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La Magistratura nella Costituzione Italiana

[Musica] in questa lezione numero 14 sulla costituzione italiana parleremo nel quadro dell'ordinamento della repubblica della magistratura esaminando gli articoli da 101 a 114 l'oggetto importante di questo aspetto che tratteremo riguarda la funzione giurisdizionale e la parola giurisdizionale richiama una parola grave importante e con un peso non da poco che è quello della giustizia cosa si intende per giustizia già gli antichi romani che avevano cercato di studiare questo problema avevano affermato che la giustizia consiste nella volontà costante e perpetua di dare a ciascuno il suo formula certamente abbastanza precisa e o di carattere generale perché non viene chiarito che cosa si intende te il suo il proprio per ciascuno comunque questo è il concetto della giustizia e il problema della giustizia viene richiamato in queste norme perché la funzione giurisdizionale stabilita dalla costituzione prevede alcune regole chi importanti sulla giustizia e sulle funzioni che sono ad essa collegate vi sono varie cose su cui fermare l'attenzione primo contrariamente a quanto affermato dallo statuto albertino nel quale si affermava che la giustizia emana dalla rep e ora stabilito che la giustizia è amministrata in nome del popolo e in questo si nota un collegamento con l'articolo 1 comma 2 che si afferma che la sovranità appartiene al popolo c'è sempre questo legame della democrazia demos significa popolo in secondo luogo parlando della funzione giurisdizionale si stabilisce altra regola difficile e importante che i giudici sono soggetti soltanto alla legge questo avverbio soltanto da un significato preciso e pregnante per questa regola indicando che non vi potrebbe essere non vi deve essere nessun altra soggezione o dipendenza da parte dei giudici il giudice dovrebbe essere assolutamente indipendente e se è soggetto se sottoposto a qualcosa è soltanto alla legge è una regola qualcuno potrà obiettare ma non sempre viene rispettata e vero però questo è quello che deve essere seguito e tutto questo viene confermato in terzo luogo da un ulteriore regola che la funzione giurisdizionale quella quindi di esercitare la giustizia di dare giustizia e stabilità esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario quindi articolo 102 comma 2 è stabilito esplicitamente non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali soltanto delle sezioni specializzate per determinate materie ma qual è il punto che si voleva evitare il giudice straordinario e quello che viene nominato dopo che il fatto è stato commesso e allora in questo caso il giudice è soltanto un dipendente un esecutore del potere politico lo stesso vale anche per i giudici speciali il punto importante dell'articolo 103 e ne abbiamo già fatto un cenno la costituzione che e ha cambiato molte cose ha mantenuto in vita il consiglio di stato come organo di giustizia amministrativa quella commistione tra funzione consultiva è funzione giurisdizionale di cui si è parlato e quindi per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e in particolari materie dei diritti soggettivi questa è una delle parti dove la costituzione non ha innovato rispetto a quello che era il sistema precedente oggi il consiglio di stato oltre alla funzione giurisdizionale e organo di giustizia amministrativa il giudice di appello del delle decisioni stabilite dai tribunali amministrativi regionali questo sembra contrastare anche con l'articolo 102 e dice non possono essere istituiti giudici speciali e in questo caso consiglio di stato il giudice speciale ed ecco che non è stato istituito ex novo però è stato mantenuto il che più o meno è la stessa cosa lo stesso vale per la corte dei conti ne abbiamo parlato che ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica vale anche per i tribunali militari che in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate questi sono ancora a mio giudizio delle incrostazioni che risalgono all'epoca precedenti e che è auspicabile che possono essere modificate in ogni modo in punto importante e l'indipendenza dei magistrati è un elemento basilare della separazione o del bilanciamento dei poteri di cui aveva parlato tempo fa lo stesso montesquieu e l'articolo 104 ribadisce questo aspetto dice che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere attenzione un ordine quindi complesso di persone e di ufficio quindi indipendente da ogni altro potere l'ha voluto ribadire ancora perché l'indipendenza e la garanzia principale dei magistrati tutto questo poi si lega con una serie di altre e altri anelli le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso in via eccezionale è ammessa la nomina elettiva di magistrati onorari di persone che per varie ragioni di studio o di professione hanno assunto una tale notorietà o altro che possono essere nominati in modo elettivo e quindi non con un concorso la regola principale è quella del concorso pubblico e poi una serie di garanzie che non c'erano al tempo dello statuto albertino magistrati sono articolo 107 inamovibili non si possono spostare come dei burattini da un ufficio all'altro proprio per evitare che trattino determinate controversie e possono essere dispensati o sospesi dal servizio o destinati ad alte o da altre sedi o funzioni se non con decisione del consiglio superiore della magistratura con tutte le garanzie di difesa sembra quasi superfluo che costituente abbia voluto aggiungere tutte queste frasi ma servono proprio per fare per evitare che si ritornasse al sistema precedente dove la magistratura è stata purtroppo asservita al potere politico quindi i magistrati si afferma si distinguono tra di loro soltanto per diversità di funzioni e insomma avere un'attenzione quasi maniacale nella costituzione per l'indipendenza della magistratura e si è voluto creare un organo apposito in altre parole mentre prima tutti questi problemi di nomina concorso sede eccetera devono dall'allora ministro di grazia e giustizia e quindi il legame col potere politico era diretto e immediato adesso si è voluto creare un organo apposito un organo di carattere costituzionale il consiglio superiore della magistratura questo consiglio superiore della magistratura e presieduto e anche questo fa pensare dal presidente della repubblica quasi come garante di tutti questi aspetti è composto da magistrati ordinari eletti da altri magistrati appartenenti alle varie categorie ed elette anche per un terzo dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari delle università in materie giuridiche consiglio superiore della magistratura e competente per le assegnazioni i trasferimenti le promozioni ei provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati come vedete sono tutti questi aspetti che riguardano l'indipendenza dei magistrati stessi bisogna anche aggiungere con amarezza che tutte queste cautele che sono state fatte per l'indipendenza dei magistrati non sempre hanno trovato l'attuazione si sono verificati anche recentemente problemi e scandali anche in questo settore però la regola principale è che consiglio superiore della magistratura del presieduto dal presidente della repubblica deve assicurare questa indipendenza dei magistrati ma non è tutto per quanto riguarda la parte della giustizia questa parola così greve così pesante importante la costituzione prevede delle norme sulla giurisdizione cioè sullo svolgimento dei processi e anche qui nell'articolo 111 si afferma che la giurisdizione sia tra media il giusto processo regolato dalla legge cosa vuol dire il giusto processo la parola processo indica il procedimento lo svolgimento di un dibattito di una questione davanti a un'autorità terza imparziale che il giudice quindi il giusto processo significa che tra le due parti contendenti l'accusa e la difesa vi deve essere un contraddittorio entrambi devono poter parlare in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale non solo è stabilito che la legge assicura che ogni volta che nella costituzione una codice civile vi è un termine all'indicativo assicura non assicurerà assicura significa deve assicurare e poi è previsto che la legge quindi assicura deve assicurare che cosa la ragionevole durata del processo l'obiettivo che si vuole raggiungere è certamente degno di approvazione ma devo affermare che questo obiettivo non ha finora trovato realizzazione i processi oggi nel nostro paese non hanno una ragionevole durata hanno invece una lunghezza non ragionevoli qualcuno potrà obiettare alle mie parole ma questo è un male antico se noi andiamo nelle storie antiche vediamo che addirittura 600 anni dopo cristo al tempo dell'imperatore giustiniano che aveva creato il codice di giustiniano cercando di mettere insieme le varie norme giuridiche romane lo stesso giustiniano lamentava le liti eterne che rallentavano l'attività dei tribunali allora di costantinopoli quindi il male antico ma questo non giustifica che invece c dare attuazione alla norma costituzionale che il processo deve avere una durata ragionevole altre indicazioni costituzionali che sono queste in realtà attuate maxi lo si è voluto stabilire è che tutti i provvedimenti giurisdizionali cioè le sentenze devono essere motivate e la motivazione non deve essere una motivazione di comodo bensì bisogna spiegare le ragioni di fatto e di diritto per cui si è giunti a una determinata conclusione difatti coni sentenza sia penale che civile e amministrativa è composta quasi da due parti nella prima parte il giudice chiamata in fatto o considerazione infatto espone quale è stata la situazione di fatto e come si è giunti per quale ragione c'è stato il litigio eccetera poi la seconda parte è intitolata diritto e sono indicate le ragioni giuridiche per cui il giudice ha stabilito che ha ragione tizio piuttosto che caio e che la pubblica amministrazione ha ragione oa torto rispetto alle pretese di sempronio la motivazione è veramente importante perché è una sentenza che non sia motivata non è una sentenza è un atto politico altra garanzia sempre sulla giurisdizione è la libertà personale era presente nella mente dei costituenti quello che avveniva anche al tempo fascista sulla libertà personale e il piccolo 111 settimo comma stabilisce che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge vi sono poi sempre nella costituzione per cercare di completare questo quadro delle norme relative al pubblico ministero cioè quell organo che svolge la pubblica accusa il ministero pubblico la pubblica cosa e che rappresenta chi non privata la collettività l'interesse generale vi sono delle azioni dei reati che offendono non soltanto la persona colpita offesa del sì l'intera collettività pensate a determinati reati gravissimi penali dove in realtà viene offesa proprio l'intera collettività in questo caso l'accusa viene portata avanti non soltanto dalla persona che è stata offesa bensì dal pubblico ministero ed è stabilito che il ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale quindi non può tra lasciarla e gode delle garanzie stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario la legge così stabilisce l'articolo 108 della costituzione assicura l'indipendenza del pubblico ministero presso le giurisdizioni speciali anche questa è una norma importante ma ci lega al problema delle giurisdizioni speciali di cui si è dato una cella aggiungo ricalcando l'articolo 113 della costituzione che è affermato che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi davanti alla giurisdizione ordinaria o amministrativa e si aggiunge questa tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di ati come avveniva in passato quindi ha detto adesso si può sì sempre ammessa la tutela giurisdizionale quindi vi è la possibilità del ricorso davanti agli organi della giurisdizione naturalmente abbiamo il problema su cui abbiamo fatto un cenno che nel nostro sistema vi è questa distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi con due giurisdizioni diverse cosa che non c'è negli altri paesi europei e poi ancora con una ripetizione che ha lo scopo sempre di tutelare la magistratura da eventuali interferenze si stabilisce che la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa dobbiamo ritornare un momento sempre nell'ambito di questa giurisdizione sul problema della tutela dei diritti e degli interessi legittimi la costituzione ha stabilito molte profonde innovazioni rispetto al precedente sistema giuridico autoritario e tirannico in molte sue espressioni però ha mantenuto una distinzione sulle situazioni soggettive che risale al 1800 e che non esiste negli altri paesi europei e che si traduce in definitiva in una posizione di diseguaglianza se non d il privilegio della pubblica amministrazione distinguiamo cosa vuol dire il diritto e interesse legittimo diritto diritto soggettivo che spettato un soggetto è quella situazione soggettiva che è tutelata direttamente dalla legge esempio la libertà personale la legge tutela questa sfera di diritto soggettivo in modo diretto e immediato competente a giudicare sulla violazione di questa situazione di diritto soggettivo e il giudice ordinario penale o civile l'interesse legittimo invece è quella situazione soggettiva che è tutelata indirettamente dalla legge che prende in considerazione prima l'interesse generale e successivamente la situazione soggettiva del simbolo in questo caso competente a giudicare della violazione di un interesse legittimo non è più il giudice ordinario e il giudice amministrativo articolo 103 che in taluni casi giudica anche sui diritti soggettivi questa distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi non esiste negli ordinamenti dei singoli stati europei appare a mio giudizio mi rendo conto delle mie parole un po pesanti come una concezione arcaica e superata perché perché in base a questa distinzione le posizioni del cittadino e della pubblica amministrazione non sono sullo stesso piano ma c'è una diseguaglianza in favore della pubblica amministrazione e questa si riverbera anche nella tutela giurisdizionale questa distinzione concettuale che risale al 1800 certo è che è stata purtroppo mantenuta nella costituzione del 1948 richiederebbe per il suo superamento la revisione della costituzione ma come si è visto questo comporta un procedimento complesso questo problema della distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi è un problema ancora aperto naturalmente non si pone in discussione la correttezza e la precisione dei giudici amministrativi che esaminano i problemi della violazione degli interessi legittimi però questa è la stessa distinzione diritto soggettivo e interesse legittimo con le conseguenze della diversità del giudice che deve giudicare che comporta delle difficoltà anche concettuale insomma per concludere quando si afferma stato di diritto vuol dire che uno stato un organizzazione deve muoversi nell'ambito di una serie di diritti che sono uguali per tutti ci deve essere una posizione di eguaglianza sia tra il cittadino che la pubblica amministrazione non vi può essere una posizione per cui la pubblica amministrazione è per così dire su uno scalino superiore gode di determinati privilegi a un giudice speciale ancora oggi e poi da un punto di vista logico distinguere esattamente quando ci si trova di fronte a un diritto soggettivo e un interesse legittimo è quasi impossibile tant'è vero che vi sono dei casi di giurisdizione esclusiva in cui non sapendo bene c'è diritto interesse si è attribuito alla giurisdizione al consiglio di stato in ogni modo può essere un problema che bisogna conoscere la cui soluzione sara troverà sbocco anche in momenti successivi ma credo che questa distinzione a fino adesso rallentato lo sviluppo e l'ammodernamento delle istituzioni amministrative e anche giuristi chiamare