tra cui: 1. Educazione e istruzione: I genitori devono provvedere al sostentamento, alla crescita e alla formazione dei figli. 2. Tutela dei diritti: I genitori rappresentano i figli minori in tutte le questioni legali, salvo limitazioni decise dal giudice. Con la riforma del diritto di famiglia, non esiste più una distinzione tra figli legittimi e naturali: tutti i figli hanno gli stessi diritti e tutele. La tutela La tutela si applica quando i genitori di un figlio legittimo sono morti o sono dichiarati inabili a esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore, nominato dal giudice tutelare, ha il compito di: 1. Rappresentare il minore in tutte le questioni legali. 2. Amministrare i beni del minore, tutelandone gli interessi patrimoniali. 3. Garantire l’educazione e il benessere del minore. La nomina del tutore è regolata dagli articoli 343-394 del Codice Civile. Capitolo 61: L’Adozione L’adozione. Premesse L’adozione è un istituto giuridico che consente di creare un rapporto di filiazione tra l’adottato e gli adottanti, simile a quello naturale. È regolata da norme specifiche, che variano in base all’età dell’adottato. Obiettivi principali: 1. Tutela del minore: L’adozione mira a garantire una famiglia stabile e affettuosa ai bambini privi di genitori idonei. 2. Solidarietà sociale: L’istituto dell’adozione si fonda su valori di solidarietà e sostegno reciproco. L’adozione può riguardare: * Minori: Adottati per garantire una famiglia stabile. * Maggiorenni: Adottati per ragioni affettive o patrimoniali. L’adozione dei minori L’adozione dei minori è regolata dalla legge n. 184/1983, che pone il superiore interesse del minore al centro del procedimento. Le condizioni principali per l’adozione sono: 1. Stato di adottabilità: Il minore può essere adottato solo se è privo di assistenza morale o materiale adeguata da parte dei genitori o di altri parenti entro il quarto grado. 2. Requisiti degli adottanti: * Devono essere coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o conviventi per lo stesso periodo e sposati al momento della richiesta. * Devono avere una differenza di età compresa tra 18 e 45 anni rispetto al minore. 3. Consenso: * Il consenso all’adozione deve essere espresso dai genitori naturali del minore (se presenti e capaci di intendere e di volere). * È richiesto anche il consenso del minore, se ha compiuto 12 anni. 4. Procedura: * L’adozione è preceduta da un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno, durante il quale viene verificata la capacità degli adottanti di prendersi cura del minore. * Il tribunale per i minorenni decide sull’adozione, valutando il superiore interesse del minore. L’adozione di persone maggiori di età L’adozione di maggiorenni è regolata dal Codice Civile ed è finalizzata a creare un rapporto affettivo e giuridico tra l’adottante e l’adottato, spesso per consolidare legami familiari o per ragioni patrimoniali. 1. Requisiti: * L’adottante deve avere almeno 36 anni e deve essere più anziano dell’adottato di almeno 18 anni. * L’adottato deve dare il proprio consenso. 2. Effetti: * L’adottato non interrompe i legami giuridici con la propria famiglia d’origine. * L’adottato acquista i diritti ereditari nei confronti dell’adottante, ma non viceversa. 3. Procedura: * L’adozione è autorizzata dal tribunale ordinario. * Non è richiesto un periodo di affidamento. L’affidamento di minori L’affidamento familiare è una misura temporanea prevista dalla legge n. 184/1983 per tutelare i minori in situazioni di disagio. È alternativo all’adozione e ha lo scopo di offrire al minore un ambiente familiare idoneo fino al miglioramento della situazione della famiglia d’origine. 1. Durata: * L’affidamento è generalmente temporaneo, con una durata massima di due anni, prorogabile se necessario. 2. Affidatari: * Possono essere una famiglia, una persona singola o una comunità. 3. Finalità: * Garantire al minore un ambiente sereno e stabile. * Favorire il recupero del nucleo familiare d’origine. 4. Effetti: * L’affidamento non crea un rapporto giuridico stabile come l’adozione. * I genitori biologici mantengono la responsabilità genitoriale. Capitolo 62: La Filiazione Naturale Il riconoscimento dei figli naturali Il riconoscimento dei figli naturali è l’atto con cui un genitore stabilisce ufficialmente il legame di filiazione con un figlio nato al di fuori del matrimonio. Questo riconoscimento può avvenire: 1. Alla nascita: Con la dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile al momento della registrazione dell’atto di nascita. 2. Successivamente: Con una dichiarazione espressa fatta davanti a un ufficiale di stato civile, a un notaio o tramite testamento. Condizioni per il riconoscimento: * Il riconoscimento può essere fatto da entrambi i genitori o da uno solo. * È necessario il consenso del figlio se maggiorenne. * Non può essere riconosciuto un figlio in presenza di vincoli di parentela o affinità tra i genitori che renderebbero il matrimonio nullo. Lo status di figlio naturale riconosciuto Con il riconoscimento, il figlio naturale acquisisce lo status di figlio e gode degli stessi diritti dei figli legittimi, in linea con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 30 della Costituzione e dalla riforma del 2012 (legge n. 219/2012). Questo include: 1. Diritti successori: Il figlio naturale riconosciuto ha pieno diritto alla successione ereditaria nei confronti dei genitori. 2. Rapporto con i genitori: Gode di tutela, mantenimento, educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori. 3. Rapporto con la famiglia allargata: Si estendono i diritti anche nei confronti dei parenti dei genitori. La dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale La dichiarazione giudiziale è un procedimento giudiziario che consente al figlio di ottenere il riconoscimento della paternità o maternità naturale, quando il genitore si rifiuta di riconoscerlo spontaneamente. 1. Presupposti: * Il figlio deve fornire prove del rapporto di filiazione (ad esempio, esami del DNA). * Non è necessario dimostrare che i genitori abbiano convissuto. 2. Effetti: * La dichiarazione ha gli stessi effetti del riconoscimento volontario, attribuendo al figlio lo status di figlio riconosciuto. * Il genitore riconosciuto può essere obbligato al mantenimento e alla tutela del figlio. I figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili I figli naturali non riconosciuti non hanno un legame giuridico con i genitori, salvo che venga successivamente stabilito attraverso una dichiarazione giudiziale. Questo status comporta: 1. Assenza di diritti successori: I figli non riconosciuti non possono avanzare pretese ereditarie nei confronti dei genitori. 2. Esclusione dai doveri genitoriali: I genitori non sono obbligati a mantenere o tutelare i figli non riconosciuti. I figli non riconoscibili sono quelli nati da relazioni che violano impedimenti legali insormontabili (ad esempio, rapporti incestuosi). La loro condizione può essere parzialmente sanata attraverso provvedimenti giudiziali che tutelano il superiore interesse del minore. La legittimazione La legittimazione è un istituto ormai superato con la riforma del 2012, ma che storicamente consentiva ai figli naturali di acquisire lo status di figli legittimi. Questa trasformazione avveniva: 1. Per matrimonio dei genitori: Quando i genitori naturali si sposavano, il figlio diventava automaticamente legittimo. 2. Per provvedimento giudiziale: In mancanza di matrimonio, la legittimazione poteva essere concessa da un tribunale in casi eccezionali. Con la parificazione tra figli legittimi e naturali introdotta dalla riforma, il concetto di legittimazione è stato eliminato, garantendo uguali diritti a tutti i figli. Capitolo 63: L’Obbligazione degli Alimenti Fondamento e natura L’obbligazione degli alimenti è l’impegno giuridico imposto dalla legge ad alcune persone di provvedere al mantenimento di un soggetto che si trovi in stato di bisogno. L’istituto è regolato dagli articoli 433-448 del Codice Civile e si basa su: * Fondamento etico-sociale: Garantire solidarietà tra familiari. * Natura patrimoniale: Gli alimenti consistono in una prestazione economica necessaria a soddisfare i bisogni essenziali del beneficiario. L’obbligazione alimentare non è equivalente al mantenimento: quest’ultimo è più ampio e copre esigenze anche non essenziali. Gli alimenti, invece, si limitano a garantire il minimo indispensabile per vivere. Contenuto: * Vitto, alloggio, cure mediche. * Eventualmente, altre necessità in proporzione alle possibilità economiche dell’obbligato. Ordine tra gli obbligati L’obbligazione degli alimenti è posta a carico di determinati soggetti, individuati dalla legge in base a un ordine gerarchico stabilito dall’articolo 433 del Codice Civile. Gli obbligati, elencati in ordine di priorità, sono: 1. Il coniuge. 2. I figli, compresi i figli adottivi. 3. I genitori, compresi gli adottanti. 4. I generi e le nuore. 5. I suoceri. 6. I fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Se più persone sono obbligate, la legge stabilisce che: * Gli obblighi siano distribuiti in proporzione alle rispettive capacità economiche. * Il giudice possa graduare l’obbligo a seconda della situazione. L'obbligazione volontaria degli alimenti L’obbligazione volontaria degli alimenti nasce da accordi tra privati, in cui una persona si impegna a fornire alimenti a un’altra indipendentemente dai legami di parentela o dai requisiti legali. Può derivare da: 1. Contratti: Come una donazione con obbligo di assistenza. 2. Testamenti: Che prevedono un lascito condizionato alla prestazione di alimenti. Caratteristiche: * È regolata dalle disposizioni del contratto o del testamento. * Non segue le regole sull’obbligazione legale degli alimenti, ma si applicano i principi generali del diritto contrattuale. Le Unioni Civili in Italia Introduzione e base normativa Le unioni civili in Italia sono regolamentate dalla Legge n. 76/2016, conosciuta anche come Legge Cirinnà. Questa normativa ha introdotto una disciplina organica per le coppie formate da persone dello stesso sesso, colmando una lacuna giuridica in materia di tutela delle relazioni affettive tra individui dello stesso sesso. L’introduzione delle unioni civili rappresenta un compromesso tra la tutela dei diritti delle coppie omosessuali e il rispetto delle sensibilità sociali e culturali del Paese. Non sono equiparate al matrimonio, ma garantiscono diritti e doveri simili. Caratteristiche principali 1. Soggetti interessati: Le unioni civili possono essere costituite esclusivamente da due persone dello stesso sesso. Le coppie eterosessuali, invece, possono ricorrere alla convivenza di fatto, disciplinata dalla stessa legge. 2. Formazione dell’unione: L’unione civile si costituisce attraverso una dichiarazione resa davanti a un ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni. La dichiarazione è registrata nei registri dello stato civile, conferendo ufficialità al vincolo. 3. Diritti e doveri delle parti: * Obbligo reciproco di assistenza morale e materiale. * Coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni, in proporzione alle capacità di ciascuno. * Libertà di scegliere il cognome comune: uno dei due partner può aggiungere al proprio cognome quello dell’altro. 4. Regime patrimoniale: * Il regime patrimoniale predefinito è la comunione dei beni, salvo diversa scelta tramite stipula di convenzioni patrimoniali. * Le parti possono adottare il regime di separazione dei beni, come nel matrimonio. 5. Scioglimento: L’unione civile si scioglie: * Per la volontà di una o di entrambe le parti (con una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile). * Dopo un periodo di separazione legale, simile al divorzio nel matrimonio. * Per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Differenze tra unione civile e matrimonio Nonostante le somiglianze, vi sono alcune differenze significative tra unione civile e matrimonio: 1. Assenza di obbligo di fedeltà: La legge non prevede esplicitamente l’obbligo di fedeltà per le unioni civili. 2. Adozione: Le coppie unite civilmente non possono adottare, salvo in casi particolari di stepchild adoption, riconosciuti dalla giurisprudenza ma non esplicitamente disciplinati dalla legge. 3. Cerimonia: La celebrazione dell’unione civile è più semplice rispetto al matrimonio, essendo ridotta a una dichiarazione davanti a un ufficiale civile. Diritti successori Le parti di un’unione civile godono di diritti successori identici a quelli riconosciuti ai coniugi, inclusa la quota legittima in caso di successione ereditaria. Ciò garantisce una tutela patrimoniale completa in caso di decesso di una delle parti. Effetti sociali e giuridici L’introduzione delle unioni civili ha rappresentato un passo avanti significativo nella tutela dei diritti delle coppie omosessuali. Tuttavia, la legge non ha eliminato tutte le disparità rispetto al matrimonio, lasciando aperto il dibattito su temi come: * Piena equiparazione con il matrimonio. * Accesso alle adozioni per le coppie omosessuali.