[Musica] Andiamo a vedere quelle che sono le novità di carattere normativo. Le novità quest'anno sono tante, perlopiù ritroviamo delle particolarità in presenza di concordato preventivo. Andiamo ad illustrare ciò che eh riserva il nuovo dichiarativo di quest'anno. Con il provvedimento del 17 marzo sono stati approvati è stato approvato il modello della dichiarazione dei redditi con le relative per il relative con le relative istruzioni. Quindi sono state approvate anche quelle che sono le specifiche tecniche con le modalità inerenti alla trasmissione telematica e anche al modello dei dichiarativi e dell'ISA e anche il contenuto inerente alla scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2x 1000. Ehm, ad oggi l'approvazione è avvenuta in maniera tardiva, quindi è avvenuta il 17 marzo. Tra e le novità del modello abbiamo anche una versione precompilata in via sperimentale. A fronte di quelle che sono le novità circa gli scaglioni di reddito, andiamo a rivedere quella che è la rimodulazione delle aliquote IRPEF che fondamentalmente passano da quattro scaglioni a tre e quindi con la legge 207/2024 ci troviamo una fascia di reddito fino a 28.000 che applica uno un'aliquota del 23% da 28.001 1 fino a 50k con un'aliquota del 35% fino ad arrivare ad oltre 50.000 con uno scaglione del 43%. In realtà questa rimodulazione non è altro che il frutto di un percorso di revisione che già era partito nel 2022. Quindi ci si trova di fronte al fatto che sono stati accorpati due scaglioni di reddito, ovvero quello fino a €15.000 e quello che andava dal 15.001 1 fino a 28.000 con un'unica applicazione di percentuale pari al 23%. Per quanto riguarda poi le detrazioni di Scusatemi, vado un attimo indietro. Ok. Per quanto riguarda poi le detrazioni per il lavoro dipendente, eh notiamo che è stata rivista la detrazione che è stata innalzata passando da €180 fino a €1955. La detrazione minima spettante rimane comunque quella di €690, mentre m per i rapporti di lavoro a tempo determinato la montare della detrazione spettante è pari a €1380. In questa slide andiamo a fare una sintesi di quelle che sono le detrazioni e quindi una situazione comparativa tra 2022 e 2023 e il 2024 e il 2025. Sempre in merito alle detrazioni per lavoro dipendenti, in realtà è stata anche rivista a ribasso eh la detrazione per i contribuenti titolari di un reddito complessivo che sia superiore a €50.000. C'è stato quindi un contenimento dell'agevolazione, c'è stata una riduzione di €260 che va ad interessare le seguenti voci, ovvero le spese la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% fatto eccezione alle spese sanitarie, erogazioni liberali in favore di partiti politici e poi premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi. Per quanto riguarda gli acconti, invece, ehm diciamo che con una comunicazione da parte del MEF del 25 marzo 2025 e sono state fornite delle indicazioni e quindi ci sarà un intervento normativo ad hoc proprio per andare per andare a risolvere quelle che sono state le problematiche interpretative ed operative a seguito di quelle che erano le applicazioni delle aliquote IRPEF nel 2023 e quindi quindi per quanto riguarda la gli acconti in realtà secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 216/2023 la determinazione dell'acconto IRPEF 2025 e relative addizionali andrebbe effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata secondo le regole in vigore per l'imposta per il periodo di imposta 2023 e non andando a considerare le aliquote irpefel relativi scaglioni che invece sono subentrati nel 2024. Eh, questo tipo di situazione andrebbe a comportare un versamento di acconti generalmente di importo più elevato rispetto a quelli calcolati con l'applicazione delle aliquote del 2023. per non parlare che poi ci sarebbe sicuramente una situazione in cui si dovrà tener conto che abbiamo rivisto quelle che sono le fasce reddituali, quindi si passava da quattro fasce reddituali a tre fasce reddituali, considerando che una fascia intermedia è stata ehm è stata corpata. Eh, quindi secondo quelle che sono le disposizioni del MEF e secondo quella che è la norma la si interpreta nel senso che l'acconto del 2025 è dovuto con le applicazioni delle aliquote del 2023 solo nei casi in cui la differenza tra l'imposta del 2024 e relative detrazioni con crediti di imposta ritenuti da conto vengano calcolate secondo la normativa in vigore per il 2023, ma per i quali risulti ehm eh risultino di un importo superiore a 51,65. Ehm, andiamo con la slide successiva. Per quanto riguarda il modello e per quanto riguarda il fronte spizio debutta un nuovo campo. Andiamo a vedere praticamente i campi relativi a la dichiarazione rettificativa modello 730/2025, ovvero c'è la possibilità di andare a correggere errori commessi da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale e nel quale siano stati compilati il rigo C6 del quadro C o il quadro WM. In questo caso sarà opportuno andare a a presentare una eh un modello dei redditi persone fisiche e di conseguenza all'interno del fronte spizio sono stati sarà opportuno andare ad indicare il check e quindi poi il campo relativo sulla dichiarazione integrativa e inserire uno dei seguenti valori presenti all'interno del modello, ovvero codice Un se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato la posizione del visto in che hanno che non hanno comportato la posizione del visto infedele. Codice du, se la la rettifica riguarda errori che hanno comportato la posizione di un visto infedele. Codice 3, se la rettifica riguarda sia errori che rientrano nel primo caso che errori che rientrano nel secondo caso. Per quanto riguarda invece il quadro RA e per quanto riguarda quindi la novità del reddito domenicale ed agrario, il quadro RA considera una nuova disciplina di esenzione. Ricordiamo che fino al 2023 questi redditi non andavano a concorrere alla formazione del reddito complessivo, ma per gli anni 2024-2025 è stato previsto un regime agevolato e i suddetti redditi dominicali ed agrarianno a concorrere alla formazione del reddito complessivo in base a delle percentuali fino a €10.000 con una percentuale dello 0%. oltre i €10.000 e fino ai 15.000 con una percentuale del 50%, oltre i 15.000 con una percentuale del 100%. Eh, vado a precisare quella che è l'esposizione all'interno del quadro RA, quindi in presenza di dichiarante coltivatore diretto IAP, ehm andremo quindi a barrare la casella di colonna 10, coltivatore diretto e la casella va barrata in tutti i righi per i quali sussisse la presente condizione. Se la stessa condizione riferita solo ad una parte dell'anno, andranno compilati due righi distinti barrando il flag, la casella di continuazione e la casella relativa a coltivatore diretto. Quest'ultima andrebbe barrata solo nel caso in cui ehm andiamo a lavorare su il periodo in cui si verifica la presente condizione. Sempre all'interno del quadro RA è stata predisposto il campo 16 circa la produzione di vegetali che va a recepire un nuovo regime per questo tipo di casistica e che soprattutto riguarda degli immobili che sono poi oggetto di censimento al catastro che rientrano in determinate categorie catastali che possa essere C1, C2, C3 e così via e che sono destinati alla produzione di vegetali. Quindi, secondo quello che il decreto legge 192/2024, la determinazione dei redditi dominicali ed agrari deve avvenire mediante l'applicazione alla parcella su cui abbiamo l'immobile con la tariffa di estimo più alta e in riferimento alla provincia in cui avviene questa produzione incrementata del 400%. In ogni caso il reddito domenicale non può essere inferiore alla rendita catastrale attribuito all'immobile che è destinato a questo tipo di attività. Ehm, fa, diciamo che tra le altre novità, diciamo che fa il suo ingresso quella che è l'imposta della cedolare secca al 26%. Quindi nel quadro RB ritroviamo le locazioni brevi fino a 30 eh fino a 30 giorni dove abbiamo una tassazione del 26% a partire dal secondo immobile fino al quarto. Quindi, laddove avremo laddove avessimo una situazione di questo tipo, andremo comunque ad applicare una cedolare secca del 26%. E din inoltre è stata anche ehm inserita una sezione 3 dove andremo a specificare il codice CIN rilasciato dal Ministero del Turismo. Quindi nella sezione avremo eh tre colonne. la prima colonna che e all'interno del quale devono essere indicati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea allocazioni di più porzioni dello stesso immobile eh bisogna riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione 1. Nella colonna due, se sono stati compilati più moduli, occorre riportare il numero del modulo su cui viene indicato, vengono indicati i dati dell'immobile e nella colonna 3 andare a riportare il CIN che è stato rilasciato dal Ministero del Turismo. Per quanto riguarda il quadro RC e per quanto riguarda il bonus 13ª il trattamento integrativo, inerente al bonus 13ª troviamo questa indennità di €100 a favore di lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio a carico e che hanno un reddito complessivo non superiore ai 2000 ai €28.000 nel 2024. Questo tipo di indennità viene rapportata in funzione di quello che è il periodo di lavoro e non concorre alla formazione del reddito. Quindi all'interno della sezione 4 andiamo a vedere quella che è la sezione dedicata alla riduzione della pressione fiscale. Scusatemi. All'interno della sezione 5 troviamo la riduz troviamo quindi la sezione dedicata alla riduzione dalla pressione fiscale e quindi troviamo il campo 5 dedicato al reddito di lavoro dipendente, anche il bonus erogato e laddove non sussistano i requisiti andremo a barrare il flag per la restituzione. Quindi l'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo diimposta sul reddito delle persone fisiche. Eh, per quanto riguarda poi il trattamento integrativo, questo importo è riconosciuto ai contribuenti con un reddito non superiore €15.000 e viene calcolato qualora l'imposta l'orda che viene determinata su reddito di lavoro dipendenti o redditi assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente che deve essere a sua volta diminuita di €75 e che vengono sempre rapportati in funzione del periodo di lavoro. Un altro tipo di novità che riguarda il quadro RC riguarda i lavori frontalieri, quindi il reddito da lavoro dipendente che è pressato in zona di frontiera o in paesi limitrof ehm e che comunque viene svolto in maniera continuativa e come oggetto esclusivo di rapporto concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente. €10.000. I lavoratori devono rientrare eh in determinati requisiti, ovvero devono essere residenti comuni ubicati entro i 20 km dal confine svizzero e possono optare per una imposta sostitutiva che comporta poi ehm una un'aliquota pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per gli stessi per la stessa tipologia. di reddito. Già nel 2024 si parlava praticamente di di sportivi. Ad oggi notiamo che abbiamo una normativa importante che va a regolamentare il compenso di lavoro sportivo, andando a far rientrare il compenso tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Rimane tuttavia in piedi l'esposizione del rigo RL29 dei compensi derivanti da prestazioni sportive che sono frutto di un contratto differente da quello del contratto subordinato e coccò che sono stati erogati fino al 30 luglio. E invece nel quadro RC, in corrispondenza dei del del rigo RC5 troviamo praticamente il campo 4, ovvero quota esente lavoro sportivo. Per quanto riguarda le erogazioni in natura e quindi sempre facendo riferimento a quello che è il quadro RC è stata modificata la soglia che era di 258,23 e fino a quando poi eh si è deciso di innalzare il limite a 1000 €2000 in base alla presenza o meno dei figli a carico. Quindi per questa singola fattispecie è presente la nuova sezione 8 Eogazioni in natura e dove andiamo ad indicare l'importo riconosciuto al dipendente come benefit di base o oppure come benefit con figli fiscalmente a carico. Allora, per quanto riguarda il regime fiscale è sempre facendo riferimento, quindi a reddito di lavoro dipendente ed assimilato, all'interno della sezione 1 del quadro RC sono stati previsti è stata prevista una casella particolare dedicata praticamente agli impatriati. Questa casistica va a regolamentare i soggetti che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato a decorrere dal 2024. I redditi prodotti in Italia entro un limite di €600.000 andranno poi a concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare o al 40% in presenza di figli minori. C'è anche un'altra regolamentazione all'interno dei redditi diversi nel quadro RL che fa riferimento alla plusvalenza per cessioni di mobili. Quindi, ehm, secondo la legge 213/2023, ehm che eh ha modificato a decorrere dal primo gennaio eh l'ambito di applicazione delle plusvalenze realizzabili a seguito della cessione a titolo oneroso. In particolare, per quanto riguarda questa fattispecie, rientranti nel cosiddetto superbonus, se ricorrono determinate condizioni, si può realizzare una plusvalenza da assoggettare a tassazione. Questa fattispecie viene collocata all'interno del rigo RL6 e al campo 3 se riguarda le plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso dei suddetti beni o relativamente al alla colonna 4 relativamente alle spese, ovvero in questo campo si indicano le spese sostenute per gli interventi eseguiti sull'immobile, ma a condizione che ci siano delle variabili quali ad esempio la data dei fini di fine lavoro, la percentuale di detrazione fruita, l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura. In questa particolare fattispecie non rientrano le cosiddette cessioni di immobili con superbonus che sono stati acquisiti per successione o che sono stati adibiti ad abitazione principale da o dal cedento o dai familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione. Andiamo avanti. Sempre all'interno invece del quadro RP e nelle differenti sezioni che poi vanno giustamente a riguardare l'RP41, l'RP56 e l'RP61 troviamo la nuova colonna opzione 2023 che la si deve barrare nel caso in cui si debba comunicare di voler ratizzare eh la spesa in 10 rate annuali anziché 4-5. Questa è solo un modo di effettuare una comunicazione, ma se la si deve modificare la radiazione originaria dovrà essere redatta una dichiarazione integrativa. Eh, per quanto riguarda invece ehm Per quanto riguarda invece i bonus investimenti 4.0 0 e quindi la relativa compilazione eh la relativa compilazione del quadro RU. Ehm qui abbiamo uno specifico codice di credito, quindi abbiamo il 2L per gli investimenti in beni materiali che rientrano nell'allegato A e quindi abbiamo l'utilizzo del codice tributo 6936. E invece per quanto riguarda il 3L, eh per quanto riguarda sempre gli investimenti 4.0, vanno a contemplare i beni strumentali imateriali nuovi rientrandi rientranti nell'allegato B e utilizzando il codice tributo 6937. Sempre in corrispondenza di quello che è l'argomento del bonus investimenti e in corrispondenza anche di quella che è la compilazione del rigo Ru sono state modificate le istruzioni. In particolare, nella colonna 1 deve essere indicato l'importo del credito di imposta maturato nel periodo 2024 e a fronte di quello che era il precedente modello, ad oggi va indicato soltanto il credito dei per beni in materiali 4.0. Invece nella colonna 2 l'importo del credito diimposta maturato per investimenti che sono stati effettuati a chiusura del periodo di imposta che è oggetto della dichiarazione dei redditi ed entro il 30 giugno e per questi lavori si è proceduto ad un ordine vincolante ed è stato e che sia stato versato già un acconto del 20% calcolato sul prezzo di acquisto. Nella colonna 3 va indicata la somma degli importi indicato nelle colonne 1 o 2, oppure va indicato l'importo maturato per investimenti realizzati nel periodo oggetto della dichiarazione, ovvero il 2024. Quindi, andando a concludere l'indicazione del credito diimposta per i beni materiali 4.0, ad oggi, in base a quella che è l'attuale normativa, è prevista soltanto nella colonna 3 del rigo R5. Per quanto riguarda il bonus transizione 5.0 è un bonus che giustamente va a a trovare collocazione nell'ambito di progetti di innovazione che che conseguono una riduzione dei consumi energetici. In particolare sono agevolabili gli investimenti in beni materiali ed materiali 4.0 zero e che riguardino progetti avviati al primo gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2024. In merito a quella che è l'indicazione all'interno del modello, il credito di imposta transizione 5.0 va indicato nella sezione U del quadro Ru andando ad utilizzare un nuovo codice di credito che è il T6. Secondo quelle che sono le modalità di compilazione nel rigo R5 va indicato il credito diimposto diimposta maturato comunicato al beneficiario dal GSE. Ehm, il credito di transizione 5.0 non è da definirsi come un aiuto di stato, in effetti non trova collocazione all'interno del quadro RS. Se parliamo di disallineamento tra valori civili e lavori fiscali, troviamo quella che la finalità del quadro RV sezione 1, la ritroviamo all'interno del modello redditi 2025 e società di capitali e società di persone. Questo tipo di quadro non fa altro che andare ad avere una funzionalità o di dare evidenza di quella che è la differenza tra i valori di bilancio e il valore riconosciuto ai fini fiscali. Questo tipo di quadro si potrebbe sicuramente adattare a fronte di quelle di quelli che sono i disallineamenti che sono la conseguenza di operazioni straordinarie, quali ad esempio le fusioni, quali le scissioni, quali i conferimenti di di azienda o i beni che sono stati rivalutati nei bilanci 2020 solo ai fini civilistici. Questo tipo di quadro accoglie anche un ulteriore caso che potrebbe riguardare i beni immobili riscattati da leasing, dove in una fattispecie di questo tipo abbiamo disallineamento civilistico e fiscale. Tra le nuove fattispecie vengono anche menzionati i conferimenti di studi professionali in società per l'esercizio della per l'esercizio di attività professionali, di associazioni professionali e anche, come già menzionato le cosiddette trasformazioni, fusioni, ossioni che coinvolgono più soggetti. Sempre in merito a quello che va a finalizzare poi il disallineamento tra i valori civilistici e fiscali, questo sicuramente è frutto di un decreto legge che è il 192/2024. Ehm, andiamo a trovare collocazione sempre nel quadro RV1, soprattutto se ci sono casistiche quali il passaggio di ehm di applicazione il passaggio dall'applicazione degli Yasgio dei principi OIC e quindi da ciò ha comportato sicuramente un cambiamento degli obblighi informativi di bilancio oppure pure qualora ci sono ci siano delle operazioni straordinarie tra soggetti che adottano dei principi contabili differenti. Quindi le istruzioni vanno a precisare che in questa situazione non assumono rilevanza fiscale. Ma questo tipo di disallineamento lo si deve andare ad annotare all'interno del quadro RV. Sempre in merito a questo che in merito a quella che la Fattispe invece le istruzioni non vanno più a menzionare gli utili o le perdite eh su cambi. La modifica dovrebbe essere dovuta al fatto che è stato abbroato l'articolo 110 comma3 del Twir e nonché è stata anche non trova più collocazione la norma transitoria che in sostanza prevede la tassazione o la deduzione nel 2024 su differenze su cambi che erano state sospese alla fine del 2023. Sempre in merito a quelle che sono poi eh il riallineamento e le divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, trova a collocazione il quadro eh il quadro RQ nella sezione 7a. All'interno di questo quadro andranno annotate le divergenze positive e negative e all'interno di questo quadro è prevista un'imposta del 18%. trova invece collocazione sempre all'interno del quadro RU la sezione 7B per quanto riguarda l'affrancamento straordinario delle riserve e eh anche in questo caso è riservata ai contribuenti che optano per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione delle riserve e dei fondi e che sono esistenti nel nel in bilancio d'esercizio in corso al 3112 e che residuano al termine dell'esercizio entro il 31 dicembre. L'imposta da applicare è del 10%. Un'altro novità riguarda il regime agevolato, primo insediamento per le imprese giovanili in agricoltura. In questa sezione si è possibile andare ad esercitare l'opzione per il regime fiscale agevolato che comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva e quindi dell'IRES relativamente a poi alle addizionali all'IRAP per un'aliquota pari al 12,5%. Tra le ulteriori novità ritroviamo poi quelle che sono le variazioni in diruzione a fronte della cosiddetta superdeduzione, ovvero eh le nuove assunzioni di personale di dipendenti a tempo indeterminato. Qui andiamo a ritrovare una deduzione maggiorata del 20 e del 30% e trova collocazione questa questo importo all'interno dell'RF 55 codici 66 e 67. Per quanto riguarda invece il prospetto delle società di comodo, sono state riportate le nuove percentuali nei righi che vanno dall' RS 117 all RS 122 e inoltre trova collocazione anche la colonna 4 sempre entro gli stessi righi dove sono riportati poi le nuove percentuali per determinare il reddito minimo presunto. dalle società di capitali non operative e quindi accanto alla relativa percentuale va indicato il rispettivo valore. Parliamo invece di perd perdite non riportabili. All'interno del quadro RS c'è stata l'introduzione dei nuovi righi RS45 e RS48. Quindi, per quanto riguarda l'RS45, eh in riferimento a quelle che sono perdite non riportabili, va data evidenza ehm quindi di perdite che fondamentalmente non possono essere più riportate laddove la norma giustamente vada a regolamentare le cosiddette partecipazione e scusatemi, partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggior parte del diritto di voto nell'assemblea ordinaria e nel caso in cui queste vengano trasferite o comunque acquisite da terzi. Ehm, per quanto riguarda una particolarità, anche il prospetto ACE si è adeguato a questa novità e quindi è stata introdotta la nuova colonna 14A all'interno del rigo RS all'interno del del rigo RS13. Eh, facendo un andando a seguire poi sempre su questo tipo di argomento si è parlato anche si ho appena accennato l'RS48, il Rigo RS48 è dedicato all'indicazione di quelle che sono le perdite e le eccedenze di interessi passivi eh riferiti praticamente ai soggetti infragruppo. Quindi la norma prevede che ci sia la disapplicazione delle limitazioni previste dall'articolo 84 solo nel caso in cui le operazioni che riguardino o il trasferimento l'acquisizione si realizzino all'interno dello stesso gruppo. Andiamo con una novità abbastanza importante oltre quelle che noi abbiamo affrontato, ovvero il concordato preventivo biennale. Quindi il decreto legge 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo andando poi a concedere la possibilità ai forfettari di poter aderire soltanto per il periodo di imposta 2024, eh, mentre per il 2025 questo non sarà possibile. Quindi con l'adesione a regime del concordato i soggetti si sono quindi dichiarati a si sono impegnati a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni di imposta e ehm troviamo collocazione all'interno del nuovo modello il nuovo quadro CP, mentre i forfettari che hanno aderito al concordato preventivo non devono compilare il quadro CP P, bensì devono compilare il quadro LM. Sempre per quanto riguarda il concordato preventivo e parlando sempre di quelli che sono i soggetti forfettari, subentra una casistica particolare, ovvero si parla dei forfettari che sono fuoriusciti dal regime poiché hanno superato un limite di 100 di €100.000, 000, ma lo i compensi non hanno non sono andati oltre ai €150.000. In questo caso andiamo comunque a compilare il quadro di impresa e quindi a tassazione ordinaria, ma non avendo sforato il tetto dei €150.000 000. Andremo poi a compilare il quadro CP, scusatemi, il quadro RG o il quadro RF a seconda del super a seconda, diciamo, della casistica e troveremo praticamente indicato il reddito concordato che proviene dal che proviene dal quadro CP. All'interno del concordato preventivo biennale c'è la sezione 1 che va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime dell'imposta sostitutiva. Quindi a fronte di un primo reddito da concordato, poi subentrano quelle che sono le variazioni a seguito di sopravvenienze e di plusvalenze che vanno a determinare un reddito concordato rettificato su cui poi avviene l'applicazione di un'imposta sostitutiva in funzione di quella che è un'aliquota, in funzione di quello che è il punteggio ISA. Quindi abbiamo un'applicazione del 10% se il periodo di imposta antecedente a quello a cui si riferisce la proposta presenta un codice ISA pari o superiore ad 8, abbiamo un'aliquota del 12% se abbiamo una situazione in cui il punteggio ISA è pari superiore a 6 ma inferiore ad 8, abbiamo un'aliquota del 15% se abbiamo un punteggio di ISA inferiore a 6. Sempre all'interno del concordato, il contribuente in regime forfettario, quindi che è fuoriuscito dal dal regime, come vi avevo anticipato, m sarà comunque soggetto a avrà la possibilità di dover aderire a al concordato e quindi alla proposta di concordato e quindi all'interno del quadro diimpresa andremo a trovare il reddito proveniente dal quadro CP. In questa situazione ci sarà l'applicazione del 10% oppure del 3% qualora permangano i requisiti di nuova attività. Sempre all'interno della sezione 1, andiamo a ritrovare praticamente i righi CP3, CP4 e CP5 che andranno ad accogliere i dati a seguito di partecipazione societaria in una società fiscalmente trasparente, oppure laddove si va vadano a si vada a partecipare all'interno di un'impresa familiare o di un'azienda coniugale che è svolta in non in forma societaria. Sempre all'interno del concordato preventivo andiamo a ritrovare invece quella che è la sezione la sezione du, quindi andiamo a ritrovare quello che è il CP6 e il CP7. Nella sezione 2 deve essere eh devono essere compilati i tutti quei tutte quelle eh quelle variazioni poste in essere, ovvero le plusvalenze, le sopravvenienze le sopravvenienze attive o passive e proprio per andare a determinare il reddito da concordato rettificato. Inoltre, dal reddito concordato rettificato di da questi dei suddetti componenti, si vanno a scomputare quelle perdite fiscali che sono state conseguite dal contribuente nei periodi precedenti. Per quanto riguarda quello che vanno a citare le istruzioni è che il reddito assoggettato ad imposizione non può essere inferiore alla differenza se positiva di 2000 tra €2000 e l'eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1. Ehm, all'interno del quadro CP invece ritroviamo la sezione 3, reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione. Questa sezione, la sezione 3 va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva ehm e anche da coloro che non si avvalgono. Questa sezione serve per determinare il reddito di lavoro autonomo rettificato che poi devà dovrà essere assoggettato alle imposte sul reddito. Per quanto riguarda i professionisti, le rettifiche del concordato sono possono riguardare quindi le plusvalenze, le minusvalenze, i redditi oppure quoti quote di reddito relative a partecipazioni in soggetti trasparenti. Nel quadro CP andiamo a trovare il concetto di reddito effettivo. In questa sezione va indicato il reddito effettivo, non tenendo conto quindi del reddito con concordato. all'interno del rigo CP nella colonna 1 2 3 o 4 va indicato o il reddito o la perdita effettiva derivante dai vari quadri di presa, che sia il quadro RF, che sia il quadro RG, quadro di lavoro autonomo o quadro da partecipazione. per il riconoscimento dell'aspettanza o per la determinazione di quelle che sono le deduzioni o le detrazioni, dal punto di vista delle istruzioni ministeriali non considereremo il reddito concordato, ma bensì andremo a considerare il reddito effettivo. Sempre all'interno di questo quadro, nella sezione 5 dove troviamo un'esatta distinzione tra impresa e lavoro autonomo, ricorrono delle caselle che rientrano nella cessazione e nella decadenza. All'interno del quadro LM, come abbiamo anticipato poco fa, abbiamo detto che per quanto riguarda i forfettari non sono tenuti alla compilazione del quadro CP, bensì loro andranno a compilare il quadro LM. Quadro LM che si è arricchito di due righi, l'LM32 e l'LM 33. Quindi abbiamo anche specificato che l'adesione al concordato preventivo biennale vale solo per l'anno 2024, infatti per effetto del nuovo decreto fiscale l'istituto del concordato preventivo biennale ehm sarà già abrogato dal primo gennaio 2025. Quindi all'interno di questo quadro è in corrispondenza dell LM 32 e dellm 33 andremo a trovare collocazione eh per quanto riguarda il reddito da concordato, il reddito effettivo da anno precedente e la quota incrementale imponibile su cui verrà calcolata l'imposta sostitutiva. Per quanto riguarda poi il reddito concordato preventivo che lo ritroviamo nel l'LM 33 va indicato l'importo direttamente va indicato l'importo del reddito diimpresa o di lavoro autonomo derivante da dall'adesione al concordato preventivo. Per quanto riguarda invece la determinazione del reddito effettivo, questo trova collocazione direttamente all'interno del rigo RF63, che è fondamentalmente dove va indicato direttamente il reddito da concordato. Quindi ci sono degli step operativi. In prima battuta abbiamo un'utile antiimposta, poi andremo a determinare l'IRAP corrente, quindi all'interno si determina l'IRAP corrente e il valore della produzione come da concordato, viene indicato nel rigo IS 250 nella colonna 4. Poi c'è una determinazione da reddito da concordato e quindi che cosa succede? che all'interno del quadro CP viene indicata la quota di reddito da concordato che poi può essere che è assoggettata di imposta sostitutiva del 10, del 12 o del 15% e all'interno del rigo CP6 si vanno ad indicare quelle variazioni fiscali che noi abbiamo visto che possano essere giustamente le sopravvenienze che possano essere le plusvalenze o minusvalenzia. Quindi andiamo a rivedere quelle che sono le naturi nature delle singole voci. E nel rigo CP7 si determina il reddito da concordato che poi verrà assoggettato mh viene assoggettato praticamente a ad IRES. Ehm, una volta che noi abbiamo compilato il quadro CP, abbiamo quindi seguito questi step, all'interno del quadro RN avviene il calcolo dell'IRES secondo quelle che sono le modalità ordinarie e poi avremo una fase di contabilizzazione delle imposte ed anche in presenza del concordato preventivo verrà effettuata la contabilizzazione dell'IRES e dell'IREP dell'IR AP sulla base dell'importo o del reddito concordato. Eh quindi ehm ciò comporta l'individuazione di un risultato di bilancio che andrà collocato all'interno o dell' RF4 o dell'RF5. L'ammontare dell'IRES, dell'IRAP e del Flatax vanno invece indicate all'interno delle variazioni in aumento ehm che tuttavia non vanno poi ad influenzare il reddito di impresa. Ok, andiamo a vedere una situazione di esempio che può riguardare il concordato preventivo e che fondamentalmente potrebbe essere anche esplicativa. Quindi si pensi di avere una situazione contabile di Alfa srl che il primo anno di concordato dopo aver effettuato quelle che sono le scritture contabili di rettifica, ha un utile anteimposta di €20.000. Quindi ci stiamo un attimino andiamo ad approfondire quella che è la casistica che abbiamo visto poc'anzi nei vari step. Poi abbiamo delle variazioni fiscali, variazioni che andremo ad indicare nel quadro RF. Andremo a compilare le variazioni in aumento spese relative alle autovetture nell RF18, alle quote d'ammortamento non deducibili nell RF21, fino ad avere poi variazioni in diminuzione che inerente poi alle quote d'amote dell'IRA per la maggiorazione. Una volta che abbiamo definito questa situazione che cosa succede? che avremo un reddito ante concordato preventivo che eh è stato indicato lo scorso anno nel P04, quindi avevamo un reddito di eh €21.000. Poi abbiamo un reddito da concordato che eh per il primo anno del bienno indicato nel P06 per un importo di €24.000 000 e nel corso del 2024 abbiamo una plusvalenza per un importo di €4.000 non ratezzata. La società va ad ad optare per la flat tax e quindi abbiamo un punteggio ISA pari ad 8. Vediamo ora il quadro come si compila. Abbiamo il reddito da concordato dell'anno precedente di 24.000. Abbiamo il reddito ante adesione di 21.000. Abbiamo logicamente il campo 3 che comporta l'imponibile e quindi abbiamo una differenza tra il punto 1 e il punto 2 infine ad applicare un'aliquota al 10% perché rientriamo nella prima casistica e abbiamo un punteggio pari ad otto. Nelle variazioni quelle voci che noi andiamo a togliere e mettere in funzione della determinazione del reddito concordato, abbiamo logicamente una variazione di plusvalenza di 4.000 e nel CP7 andiamo a riformulare, andiamo a ricondurre quello che è il reddito diimpresa dove abbiamo un reddito da concordato di €21.000 e le variazioni che si vanno a sommare in quanto plusvalenze fino a determinare un reddito da concordato di €25.000 che andrà a confluire nell'RF63. Quindi, ehm, andremo poi a vedere il quadro di impresa così compilato. Abbiamo le nostre imposte indeducibili, abbiamo le spese per automezzi, abbiamo gli ammontari indeducibili, abbiamo le nostre riprese e quindi le variazioni in diminuzione. Vedete come nell'RF63 abbiamo giustamente una somma ricondotta dove i €25.000 000 provengono direttamente dal rigo CP7 colonna 5. Ehm, andiamo oltre. Ok, allora eh rispetto parliamo ora del modello IRAP, quindi rispetto al modello IRAP che abbiamo redatto lo scorso anno, il modello non ha subito delle modifiche, ci sono state delle degli aggiustamenti a livello di quadro IS fino ad arrivare alla sezione 22 del concordato preventivo Biennale dove ci troviamo gli S2. 250 e dove andremo a riportare nella colonna 1 il valore della produzione netta derivante dal concordato preventivo biennale. Nella colonna 2 il il valore delle sopravvenienze e delle plusvalenze attive. In colonna 3 stiamo parlando delle fabbose variazioni di qui sopra. eh in in colonna 3 il valore delle minusvalenze e delle sopravvenienze e in colonna 4 andiamo a ritrovare quello che il valore della produzione netta rettificato che poi dovrà eh essere riportato o nel rigo IP74 o nell'IC76 o nell'I61, quindi a seconda della natura ehm a seconda della natura del del contribuente. Per quanto riguarda gli, ad oggi ci sono 172 IA distinti che sono classificati per cinque macroaree. Per quanto riguarda gli ISLA sicuramente diventa impattante la novità dei codici ATECO 2025 che poi trovano sicuramente collocazione nelle istruzioni nella parte generale, quindi dal punto di vista operativo sarà sicuramente cura da parte del consulente intervenire e andare ad abbinare quello che è il codicefin opportuno per andare poi a collocare il codice ISA previsto e abbinato a a quelle è praticamente il il codice Ateco corretto. Ok, allora abbiamo terminato questa parte normativa, direi abbastanza importante che spero ci abbia fatto capire un pochino qual è, cioè mi riferisco a tutti noi se perché la norma è abbastanza nuova e avremo anche delle difficoltà a a ad immergerci in queste novità. è la parte operativa. Quindi andremo a vedere in prima battuta quelli che sono i trasferimenti contabili e poi andremo ad approfondire le novità inerenti al quadro del concordato preventivo e poi anche eh in merito al quadro RR. Allora, andiamo all'interno del Direct 25, andiamo all'interno delle società di capitali e andiamo a richiamare l'azienda 36. Quindi, andando all'interno del quadro di impresa, nel quadro di impresa non ci sono grosse novità. Eh, la novità che ad oggi ci aspetta è praticamente il nuovo codice a Tecofin. Quindi mh il nuovo codice Tecofin in realtà trova collocazione già con una eh implementazione di carattere operativo lato multi dove attraverso il comando AGD T6 abbiamo provveduto ad aggiornare i codici eh a tecin corretti. Laddove eh abbiamo un collegamento con la ditta multi e laddove c'è corrispondenza col codice univoco a Tecovin andremo a vedere che la compilazione avverrà automaticamente. laddove invece non c'è corrispondenza e laddove la procedura va a proporre un codice a Tecovin, sarà cura dell utente andare a andare a valorizzare il codice a Tecofin proposto. Tra le causali di esclusione andiamo a ritrovare la causa di esclusione 6. non ci sono delle grosse variazioni, quindi sostanzialmente il tutto rimane invariato, ma eh bensì la causa di esclusione trova collocazione nel caso in cui ci sia l'esercizio di una categoria reddituale diversa da quello del reddito compilato e relativisa. Quindi la causa di esclusione interviene per determinati codici ISA che è sia il DK02, il DK05 04, DK05u, DK18U e DK22U. Nelle istruzioni ministeriali viene quindi menzionata una rosa specificata di codici ISA che sono afferenti soprattutto ad attività di professionisti, ma che a loro volta svolgono le svolgono le attività come attività di impresa. Quindi unitamente al codice di alla causa di esclusione 6 si dovrà allegare si dovrà allegare il relativo il relativo modello ISA. Andando sempre avanti abbiamo l'RF8. L'RF8 accoglie quelli che sono i contributi di liberalità e sopravvenienza regolamentate dal dall'articolo 88 comm3. Anche in questo caso il decreto legge 192/2024 è intervenuto per andare ad uniformare il trattamento fiscale con quello contabile, quindi per minimizzare quegli interventi che comportano delle variazioni in aumento o in diminuzione. Secondo quella che era la norma precedente, le sopravvenienze potevano essere riportate in quote costanti per 4 anni successivi oppure per il loro intermontare, ovvero nell'esercizio in cui insorgevano. Quindi fino allo scorso anno il Rigo RF8 andava ad accogliere quelli che erano i valori dei proventi in denaro e in natura conseguiti a titolo e o di contributo liberalità o per quanto riguardava l'acquisto dei beni ammortizzabili che concorrono a formare il reddito in cui sono incassati. Vedete che all'interno dell'RF8 noi andiamo comunque a riportare le quote eh del eh dei periodi precedenti, ma andando poi a rivedere quella che è la norma, la norma va a citare che se nell'RF8 vanno indicati i proventi incassati nel periodo di imposta se imputati a conto economico in periodi precedenti nell RF F5, quindi in corrispondenza dell'RF5 codice 99, vanno indicati i proventi imputati a conto economico ma non ancora incassati. Perciò abbiamo effettuato una manutenzione a livello di piano dei conti, a livello di personalizzazione, andando ad eliminare il codice di personalizzazione 602. Non abbiamo previsto un codice ad hocada poi ad alimentare il rigo RF8 ed RF55. Andiamo avanti, andiamo a vedere poi nell RF55 ehm e parliamo di quella che è la sospensione degli ammortamenti. Quindi nell RF55 vedete che abbiamo eliminato il codice 81. È vero che non è stata prorogata la possibilità di sospendere gli ammortamenti, ragioni, ehm ci potrebbero essere ulteriori casi di rientro degli ammortamenti. E è motivo per il quale noi nell'RF 31, in corrispondenza del rigo 67 andremo a trasferire i dati di ammortamenti che sono in fase di rientro. cerchiamo anche andremo a fare un'implementazione lato CESP 2 proprio perché quando andremo a produrre una stampa con data di bilancio 2024 andremo ad oscurare quello che è il campo della percentuale delle sospensioni. Consigliamo ad oggi di mantenere ancora il doppio binario civilistico e fiscale, proprio perché ci dovrebbe essere ancora una fase di riassorbimento dal punto di vista civilistico delle quote d'ammortamento e al fine di garantire poi il trasferimento puntuale all'interno dell' RF31 codice 67. Andiamo a vedere invece quelle che sono le novità in merito alle deduzioni di costo del personale neoassunto. Quindi, ehm, all'interno dell'RF5 eh sono stati a sono stati inseriti due nuovi codici che è il codice 66 e il codice 67. che il codice 66 trova collocazione per la deduzione del 20% del personale, il codice 67 trova collocazione per la deduzione del 30%. Questo importo viene trasferito automaticamente dalla procedura paghe, quindi all'interno dell'applicativo paghe, andando in azi e andando nei dati statistici si dovrà indicare il codice della ditta multi. Inoltre, eh all'interno della procedura paghe è stato predisposto un comando che si chiama ST Maxed, eh che m oltre a produrre un tabulato andrà a trasferire questi dati maxi deduzione base 20%, maxi deduzione con maggiorazione 30%. Questi valori io li avevo all'interno del dichiarativo, poi ho fatto oggi un trasferimento per una serie di prove, quindi questi valori si sono azzerati perché non ho il collegamento delle paghe. Poi eh un altro tipo di manutenzione che noi abbiamo fatto riguarda l'eliminazione delle personalizzazioni inerenti al contributo Covid. Quindi teniamo conto che il conto contributo il conto relativo ai contributi Covid che riguardava la fattispecie delle ehm delle locazioni ehm comunque è stato rimosso è stata rimesso rimosso il codice di personalizzazione 682 che andava a confluire nell'RF 55 codice 99. Abbiamo voluto fare questa manutenzione proprio perché fondamentalmente ehm all'interno del prospetto, all'interno del quadro RS non è più contemplato il codice aiuto 60. sempre all'interno del quadro RS, ma questa volta andiamo all'interno degli ISA, eh non ci sono delle grosse particolarità se non in corrispondenza del rigo RF8. Abbiamo eliminato, abbiamo rimosso una casella che era prevista lo scorso anno per barrare in caso di adeguamento del valore delle esistenze iniziali ai sensi dell'articolo 1 come 78 legge 213/2023. Ma è anche vero che anche in questa singola fattispecie ritroviamo sempre il decreto legge 192/2024 che ha un attimino rivista la valutazione delle rimanenze iniziali e finali. In questa fattispecie è intervenuta la lettera P che ha modificato il comma 6 dell'articolo 92 e quindi fino ad oggi c'era l'ado tozione del criterio di costo del criterio del costo o della commessa completata, ma con il nuovo comma 6 c'è un riconoscimento fiscale del criterio di percentuale di completamento, sempre che questo criterio sia adottato all'interno della redazione del bilancio. È intervenuta anche la lettera C a regolamentare l'articolo 93 del Twir per quanto riguarda i lavori in corso di durata ultranuale. Quindi prima le rimanenze potevano essere valutate ai fini reddituali in base alla sola percentuale di completamento. Ora viene riconosciuto anche il criterio della commessa completata. se questo criterio è il metodo utilizzato in bilancio. Con queste due nuove previsioni normative abbiamo un effetto all'interno del quadro degli ISAM perché le istruzioni vanno a specificare che l'importo delle rimanenze valutate a costo vada indicato nel rigo F8 ed F9, mentre quello delle rimanenze calcolate in base alla percentuale di completamento va indicato nel rigo F6 ed F7 e anche subentrato un ulteriore controllo di corrispondenza noi fino allo scorso anno, se ricordate bene periodicamente e diciamo all'interno durante la campagna dei redditi, andiamo a rilasciare il famoso controllo Shift F2 proprio per andare a controllare la coerenza tra quadro diresa e quadro e dati contabili degli ISA. Questo tipo di controllo noi lo andavamo a fare giustamente per ogni singolo rigo, quindi fino allo scorso anno avevamo eh una formula in cui l'F9 dovesse corrispondere all'R38 colonna 2, l'F7 doveva corrispondere all'R3 colonna 3, ma ad oggi si passa da un concetto di corrispondenza per ogni singolo campo ad un ad un concetto di corrispondenza legata alla somma sommatore dei campi, ovvero la somma dell' F7 + F9 deve essere corrispondente alla somma dell'Rg 38 colonna 2 più la somma dell'Rg 38 colonna 3. Con i prossimi rilasci andremo anche ad aggiornare questo tipo di controllo. Andiamo ora nel rigo RF17. Una piccola novità, le nuove deduzioni legate all'assunzione del corso del personale eh se lo scorso anno venivano indicate nell' F14 eh non vanno indicate, scusatemi, nell F14, ma vanno indicate nell'F17 nel campo relativo a di cui maggiorazioni fiscali. Ritornando sempre all'interno del quadro, passiamo a quello che è il prospetto delle società di comodo. M fermo restando che abbiamo rivisto le percentuali proprio in funzione di quella che è la norma, è stato anche rivisto il prospetto dove è stato aggiunto il Rigo RS 118A che fa riferimento praticamente a beni articolo 8 bis. Quindi eh si è creata una classificazione ehm separata per questo tipo di mobilizzazioni. Abbiamo previsto ad adeguare non solo il Stocm, ma anche il Piano dei Conti andando a lavorare sul sotto delle navi. Ok, andiamo a confermare e a questo punto andiamo a vedere il quadro CP. Mh, stamo stiamo parlando di concordato preventivo. in realtà fa la sua comparsa il quadro CP e in merito al quadro CP, se entriamo, vediamo che alcuni dati verranno riportati da dal quadro di reddito, come abbiamo anche predisposto eh i il quadro relativo alla alla contabilità. Quindi fate caso che in questa gestione, in questa sezione eh abbiamo i dati che provengono dalla contabilità. Abbiamo provveduto quindi a lavorare sulla personalizzazione dei conti e a seguito del CPSTD abbiamo lavorato quindi sul trasferimento automatico. Una cosa importante che vi voglio dire è che fondamentalmente il programma in fase di trasferimento va a lavorare sempre e va a trasferire sempre il dato del quadro CP. Not che abbiamo predisposto anche un ehm abbiamo predisposto anche eh un riquadro interno che è questo dove noi andiamo a riportare i dati da concordato preventivo lo se nello scorso anno giustamente ehm abbiamo compilato questo quadro. Oppure potrebbe anche essere che lo scorso anno per n ragioni eh non si è mh compilato il concordato preventivo sulla base del dichiarativo Team System e questo tipo di quadro eh sarà vuoto. Fate caso che questi quadri, questi dati che io ritrovo nel CP6 vengono valorizzati a condizione che il quadro interno di cui vi ho appena parlato sia compilato. Se io vado ad azzerare questi dati, logicamente viene azzerato anche il dato del CP6, quindi fondamentalmente non avremo una valorizzazione. quello che giustamente vi dicevo che il programma va a valorizzare questi campi e in fase di trasferimento giustamente va a trasferire sempre anche il quadro CP. Eh, se andassimo a vedere un trasferimento di quadro, vedete, ve lo faccio vedere qui all'interno di questo trasferimento, il programma poi valorizza il CP, eh va poi a valorizzare il CP6 sempre che a condizione che venga che sia presente il il prospetto interno di cui vi ho parlato. Per quanto riguarda le altre novità, andiamo a fare un salto all'interno dell'IRAP e sempre riguardo il la sospensione dell'ammortamento e soprattutto il fatto che non ci sia stato la proroga, abbiamo provveduto a fare anche un intervento di manutenzione all'interno del quadro IC e in corrispondenza eh di quelle che sono poi il prospetto delle variazioni in diminuzione. Sempre all'interno di questo quadro potete far caso che abbiamo eliminato il codice 15 che non aveva ragion d'essere. eh all'interno del quadro eh all'interno del quadro IRAP fa la sua comparsa eh gli S250. Quindi, come abbiamo visto in precedenza, e negli S250 abbiamo provveduto ad effettuare un'opportuna personalizzazione perché vengano compilati le colonne 2 e 3 e eh come prima cosa i dati verranno sempre trasferiti e sono visibili a condizione che ci sia stata l'adesione concordato nell'anno precedente che sia compilato il prospetto aspetto interno. Due particolarità importanti nell'ordine del trasferimento è che i conti verranno letti sulla base di quanto indicato in anaditte circa la tassazione ai fini IRAP se è un soggetto IRES o IREP IRPEF in base poi alla determinazione della base imponibile secondo il criterio o il metodo fiscale o civilistico. Un'altra cosa che riguarda la compilazione dell'IS250 che nel caso di plusvalenza e sopravvenienze non avendo nel quadro IS la possibilità di attingere delle informazioni da quadri di reddito, abbiamo limitato alla personalizzazione alle sole plusvalenze e sopravvenienze da non ratezzare. Quindi anche coloro che non hanno il piano de anche coloro che hanno il piano dei conti standard, il dato verrà trasferito secondo questo criterio, ma nel caso dovrà essere opportunamente integrato. Andiamo avanti con quella che è la formazione e con le novità che riguardano sempre il dichiarativo. Andiamo all'interno del 750 e andiamo a riprendere un'altra azienda. Andando all'interno di una studio di professionisti e andando a riprendere il quadro re, eh vedete che a livello ministeriale è stato introdotto il rigo R3 all'interno del quale vengono accolti viene accolto l'importo, l'ordo complessivo dei compensi derivanti da attività professionale ed artistica percepiti all'anno. diversi da quelli indicati all'interno del rigo R2. Tra le ulteriori novità è stato anche introdotto il Rigo R10 che riguarda logicamente le spese relative a beni materiali in funzione sempre di quello che è il famoso decreto legge 192/2024. Quindi, ehm, abbiamo anche visto che con gli aggiornamenti della contabilità abbiamo lavorato su quelle che sono i beni strumentali proprio relativamente ai professionisti. Se non erro, ad oggi per i beni materiali è possibile anche un dimezzamento della quota del 50% in fase di acquisto. Ma il problema che noi ci ponevamo è che l'R10A, avendo una codifica alfa numerica, non potevamo collocarlo nella personalizzazione perché in personalizzazione abbiamo codici numerici, ma per poter utilizzare questo automatismo abbiamo predisposto un codice di personalizzazione 510 che viene caricato automaticamente in fase di CPSD con il caricamento del piano dei conti standard, oppure, se non si utilizza il piano dei conti standard, si dovrà intervenire manualmente nella correlazione. Sempre in corrispondenza di quello che di quelle che sono le deduzioni per quanto riguarda il personale neoassunto, anche qui trova collocazione l'RE11. Anche in questo caso noi andiamo a trasferire il dato da paghe attraverso la stampa ST MaxD. Quindi, eh se eh abbiamo compilato questo questo dato, se dovessimo andare all'interno dei dati ISA, eh vediamo che ritroviamo il quadro H. Il quadro H fondamentalmente va a ripercorrere fedelmente quanto noi ritroviamo all'interno del quadro E. c'è proprio una coincidenza di campi, fatta eccezione l'H1 e l'H21, ma è anche vero che eh in base a quelle che sono le istruzioni ministeriali quello che è indicato nel rigo R10A deve essere viceversa riportato nell'H18. Nell'H18, se andiamo a vedere il dettaglio, troviamo la corrispondenza dell'RE10 colonna 4 più l'RE10A. Un'altra novità riguarda il fatto che per quanto riguarda l' R11 ci si aspettava che ci fosse corrispondenza anche nel quadro RH, ma non viene fatta menzione di un preciso rigo dove andare ad indicare queste deduzioni e quindi è stata nostra cura andare a lavorare su quello che è un prospetto di raccordo che noi abbiamo scusatemi, su un prospetto di raccordo che noi abbiamo posto dopo l'H21 dove abbiamo la possibilità di trovare una certa corrispondenza di dati. Ok, abbiamo terminato quella che riguarda l'argomento dei trasferimenti, ora andiamo a lavorare su quello che è il concordato preventivoale. Quindi andiamo a fare una panoramica eh delle slide e poi dopodiché andremo a vedere la parte operativa. Quindi dal punto di vista delle slide noi andremo comunque a vedere determinati aspetti. Quindi andiamo per coloro che hanno aderito al concordato preventivo, diciamo che l'impatto è stato notevole. Quindi andremo a vedere coloro che hanno compilato il quadro CP i risvolti che eh si ripercuotono all'interno dei differenti quadri nelle liquidazioni, i casi di compilazione dell'impresa familiare, i casi di compilazione nel caso di partecipazione del quadro RH nel caso di multattività e poi infine i forfettari che hanno un quadro LM e che hanno una loro gestione. Andando poi a parlare di quello che è concordato, diciamo che è il caso di andare ad affrontare il concetto di reddito da concordato con reddito effettivo. Ma prima ancora di andare a definire questi due concetti, è opportuno andare a definire il concetto di dichiarante con concordato preventivo che sicuramente rispetto al dichiarante ordinario va ad alimentare una serie di casistiche e di soggetti. Abbiamo in prima battuta il contribuente che ha aderito alla proposta di concordato nell'anno precedente. Abbiamo i contribuenti che hanno aderito alla proposta, ma non hanno ma hanno partecipato ad una società fiscalmente trasparenti e che hanno aderito a loro volta al concordato preventivo biennale. Oppure ci sono ancora i contribuenti che non hanno aderito alla proposta, che partecipano a società fiscalmente trasparenti, ma che non hanno anche loro aderito al concordato, ma che a loro volta ricevono una partecipazione da coloro che hanno aderito al concordato preventivo e quindi c'è un regime di trasparenza in cascata. Quindi, eh andando a vedere e andando a fare un punto della situazione di quello che ehm è il concordato effettivo, il concordato ehm il reddito concordato e il reddito effettivo, nelle istruzioni purtroppo non viene dato particolare rilievo. Tant'è che il grosso di questi concetti non li ritroviamo nelle istruzioni ma neanche nel modello, ma ciò che è esplicativo lo ritroviamo nelle specifiche tecniche dove ritroviamo delle variabili che poi ci consentono di effettuare i calcoli, variabili che non sono neanche riportati all'interno del telematico. Quindi ritroviamo il concetto di reddito da concordato reddito derivante dall'adesione del concordato preventivo sul quale si versa imposta sostitutiva su opzione sul maggior valore fra reddito concordato e reddito rilevante. Il residuo determina la base su cui andare a calcolare le imposte ordinarie. Abbiamo poi il reddito effettivo, che è il reddito che si sarebbe avuto in assenza di adesione al concordato ed è il punto di riferimento per effettuare il calcolo delle deduzioni e delle detrazioni. Quindi andiamo a lasciare la società di persone e andiamo a lavorare su un altro tipo di situazione. Quindi andiamo all'interno dell'azienda 200. Stiamo parlando di un'azienda individuale che ha aderito al concordato preventivo. In prima battuta diciamo che non abbiamo delle particolarità, quindi di conseguenza all'interno del quadro RF, scusatemi, ma mi si è bloccato il mouse. Ok, ci sono. Ok. All'interno del quadro RF non avremo delle grosse modalità operative, quindi significa che non abbiamo delle particolarità differenti tra in presenza di concordato, ma nel quadro CP avremo, scusatemi, ho problemi con il mouse, se mi date 2 secondi lo vado a cambiare al volo. minuti al volo. Ok, ci sono. È il bello della diretta, mi dovete scusare. Mentre se io dovessi andare ora all'interno del quadro CP, noi andiamo innanzitutto a trovare il prospetto interno di cui vi parlavo. Quindi troviamo all'interno del prospetto interno i dati provenienti dal concordato dell'anno precedente suddiviso in reddito diimpresa, lavoro autonomo e quadro LM nel caso in cui ci sia la fuoriuscita da regime del margine. Tale prospetto serve per capire se il soggetto in questioni ha un proprio concordato. E ad oggi diciamo che stiamo lavorando su quelle che sono le specifiche attuali, ma potrebbe anche essere che stiamo aspettando delle specifiche che siano frutto di errata corrige di revisione per poter andare poi ad affinare quelli che sono i calcoli. Un altro tipo di scelta che noi abbiamo optato è riguarda il C+1, l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Questo tipo di scelta logicamente noi l'andiamo a barrare di default in base di in fase di conversione perché riteniamo che l'applicazione dell'imposta sostitutiva possa essere conveniente. È anche vero che laddove dovessi decidere di deselezionare l'imposta sostitutiva significherebbe che io andrei ad applicare il dato sul reddito effettivo. L'aliquota eh che noi andiamo ad applicare in fase di calcolo dell'imposta sostitutiva cambia a seconda del punteggio ISA. Quindi ricordiamo che abbiamo un'aliquota del 10% annotata in questa gestione, ma è anche vero che a seconda che del punteggio ISA l'aliquota logicamente viene evidenziata in maniera diversa a seconda giustamente di quelli che sono gli scaglioni previsti. aliquota al 10% se abbiamo un punteggio ISA maggiore o uguale di 8 del 12% se compreso fra il 6 e l'8 se abbiamo un 15% inferiore a 6. Anche per quanto riguarda sempre il concordato preventivo, andiamo a ritrovare la la sezione dedicata alla trasparenza fiscale, quindi il CP3, il CP4 e il CP5. In questo tipo di sezione noi andiamo a ritrovare le partecipazioni ricevute per trasparenza, quindi se siamo socio di un'impresa familiare, se siamo socio di una società di persone, se riceviamo dalla nostra partecipata un'imposta sostitutiva e l'imposta sostitutiva verrà annotata nel posito nell'apposito quadro per poi essere versata all'interno del quadro eh RX. Nella sezione 2 qui andiamo a trovare quello che è il quadro del concordato. Anche in questo caso abbiamo una sezione dove i dati provengono da reddito o provengono da contabilità. Quindi abbiamo annotato le stesse variazioni che all'epoca in fase di proposta del concordato venivano tra virgolette escluse dalla base di calcolo per poi andare a rideterminare un reddito su cui andare a calcolare il concordato. In questa sezione vengono reintrodotte le variazioni e nel senso che questi redditi andranno verranno aggiunti o verranno tolti a seconda della loro natura e quindi poi ehm andremo a valorizzare questo campo direttamente in corrispondenza del CP7 nel campo 2, ovvero quelle delle variazioni. la somma che noi avremo sul reddito concordato più le variazioni andranno a gestire praticamente il reddito concordato rettificato. Un le stesse variazioni che noi annotiamo nel quadro CP le andiamo a ritrovare poi all'interno degli ISA nel prospetto del concordato. Questo tipo di annotazione è diversa da quello che andiamo ad annotare nel quadro CP, nel senso che hanno delle funzioni differenti, ma inoltre per quest'anno non possiamo avere la compilazione contemporanea perché sarà il primo anno eh per tutte e due le sezioni. Quindi, se io vado a compilare un quadro di questo tipo, significa che ho già aderito ad un concordato che invece deve essere ancora determinato ed è in corso di calcolo. Quindi in questo caso non avremo la compilazione del quadro ISA contestuale a quello del CP. Se andiamo nel quadro CP e andiamo all'interno del CP7, ehm, abbiamo praticamente il campo 1 e praticamente qui troviamo il reddito di 95.000 che fondamentalmente è lo stesso reddito rilevante e ripreso dal dal prospetto dello scorso anno del P4, quindi abbiamo i 95.000. Poi eh in questo caso, ehm abbiamo giustamente pensato che ai fini del calcolo noi abbiamo una somma eh abbiamo preso il reddito ante concordato preventivo rettificato per i 95.000 fila e fondamentalmente la procedura per andare a determinare l'imponibile su cui andare a calcolare l'imposta sostitutiva non fa altro che andare a fare una sommatoria algebrica tra i 95.570 meno i 95.000. Ok? Quindi all'interno della sezione 2 andiamo a ritrovare i 95.000 Andiamo a ritrovare nel campo 2 le variazioni sommate fino ad arrivare ad un reddito concordato. Sempre nella sezione 23, nella sezione 2 ritroviamo il reddito minimo. reddito minimo riporta la quota di redditi nel caso di partecipazione in società che a loro volta hanno il calcolo delle società di comodo, mentre la soglia del concordato preventivo da partecipazione agisce sul reddito concordato. Il reddito il reddito da concordato da istruzioni ministeriali non può essere inferiore ai €2000. Quindi qui viene annotata una soglia minima. In questo caso, andando a fare un calcolo, se andassimo a considerare la soglia minima di €2000 meno i €570 di imponibile, fondamentalmente dovremmo avere una soglia minima di 1430. Se io dovessi andare ora all'interno della sezione 2 e andare ad indicare un importo di una minusvalenza, vedete che come reddito da concordato abbiamo 1430, ovvero i €2000 meno i 570 di cui si parlava in precedenza. Se invece dovessimo parlare del campo 6, ovvero perdita non compensata, in realtà quella è una delle tante perdite ordinarie che fondamentalmente poi andrà a far parte del eh giro perdite. Andiamo a confermare. Quindi andiamo. Quindi abbiamo nel CP7 un importo di 121.120 da 120. Come da istruzioni che abbiamo visto precedenza, se noi ora dovessimo andare nel quadro di impresa fino a spostarci nell'RF63, andiamo qui, vedete che nell'RF63 viene riportato 121.120. In realtà noi abbiamo anche pensato che questo reddito venga messo in evidenza da una dicitura in rosso, facendo porre l'attenzione all'utente che questo reddito proviene da concordato preventivo eh CP7 colonna 5. Notate come in prima battuta il l'RF60 termina 499 per poi a seguito di concordato abbiamo praticamente una rimodulazione del reddito che per un importo di 121. stesso importo che ritroviamo nell'R 101 e che rappresenta la base di calcolo per determinare gli acconti. Quindi, ehm, parlando poi in presenza di perdite pregresse, anche per quanto riguarda le perdite pregresse si dovrà tener conto di quella che è la soglia del concordato. Se ad esempio io andassi all'interno di questo campo e andassi ad inserire una perdita pregressa in misura piena, vedete che questa perdita fondamentalmente eh viene, tra virgolette riassorbita, ma mi determina il famoso reddito su cui andare poi a calcolare gli acconti e va a determinarmi un reddito pari a 1430, ovvero la soglia del concordato di cui noi parlavamo, i cosiddetti €2000 meno i 570. Andiamo a ripristinare il dato. Ok. A margine abbiamo anche ritenuto opportuno di indicare il reddito o la perdita effettiva em ehm stesso reddito effettivo che noi andiamo a ritrovare all'interno del concordato nella sezione 45 499/ 499120. Nella sezione 5 abbiamo, come vi ho detto in precedenza, una suddivisione per impresa e lavoro autonomo dove ritroviamo due campi importanti. La cessazione che opera nell'anno diimposta in cui avviene la causa di cessazione è la decadenza che si verifica in uno dei due anni di imposta del concordato, ma agisce in questo modo che sopravvenendo una causa di decadenza in un anno, la stessa decadenza agisce anche nell'anno o precedente o successivo. Mi spiego meglio. che la decadenza è avvenuta nell'anno 2024 varrà per il 2025 o se la decadenza avvenuta nel 2025 avverrà anche per l'anno 2024. Ad oggi diciamo che abbiamo collocato quelle che sono le scelte di carattere ministeriale attraverso una lookup, ma è anche vero che non si sa e non abbiamo specifiche o istruzioni che ci vengano in aiuto perché nel caso di decadenza le istruzioni recitano che va versato l'imposta sul reddito più alto. Non si specifica di preciso che cosa. Si presume che si tratti del reddito, che si tratti dell'importo tra reddito effettivo e reddito da concordato, ma ad oggi, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel caso ci dovesse essere questo questa fattispecie, andremo a lavorare manualmente. Andiamo avanti e andiamo a vedere quello che è l'impatto delle liquidazioni all'interno del concordato. Quindi andiamo ad accedere del quadro RN. Ok? Innanzitutto notate come nel reddito di agevolazioni ritroviamo il famoso reddito effettivo, mentre nel campo 5 troviamo il reddito da concordato. Se andiamo dal tasso funzioni e andiamo sul reddito effettivo, qui troviamo un prospetto che effettivamente ci aiuta a capire che questo reddito sarà la base di calcolo per le nostre deduzioni e detrazioni, avendo un reddito effettivo importante. Se noi puta caso, andiamo nell'RN6 e andiamo sulla detrazione dei figli a carico, andiamo a consultare la distinta, vediamo che qui non abbiamo diritto a quelle detrazioni che fanno hanno come reddito di riferimento 499 e 120. All'interno è sempre in merito a quelli che sono gli acconti. Per quanto riguarda gli acconti, ad oggi ci sono coloro che a novembre hanno versato l'acconto sull'imposta sostitutiva e quindi la maggiorazione di novembre. Non c'è un campo previsto da istruzioni ministeriali dove andare a collocare questo importo, ma noi abbiamo previsto un campo interno, maggiorazione a conto CPB, dove se andiamo in gestione aconti e andiamo negli acconti CPB, andiamo ad annotare effettivamente l'importo calcolato su cui all'epoca si è l'importo su cui è stato calcolato la il secondo conto pari al 10%, quindi per quanto riguarda la maggiorazione. Ok, andiamo avanti. Andiamo a vedere ora il caso di un'impresa familiare. Quindi andiamo nell'azienda 2011, scendiamo verso il basso e andiamo nel quadro diimpresa. Quindi, in prima battuta, nell RG 31 andiamo a vedere innanzitutto che il soggetto ha aderito al concordato, quindi abbiamo fondamentalmente un reddito da concordato di €125.000, ma è anche vero che nell'Rg27 abbiamo un reddito, scusatemi, abbiamo un reddito di €160.000. Se andiamo all'interno dell RG3 dedicato alle quote imputati e familiari, come potete vedere questo reddito giustamente non è un reddito così facendo dei conti a Forfè basato sui €125.000 ma bensì un reddito calcolato sui €160.000. Eh, sempre all'interno dell RG 33 troviamo la collocazione delle perdite da concordato preventivo. In questo caso le perdite non possono essere assegnate ai collaboratori, ma solo nel caso di imprese coniugali. Quindi, ehm, andiamo a eh ad aprire il dettaglio all'interno di questa gestione. Se andiamo in gestione impresa familiare, qui troviamo il prospetto del collaboratore dove abbiamo un reddito dove abbiamo il reddito effettivo di 78 e400 dove sull'estrema destra abbiamo la imposta sostitutiva di competenza, ma vedete che per quanto riguarda reddito rilevante CPB e reddito concordato, questi sono campi che non abbiamo alimentato, ma che verranno alimentati quando ci sarà l'adesione del concordato 2025 e 2026. A margine abbiamo anche messo il reddito effettivo del titolare. Andiamo all'interno del quadro CP e se voi notate, quindi andiamo nel CP1, qui abbiamo praticamente la quota imputata al titolare. Abbiamo anche avuto l'accortezza di andare a menzionare questa fattispecie andando ad evidenziare il tutto con una dicitura rossa, quindi anche ehm eh all'interno quindi del di questo campo abbiamo i €38. Anche in questa casistica diciamo che non ci sono dei campi a modello che vanno a regolamentare la fattispecie. Eh, se poi andiamo all'interno del CP7, ehm, notiamo che eh nel CP7 abbiamo invece una quota di €125.000 che si riferisce a tutta l'impresa. Se andiamo invece sempre nel quadro, nella sezione 4 nel CP10, all'interno del CP10 abbiamo praticamente il reddito effettivo del titolare. Il reddito del collaboratore sarà indicato all'interno del quadro CP del collaboratore. Ok, andiamo avanti. Vediamo ora la casistica del collaboratore e quindi di una partecipazione. Quindi andiamo all'interno del collaboratore, andiamo all'interno del quadro RH e se andiamo a controllare il dettaglio della partecipazione, vediamo che qui abbiamo introdotto dei nuovi campi, campi relativi al campo 13A, 14 15 16, quindi abbiamo i 61.2 50 abbiamo la quota di soglia, l'imposta sostitutiva e il reddito effettivo per le detrazioni. i campi, quindi questi campi poi verranno riportati all'interno del concordato preventivo e quindi all'interno del CP 10 dove andiamo a ritrovare effettivamente il reddito effettivo del collaboratore. Se dovessimo ritornare all'interno del quadro RH, ho abbiamo avuto modo in basso a sinistra di andare ad utilizzare il tasto funzioni reddito effettivo, dove fondamentalmente troviamo il reddito di 68.000 78.400. Tornando all'interno del quadro CP, come potete vedere non c'è nessun dato che faccia riferimento al concordato se non la sezione inerente alla trasparenza. Abbiamo ricevuto una imposta sostitutiva in regime di partecipazione dove c'è stata l'annotazione dell'imposta sostitutiva per importo di €37 che poi verrà versata all'interno del quadro RX. Ok? Il resto del quadro eh non quindi non sarà compilato, ma giustamente come abbiamo visto nel CP10 sarà soltanto riportato il reddito effettivo. Andiamo avanti e andiamo a vedere sempre una casistica legata alla partecipazione. All'interno delle società di persone abbiamo innanzitutto nel quadro CP abbiamo evidenziato dei campi interni, quindi attraverso questi campi abbiamo modo di capire il P04 rilevante dall'anno precedente, il P06 e così via. stesso prospetto che viene rivisto in grafica, ma che abbiamo rivisto anche all'interno del quadro CP delle casistiche precedenti. Una delle particolarità che invece vorrei mostrarvi riguarda il quadro RO e riguarda la gestione delle attestaz attestazioni. Quindi, se io vado a vedere la gestione dei soci e la gestione delle attestazioni, vedete che abbiamo anche rivisto il prospetto, un primo prospetto legato ai redditi, un una secondo folder dove noi abbiamo indicato praticamente i redditi da concordato. Quindim notate che abbiamo anche predisposto una casellina CPB che va barrato nel caso in cui il reddito sia praticamente a zero. Se noi andiamo nuovamente all'interno del CP1 e andiamo a fare un controllo, vedete che tutto il maggior reddito è stato assoggettato ad imposta sostitutiva, quindi non abbiamo una differenza positiva e se dovessimo andare all'interno del CP7 in corrispondenza della colonna 5 non abbiamo alcun reddito rettificato. In questo caso, come abbiamo visto proprio poc'anzi, all'interno della gestione delle attestazione degli amministrazione degli amministratori abbiamo barrato il flag CPB che rappresenta un reddito pari a zero. Andiamo a vedere un'altra casistica. Usciamo da questa gestione, andiamo sempre nelle persone fisiche e andiamo sull'azienda 10. Ok, entriamo all'interno del quadro RH. Andiamo a nel dettaglio. Vedete che anche in questo caso abbiamo proprio in presenza di un reddito pari a zero, abbiamo barrato automaticamente il campo relativo al 1314 che va a rappresentare proprio che abbiamo una quota di reddito che sarà pari a 0. Vediamo ora un'altra casistica. La casistica, il concordato preventivo, non solo va a rappresentare o ad intaccare quelle che sono le liquidazioni il quadro di impresa, ma va a ad intaccare quello che è un regime di trasparenza, per non parlare anche della fiscalità. Di conseguenza, se noi andiamo all'interno di una società di capitali dove abbiamo gestito la trasparenza, ma anche la fiscalità, se andassimo all'interno del quadro RF e andassimo all'interno dello stanziamento delle imposte, notate come io ho noi, diciamo, abbiamo lavorato indicando reddito imponibile o perdita senza adesione e reddito imponibile con adesione. Questo tipo di annotazione a noi giustamente serve perché in fase distanziamento delle imposte abbiamo modo comunque di andare a contabilizzare correttamente le imposte correnti e di andare a contabilizzare l'imposta sostitutiva. Se dovessimo andare invece all'interno del quadro IRAP, sempre in presenza di concordato preventivo, innanzitutto potremo vedere che all'interno del quadro CP abbiamo annotato il valore della produzione, quindi abbiamo il valore della produzione di 427 550. Andando all'interno del quadro dell'IRAP, la particolarità del quadro dell'IRAP non ci sono delle grosse particolarità perché il trasferimento arriva da contabilità, quindi eh diciamo che in prima battuta andiamo a lavorare sul quadro IC, IC64 che fondamentalmente rappresenta il dato che arriva dalla contabilità fino a quando poi non andiamo ad arrivare, non arriviamo all'IC76 dove ritroviamo il reddito da concordato. Se andiamo poi all'interno del quadro IS dove abbiamo fatto precedentemente un escursus sull'IS 250, notate che il rigo IS250 va a riportare il reddito da concordato e quindi lo stesso reddito da concordato noi lo andiamo a ritrovare poi nel IR1 in merito a quelle che sono gli acconti versati in merito che a quelli che sono che è l'imposta sostitutiva li andiamo a ritrovare negli acconti versati dell'anno precedente e quindi nel dettaglio acconti abbiamo la gestione degli acconti che abbiamo precedentemente versato compresa l'imposta sostitutiva. Quindi abbiamo degli acconti di 8.267 267 e questi acconti poi verranno annotati nell'IR25 facendo un piccolo salto all'interno del quadro TN. Ok? E andando quindi a confermare, vedete che qui abbiamo poi il prospetto dei soci e entrando, ad esempio, nell'azienda New Team Spa che tra un po' andremo a vedere, abbiamo qui un prospetto dove in prima battuta abbiamo un reddito di €300.000 e poi invece un concordato preventivo biennale di €250.000. Il reddito di €300.000 giustamente rappresenta poi ehm il reddito di carattere ordinario e quindi poi invece abbiamo i €250 €250.000 che invece rappresenta il reddito da concordato. Usciamo un attimo da questa gestione ne passiamo a all'altro all'altra casistica. Ok, quindi andiamo in questo dichiarante. Ok, andiamo all'interno del quadro RF. Ok. Allora, vedete che eh nel rigo RF eh 58, un attimo solo, credo che abbia azzerato qualche cosa, non lo so, ora vediamo. Quindi vediamo se l'azienda è corretta. Eh no, scusatemi, in effetti avevo sbagliato azienda e c'era qualcosa che non mi tornava, perdonate, ma il bello della diretta. Andiamo a riprendere la nostra New Team Spa. Ok, allora andiamo all'interno dell'RF58. Vedete che qui andiamo a ritrovare gli stessi dati che sono frutto della partecipazione dell'azienda madre, quella che gestiva il regime di trasparenza. Quindi abbiamo due campi dove vengono accolti i redditi da partecipazione e il primo campo logicamente riguarda i €300.000 000 e poi logicamente abbiamo un ulteriore campo che riguarda l'eventuale partecipazione. In questo caso non è non ho indicato nulla all'interno del campo, senò avremmo valorizzato questo campo. Se noi dovessimo andare all'interno del prospetto di trasparenza, vediamo che abbiamo una prima gestione che riguarda quindi la partecipazione proveniente dalla società madre. Possiamo inserire un'ulteriore partecipazione. Ok. Ok, in questo caso eh c'è qualcosa che non mi sta funzionando. Vabbè, ve lo racconto perché eh c'è qualche problema in fase di in questa azienda, poi la devo andare a ripristinare. all'interno del rigo RF Rigo all'interno del Rigo RF 59 avremmo avuto praticamente i redditi da società trasparenti, quindi i quadri poi sarebbero st o i valori sarebbero stati riportati all'interno del quadro eh del quadro CP. Un secondo soltanto, datemi 2 minuti, vediamo se riesco a risolvere il problema. Ma può essere che non abbia indicato le quote di partecipazione. Ok, vado a confermare. Ok, allora vabbè, non mi non mi è stato compilato l'altro quadro. Quello che in realtà volevo mostrarvi è che ehm abbiamo un reddito di €300.000 000 e un reddito che io poi ho inserito un secondo momento. Vedete che poi il reddito viene collocato all'interno del quadro CP che ora andiamo a vedere e quindi abbiamo praticamente un reddito eh un reddito che viene poi alimentato nel reddito ante concordato. Però a questo punto vorrei farvi vedere la cosa che sia perfettamente funzionante. Al momento c'è qualche pasticcio su questa azienda che non sono in grado di farvi vedere. Ok, andiamo a vedere un'altra casistica. Quindi andiamo all'interno del della ditta 600. Ok. Un attimo solo che vado a riprendere. Ok. Quindi all'interno di questa azienda il socio in questione non ha aderito al concordato preventivo. Andiamo all'interno del quadro RF, andiamo in corrispondenza del rigo RF58. E qui in realtà vedete che in questa fattispecie abbiamo nell RF58 un reddito di €300.000 proveniente dalla società madre per un importo di €300.000 che viene riportato e poi viene riportato anche nella colonna 3B un reddito da trasparenza. Se io vado all'interno del reddito da trasparenza, vado a rivedere lo stesso reddito. Quindi, eh il reddito che verrà riportato nel Rigo Rf60 ehm è dato praticamente dalla somma di eh €300.000 che ho indicato all'interno del rigo RF RF58 più praticamente la quota di partecipazione. nel caso in cui avessimo avuto una partecipazione mista, per intendere la partecipazione mista la si intende come una quota di partecipazione proveniente da reddito per cui è avvenuta l'adesione del concordato e altro una quota di partecipazione dove non è avvenuta la quota dove non è avvenuta l'adesione del concordato. In questo caso diciamo che se avessimo avuto una partecipazione mista, l'importo della partecipazione senza adesione al concordato viene sommata a quella del concordato e quindi andiamo all'interno del rigo RF58 colonna 2. Andiamo ad inserire un'altra partecipazione. Ok. Ok, andiamo a confermare. Ok, vedete come anche in questa fattispecie abbiamo incrementato il l'RF58 dove fondamentalmente abbiamo cumulato il reddito di partecipazione da concordato come un reddito di partecipazione senza adesione al concordato. Va bene? Andiamo a ripristinare quello che Ok, andiamo qui e lo andiamo ad annullare. Ok, usciamo da questa gestione e andiamo a vedere un'altra casistica. L'altra casistica che ci riguarda e che andremo ad approfondire riguarda la multiattività. Quindi entriamo all'interno dei quadri della persona fisica, andiamo a richiamare la ditta 203 e quindi si supponga che il soggetto in questione abbia compilato tanto il quadro RG quanto il quadro R. Di conseguenza, se noi dovessimo andare all'interno del quadro del concordato e dovessimo spostarci allinterno del CP, vediamo che abbiamo due tipi di reddito, un reddito di impresa annotato nel CP7 e un reddito di lavoro autonomo annotato all'interno del CP9. Il reddito da concordato andrà a confluire nei rispettivi quadri, quindi avremo i 75.000 che vanno a confluire nell'Rg e i 50.000 che vanno a confluire nel CP9. Andando a vedere all'interno del quadro e andando pagina avanti, vediamo che nell'RE23 ritroviamo i nostri 50.000 fila e di conseguenza abbiamo anche la nostra annotazione. Stessa identica cosa andiamo a fare all'interno del rigo RG dove abbiamo la stessa identica situazione. Se andiamo a confermare, andiamo all'interno del concordato preventivo e andiamo nella sezione 4, qui abbiamo soltanto il reddito da lavoro autonomo e vi spiego il perché. Perché se dovessimo entrare nuovamente nel quadro RG, notiamo che in corrispondenza dell RG28 abbiamo una perdita di €10.000 000 e siccome il reddito effettivo, come da specifiche non può andare in perdita, viene ricondotto e gli stessi dati poi andranno a confluire all'interno del quadro RN. Ok? Andiamo nuovamente avanti con gli argomenti. Andiamo a parlare del quadro LM e quindi dei soggetti forfettari. Ok, abbiamo detto che i forfettari non compilano il quadro CP, quindi i dati da concordato vengono indicati tutti nel quadro LM. L'adesione al concordato era solo per l'anno 2024, poi c'è stata una un'abrazione abrogazione a partire dall'anno 2025. All'interno del quadro LM sono stati inseriti due nuovi quadri, l'LM, l'LM32 e l'LM3 secondo. Ok? Quindi nell LM 32 ritroviamo il eh reddito da concordato eh dove andiamo eh questo invece è nell LM3 ritroviamo il reddito concordato per imposta sostitutiva. Quindi, spostandoci all'interno poi dell LM39, andiamo invece a vedere ehm che nella parte sottostante ritroviamo il reddito da concordato. In questa sezione è presente praticamente l'importo inerente a quella che sarà il reddito effettivo per poi andare a calcolare i contributi fissi. Ok? sempre all'interno del quadro LM abbiamo poi indicato, sempre nella sezione 2 a margine abbiamo indicato il reddito effettivo eh che è stato annotato, diciamo, prima dell'adesione a concordato. Nel caso di fuoriuscita del soggetto forfettario, ricordiamo che può subentrare la casistica in cui abbiamo dei compensi superiori ai €100.000, ma fondamentalmente eh non abbiamo superato la soglia dei €150.000. Quindi che cosa succede? che è vero che si fuoriesce dal regime del margine, ma è vero anche che non si decade eh dal concordato preventivo. Quindi, se io vado all'interno dell LM e vado ad indicare qui non ho capito perché credo si sia un po' azzerato tutto, mi dovete scusare, vado a compilare velocemente qualche dato. Ecco qua, scusatemi. Ok. Allora, quindi se io dovessi andare all'interno del quadro LM e dovessi andare a simulare l'uscita dal regime del dall'uscita dal regime dei forfettari, notate che andando all'interno del quadro RG, il quadro di impresa che poi dovrei andare a compilare, il programma tiene conto dell'adesione al concordato e quindi va a prelevare i dati da concordato preventivo. CP7 colonna 5. Ok. Andando a confermare e andando a confermare, se andiamo all'interno del eh del quadro CP, in corrispondenza del quadro CP1, avremo poi il reddito da concordato e quindi verrà applicata l'imposta sostitutiva con una base, con un'aliquota inerente al 3% perché in realtà stiamo simulando una situazione di nuove attività. Questo tornando un attimino indietro. Se ritorniamo all'interno del quadro LM e andando nella sezione 3, vedete che vabbè, prima ancora che io andassi a togliere l'uscita da regime, vedete che io in questa situazione avevo specificato che si trattava di una nuova attività. Ok, quindi ehm andiamo avanti. Ehm Allora, questo il il diciamo che l'argomento relativamente al concordato lo abbiamo terminato. Ora andiamo ad approfondire gli altri argomenti che riguardano le novità inerenti al quadro RR e poi al quadro RB. Ok, usciamo da questa anagrafica e andiamo praticamente all'interno poi dei quadri. Quindi le novità sul quadro RR riguardano sempre la presenza del concordato preventivo. Infatti tanto nella sezione degli artigiani commercianti quanto nella sezione dei professionisti sono stati aggiunti dei nuovi campi, dei campi che consentono poi una base di calcolo ai fini dei contributi previdenziali. Nel quadro RR l'utente potrà decidere se pagare i contributi o sul reddito da concordato oppure versare i contributi sul reddito effettivo. La condizione è che il reddito effettivo non deve essere inferiore al reddito da concordato. Quindi, se noi andiamo a prendere un nuovo contribuente, il 32005, e andiamo all'interno del quadro RR, sezione degli artigiani RR2, vedete che abbiamo la compilazione e l'introduzione di nuovi campi, quindi abbiamo la colonna 3A che è la quota di competenza del coadiuvante dove andiamo a riportare la quota di reddito e la quota diimpresa della dell'SRL, la colonna 3B dove andiamo ad indicare il reddito di impresa dove che è aderito al concordato preventivo, la colonna 3C dove abbiamo un tipo di reddito con impresa mista e la colonna poi 3D dove noi andiamo ad esercitare l'opzione che ci consentirà di andare a calcolare i contributi. utio o sulla base del reddito effettivo o sulla base del reddito da concordato. Quindi andiamo all'interno della funzioni gestioni e a questo punto io posso andare ad inserire anche una reddito di partecipazione. Andiamo sul tasso varia e posso indicare un importo di reddito da partecipazione. In questo caso, dopo aver indicato il reddito da partecipazione, io posso andare a selezionare, in questo caso, se andare a calcolare il ehm a calcolare la base contributiva sulla sul reddito da partecipazione e su il sulla partecipazione effettiva sul reddito effettivo. Quindi questa opzione in realtà mi serve sempre a condizione che io il reddito effettivo non sia inferiore a quello concordato. Se confermiamo e accediamo al quadro del CP notiamo che il reddito da concordato è di 48.288. E se andiamo invece nella sezione eh 4 avremo un reddito effettivo di 56.000. Quindi gli stessi importi noi li andiamo a trovare sempre all'interno del quadro RR e il reddito da concordato lo andremo a trovare sempre all'interno del campo 3B. Posso andare sempre in funzione gestione, andare nel dettaglio, vedere che in questo dettaglio io avrò praticamente un reddito di 56.000 e un reddito da concordato di 48.288. In questo caso posso anche decidere che vado a versare sul reddito effettivo, quindi la base contributiva, la base di calcolo verrà presa in considerazione del reddito effettivo. Poi abbiamo la possibilità di andare a gestire un tipo di reddito misto. Quindi che cosa significa? Significa che io, come abbiamo visto in un altro caso, posso avere una situazione di partecipazione in cui parte di reddito proviene dal concordato, parte di reddito proviene da quota di partecipazione senza adesione al concordato. Quindi andiamo a confermare questa situazione, andiamo all'interno del quadro RH e andiamo ad inserire una partecipazione. Ok, andiamo ad indicare una partecipazione di tipo ordinaria. Ok. E andiamo ad indicare. Ok. Quindi se io vado a confermare e vado all'interno del quadro RR, vedete che qui abbiamo un reddito di impresa di adesione mista. Andando all'interno della gestione e andando nella lookup troveremo esattamente questa situazione. Vado un attimino a ripristinare quelle che sono le scelte. Quindi, andando un attimino a rivedere quella che è la norma, cita nel seguente modo: "E nel caso in cui il contribuente abbia partecipato in srl che aderiscono al concordato preventivo biennale e non si avvalga della facoltà di dell'articolo 19 mediante barratura della colonna 4 di versare i contributi sul reddito effettivo potrà inserire la quota di utili calcolata sulla base del reddito concordato. La colonna 4 del rigo RR1 va barrato nel caso in cui il contribuente abbia partecipazioni in srl che aderiscono al concordato, ma si avvalga della facoltà di cui l'articolo 19 e quindi può versare sul reddito effettivo. Ok, andiamo avanti. Vediamo ora la casistica dei professionisti, ma sempre in tema di quadro RR. Quindi andiamo a vedere il contribuente 32004 e andando eh a all'interno del quadro RR vediamo che in corrispondenza dell'R5 eh che è stato aggiunto ritroviamo dei nuovi campi. campo secondo che ve li evidenzio, il campo 19, il campo 20, campo 21 e il campo 22. Ok? Quindi nella colonna 19 base imponibile questa deve essere barrata se si decide di versare i contributi IMPS sul reddito effettivo. La colonna 20 dove abbiamo un reddito di lavoro autonomo con adesione, la colonna 21 se abbiamo un reddito di lavoro autonomo effettivo e la colonna 22 se abbiamo un reddito di lavoro misto. Quindi, se noi ora dovessimo andare avanti, entriamo all'interno del quadro CP e in questo caso nella sezione del lavoro autonomo abbiamo un reddito da concordato di €100. 600, un reddito rettificato di 100.000 e quindi poi l'eventuale imponibile. Di conseguenza entriamo all'interno del quadro RR, andiamo nella sezione e nel quadro R e nel rigo RR5 notiamo che ritroviamo esattamente l'importo annotato all'interno del eh del CP. Barrando giustamente il campo 19, vedete che noi andiamo a decidere di mersare sul reddito effettivo. Più o meno è lo stesso meccanismo che abbiamo visto in precedenza, ma questa volta va a riguardare i professionisti. Sempre entrando all'interno del quadro RH, andiamo ad inserire la nostra partecipazione. Andiamo poi a classificarla come associazione artisti. Andiamo ad indicare il quadro RR e andiamo a valorizzare un importo di partecipazione. Anche in questo caso, andando all'interno del quadro RR, troveremo una situazione differente dove abbiamo il reddito di lavoro di di lavoro reddito misto, quindi abbiamo reddito da partecipazione e reddito di lavoro autonomo. Quindi andiamo ora a vedere un'altra casistica. Quindi usciamo da questa gestione, andiamo a cancellare questo dato e andiamo a vedere il caso di eh un forfettario. Ok. Allora, in caso di LM andiamo a vedere le particolarità in presenza di adesione al concordato preventivo all'interno della del quale c'è sia l'attività di impresa che l'attività di lavoro autonomo. Quindi, ehm, se andiamo all'interno del quadro LM e andiamo nella sezione due, questa cosa ve l'ho accennata proprio 2 minuti fa, abbiamo quindi le due attività, una di carattere, una diimpresa e l'altra relativa poi alla un'attività professionale e abbiamo visto, diciamo, l'LM 32, l'ELLM M33 dove troviamo il reddito da concordato il reddito effettivo e abbiamo visto anche la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva e non di non applicarla e vedete che all'interno del quadro all'interno del rigo LM39 nella parte sottostante andiamo ad annotare quello che è il reddito da concordato preventivo per andare poi a determinare ehm a determinare quello che è la base di calcolo per i per i contributi. Quindi se noi andiamo all'interno del quadro RR e andiamo nelle singole sezioni, vedete che nella sezione in corrispondenza dell' RR2 abbiamo nel campo R3B il 27.094, 04, mentre in corrispondenza dei professionisti andiamo ad annotare i 27.906. Andiamo sempre avanti e andiamo a lavorare poi su un altro contribuente. Allora, ehm, se in questo contribuente vediamo che se è presente l'imponibile per l'imposta sostitutiva per la maggiorazione per concordato preventivo, anche l'imponibile va tassato per i contributi previdenziali. Quindi, ehm, andiamo all'interno del quadro RH, andiamo ad applicare una fattispecie in cui il soggetto aderito al concordato preventivo e di conseguenza abbiamo una situazione in cui abbiamo un reddito di 65.000 e una quota di imponibile pari, una quota di imposta sostitutiva pari a €10.000. Se andiamo all'interno del quadro RR, andiamo a fare un piccolo escursus e andiamo nella sezione degli artigiani, vedrete come il reddito diimpresa sarà pari ai €75.000, ovvero 65.000 + €10.000. Andiamo sempre avanti e andiamo a vedere un'altra gestione che riguarda i contributi nella gestione separata. Quindi andiamo nel contribuente 32006 e andiamo nel quadro RR. In corrispondenza dell'R12, che è un nuovo quadro, è un nuovo rigo, scusatemi, andiamo a ritrovare una serie di informazioni. Nella colonna 1 andiamo a riportare il totale dei contributi dovuti e che sono indicati nel rigo RR5, campo 15 e nella sezione 3 del rigo RR9. Poi andiamo a trovare il eh eh il rigo 2 dove vengono riportati i totali dei contributi a debito. Ehm abbiamo poi il rigo 3 per il riporto dei contributi a credito, i contributi a credito da portare in compensazione fino poi ad arrivare all'R12 campo 6 dove va a riportare praticamente il credito da anno precedente. Quindi, ehm, se a questo punto se voi notate all'interno di questa gestione notate che noi abbiamo comunque un importo, un contributo da versare pari a €2.160, a €160. Ma è anche vero che in questa singola casistica eh noi abbiamo comunque gestito contestualmente anche la gestione dei contributi previdenziali sportivi. Quindi vedete che per quanto riguarda la gestione dei contributi ehm riguardante gli sportivi, abbiamo un contributo a debito pari a €960. Quindi l'importo che noi andiamo a totalizzare lo andiamo a totalizzare logicamente anche nei contributi previdenziali professionisti dove troviamo 3120 e vedete che i 2023 che noi andiamo a riportare sono i 2023 che maturano in capo al professionista perché fino allo scorso anno gli sportivi non potevano andare a credito. Va bene? Andiamo sempre avanti con eh altre novità e a questo punto vi faccio vedere quelle novità che sono inerenti al quadro RA. Abbiamo parlato del fatto che fino al 2023 c'era una sorta di regime d'esenzione, ma poi successivamente nel 2024-2025 è subentrato un regime particolare per quanto riguarda un regime agevolato per i redditi domenicali ed agrari e in funzione di quelli che sono gli scaglioni i redditi concorrono a formare il reddito complessivo. Quindi abbiamo degli scaglioni che vanno da €10.000 fino a €10.000 con una percentuale pari a zero. Oltre €10.000 e fino a €15.000 con una percentuale del 50% oltre €15.000 con una percentuale del 100%. Quindi in prima battuta noi andiamo sempre all'interno del nostro del nostro dichiarante di una persona fisica. Andiamo nel contribuente 32.000 Andiamo all'interno del quadro RA e entriamo nella gestione del terreno. Scusatemi, confermo e vado nella gestione del terreno. Beh, in prima battuta noi abbiamo valorizzato il terreno andando a barrare questa casellina CD app. Ok? Se andiamo nella sezione dell'IRPEF, vedete che abbiamo anche implementato questa sezione, quindi abbiamo valorizzato il reddito agrario CDAP e il reddito domenicale CDAP, ma è anche vero che questi redditi che noi andiamo ad annotare a in questo momento non sono né imponibili e né sono imponibili perché fondamentalmente il programma va a fare un lavoro sugli scaglioni qui. Quindi il programma determina l'imponibilità in fase di conferma del quadro RA e fate caso che in questa fattispecie noi ci rendiamo conto che il reddito dominicale non IRPEF è di €1800, agrario non IRPEF è di €1700. Con un ultimissimo aggiornamento ehm mi sembra ci sia anche un'ulteriore annotazione, se non erro, nel quadro RN. dove vi fa vedere proprio una sorta di dicitura circa il limite di esenzione. È una novità proprio di qualche giorno fa, ehm, e che io poi non ho avuto modo di di approfondire. Ok, quindi a questo punto m eh vediamo che giustamente alla conferma del quadro R il programma va a fare un controllo sulla base degli scaglioni. Se noi invece andassimo a simulare un'altra casistica per un altro contribuente dove fondamentalmente ritroviamo una un reddito che è ricompreso tra i 10.000 e i €15.000 Andando sempre nel quadro RA e andandolo a confermare velocemente, vedete che la situazione cambia dove fondamentalmente il programma va a evidenziare la parte soggetta di IRPEF e la parte non soggetta ad IRPEF. Eh, di conseguenza eh andando nel quadro RN, fatemi fare questa prova perché è una cosa che non ho fatto, eh proprio in funzione dell'ultimo aggiornamento. Ah, ecco qua. Vedete che qui è proprio era l'aggiornamento di cui vi parlavo. Dichiarazione IAP, redditi da terreni esenti per €10.000. E qui hanno messo praticamente un mh dettaglio dei redditi fondiari dove io ho modo di capire l'eventuale dettaglio. Quindi questa è una novità che io fondamentalmente sto vedendo in diretta con voi perché non ho avuto modo di vederla. Vediamo ora l'altro caso e andiamo a vedere il reddito di terreni che è superiore a €15.000. Quindi andiamo sul 32003. Anche in questo caso, andando sempre nel quadro RA e andando poi a confermare, abbiamo praticamente questo tipo di calcolo che fondamentalmente poi è stato agevolato in funzione di questa implementazione dove ci rendiamo conto degli eventuali dettagli. Quindi abbiamo IST per €12.500 €500. E qui poi giustamente abbiamo l'eventuale dettaglio che ci potrebbe più o meno ehm dare una mano nel capire come la procedura va a fare i calcoli. Quindim un'altra un'altra novità che noi abbiamo visto proprio in apertura riguardava la produzione di vegetali e di conseguenza rimanendo sempre su questo contribuente ehm eh andiamo a vedere nello specifico quello che operativamente abbiamo fatto. In realtà abbia abbiamo accennato nel cappello introduttivo che i soggetti che effettuano produzione di vegetali utilizzano degli immobili che rientrano in un certo censimento catassale, che fanno parte di una categoria catassale del C1, C2, C3 e così via. devono comunque dichiarare l'immobile non più nel quadro degli immobili, ma bensì all'interno del quadro eh R, andando poi a disciplinare il tutto all'interno della colonna 1 con ehm indicando nella colonna 11 produzione di vegetali. Quindi che cosa andremo a fare in prima battuta? Il fabbricato di riferimento, ovvero quello che rientra nella casistica della produzione dei vegetali deve essere classificato come un fabbricato solo valido ai fini IMU e non IRPEF. Ok? Quindi va gestito in questo modo. Seconda cosa, poi all'interno del terreno, quindi il fabbricato non confluirà all'interno del quadro RB. Ma se vado all'interno dei terreni e vado a richiamare il terreno di riferimento, io avrò praticamente questa piccola casellina produzione di vegetali che a questo punto andrà a compilare automaticamente il campo come da modello ministeriale. Va bene? Ok, parliamo ora di un'altra novità. Le novità sono veramente tante e quindi le andiamo un attimino a sviscerare. Parliamo sempre del quadro RB e questa volta parliamo di cedolare secca. Allora, abbiamo visto che è stata rivista un po' la tassazione dei canoni derivanti da locazioni brevi, soprattutto in presenza di fabbricati che fondamentalmente hanno una locazione non superiore ai 30 giorni. e che eh poi devono anche andare essere soggette alla cedolare secca, mi sembra, dal secondo fabbricato fino al quarto. Quindi, andando un attimino a rivedere quella che è la norma, eh nel quadro RB, quindi abbiamo delle caselle sulla cedolare secca. Ricordate che noi fino all'anno scorso andavamo ad indicare la S o il flag sulla cedolare secca. Invece ad oggi nel modello ministeriale abbiamo tre scelte differenti. La prima scelta nel caso di locazione ordinaria con aliquota al 21 o al 10% se locato in alta densità e corrisponde alla vecchia cedolare secca del 21%. Per coloro che utilizzano eh che hanno gli utilizzi 3, 11, 4 e 14, invece abbiamo una cedolare sec, una cedolare del 10%. Nel caso di locazioni non superiori a 30 giorni, abbiamo una cedolare del 21 che la si può valorizzare solo se utilizzi 3 e 11 e nel caso di locazioni non superiori a 30 giorni abbiamo una locazione tassata al 26% che può essere valorizzata se gestiscono gli utilizzi 311. Il problema che noi ci siamo posti in realtà è il fatto che lo scorso anno potremmo non aver gestito correttamente il nuovo campo che forse abbiamo rilasciato. Quindi in realtà ci siamo preoccupati che in fase di conversione il programma andasse ad interpretare correttamente il valore della cedolare secca. Quindi se noi andiamo a prendere il contribuente 32.000 Andiamo a vedere le singole casistiche. Quindi, se andiamo all'interno dei fabbricati e andiamo nel fabbricato 1, questo fabbricato lo scorso anno è stato valorizzato con una cedolare secca al 21%. Il programma che cosa fa? alla conferma e quindi in presenza di un codice utilizzo 3. Andando a confermare vedete che il programma valorizza correttamente la cedolare come codice numero uno. Se andiamo a vedere un'altra casistica, quindi andiamo sempre nella stessa gestione dei fabbricati, ma andiamo a vedere questo fabbricato. In questo fabbricato noi abbiamo gestito l'utilizzo 8, abbiamo indicato il la cedolare al 10% e anche in questo caso, logicamente il programma alla conferma va ad interpretare correttamente la cedolare all'uno. Se invece andassimo a prendere ulteriori casistiche, come ad esempio quest'altro fabbricato, qui l'anno precedente è stato gestito come locato e con locazioni brevi. Il programma in questo caso va ad interpretare automaticamente il tipo di cedolare secca e a questo punto all'interno del quadro RB va a valorizzare il codice 3. Come eh il codice 3. Un'ulteriore novità che noi abbiamo introdotto sempre in base a quella che è la normativa è logicamente l'introduzione del CIN. L'introduzione del cin va gestita all'interno dell'anagrafica posizionandosi sul campo canone e utilizzando il tasto funzione shift f3 codice chin che io qui vado a valorizzare e che poi mi viene valorizzato all'interno del ehm all'interno del del modello ministeriale. Ok, andiamo a vedere ora le novità che riguardano logicamente il quadro RC e parliamo di trattamento integrativo. Andiamo all'interno del dichiarante. Allora, per quanto riguarda il trattamento integrativo, diciamo che la norma ha stabilito che il trattamento venga erogato a coloro che giustamente ehm innanzitutto prima del trattamento integrativo, scusatemi, si è parlato anche di una detrazione che è passata da €180 a €1955. Si è parlato comunque di questa detrazione, di questo trattamento integrativo a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a €15.000 e a condizione che l'imposta lorda sia di importo superiore alla detrazione di lavoro autonomo diminuita del 75%. Ora andiamo a vedere come funziona la procedura. Quindi andiamo all'interno del quadro RC, abbiamo un reddito di €8.200 e non abbiamo aderito al trattamento integrativo. Quindi, non avendo aderito al trattamento integrativo, entrando e non avendo un reddito superiore a €15.000, Se dovessimo andare all'interno del quadro RN, vediamo che abbiamo un'imposta lorda di 1886, abbiamo un totale di detrazioni di 1955 sempre poi con la diminuzione dei €75. E se andiamo all'interno dell RN43, il programma mi va a valorizzare il trattamento spettante e il trattamento riconosciuto. Se ora invece dovessimo parlare del bonus 13ª, quindi la decreto legge 113/2024 ha riconosciuto per l'anno diimposta un'indennità pari ai €100 che deve essere rapportata in base al periodo di lavoro che abbiano determinati requisiti reddituali e familiari. Quindi questa indennità viene ehm indicata all'interno del rigo RC14 e quindi sono stati aggiunti i campi che riguardano redditi di lavoro dipendente articolo 49, bonus erogato, restituzione dei bonus e i giorni di bonus. Andiamo a vedere la fattispecie. Quindi andiamo all'interno del quadro RC, andiamo a specificare un reddito pari a 15.000. Ok, andiamo in basso. Ok. E qui io ho la possibilità di andare a valorizzare reddito di lavoro dipendente pari a 15.000 fila e vedete che questi sono i campi come da modello ministeriale. A questo punto, se io dovessi confermare e dovessi ritornare nell RN43, anzi nell RN44, scusatemi, eh, vediamo un secondo soltanto, forse avrò fatto qualche cosa che non dovevo. Datemi 2 minuti perché sicuramente ci ho smanettato ieri. Ok, andiamo a pagina avanti. Ok, vedete che qui abbiamo poi un reddito e scusatemi, un reddito, abbiamo praticamente un riconoscimento del bonus spettante di €100. È anche vero che però tra le novità normative potrebbe sussistere anche il caso in cui io giustamente il bonus non sia spettante. Quindi, nel momento stesso in cui il bonus non è spettante, ci sono i requisiti per cui io debba andare a restituire il tutto, devo lavorare sempre all'interno della distinta e andando un attimo solo bello. Ok, andando sempre nel quadro di RC e andando in corrispondenza dell' RC14, posso andare a barrare questo check restituzione bonus per assenza di requisiti. Quindi, in questo caso, nell RN44 non dovrei avere nulla o dovrebbe essere compilato restituzioni bonus. Andiamo qui. RN44. Vabbè, c'è qualcosa che non mi sta funzionando e mi dovete perdonare per qualche per qualche imprevisto. Ehm, ok. Poi andiamo a vedere un altro tipo di eh di gestione che è quella delle erogazioni in natura. Quindi, per quanto riguarda l'erogazione in natura è stato predisposto il rigo RC17. Quindi, ehm, in questa sezione andiamo ad indicare il valore dei beni che sono stati ceduti e dei servizi prestati ai lavori dipendenti e anche le somme che sono state erogate o rimborsate ai lavor ai lavoratori dai datori di lavoro autonomo. Quindi all'interno di questa sezione è stato previsto anche questo campo. Andiamo all'interno sempre del quadro RC e sempre all'interno della distinta. Vedete che qui abbiamo i campi, ora ve li vado ad evidenziare. Ok, sono questi campi, scusate. Ok. E a questo punto ehm in questi campi vengono indicati i valori eh per poter andare a valorizzare poi la sezione eh la nuova sezione di cui vi parlavo. Andiamo a vedere ora la gestione del la gestione delle detrazioni di imposta e quindi il quadro RP. Andiamo nel contribuente 32003. Ok, andiamo all'interno del quadro RP. Allora, innanzitutto, dal punto di vista normativo, la detrazione ispettante per l'anno 2024 riguarda giustamente gli oneri per i quali è previsti la detraibilità per il 19%. fatta eccezione quelle che sono le spese sanitarie e si è parlato anche di questa norma che ha regolamentato anche erogazioni liberali in favore dei dei partiti politici e premi di assicurazioni per rischi ed eventi sismici. Quindi, fondamentalmente questo tipo di detrazione è stata rimodulata e fondamentalmente è stata ridotta a 260 per un reddito di riferimento superiore ai €50.000. A questo punto, se noi andiamo nel quadro RP, andiamo a compilare le varie sezioni, andiamo quindi nell'RP 17. Ok, qui ho indicato eh €1000. Andiamo anche nell'RP eh andiamo sempre nell RP 13, nel rigo 61 e 62. Ho compilato anche le erogazioni liberali a favore di bonus. Quindi in presenza di una casistica di questo tipo, se noi dovessimo andare all'interno del quadro RN e dovessimo andare dal tasso funzioni, prospetto, detrazioni, vedete come il programma va a calcolare le detrazioni, ma bensì rispetto alla franchigia. pari a €260. Quindi questa è l'altra novità di carattere operativo. Sempre all'interno di quelle che sono le spese e le detrazioni, andiamo sempre a riprendere il quadro RP e tra le novità andiamo a vedere il recupero edilizio dove in realtà la norma ha previsto che per tutti gli interventi effettuati nel 2024 la detrazione è applicabile non più al 90 ma bensì al 70%. Quindi anche in questa gestione, andando nel dettaglio, vedete che nel campo percentuale abbiamo giustamente previsto questo tipo di fattispecie laddove valorizziamo l'anno al 2024. Un'altra novità che riguarda è praticamente il fatto che il decreto legge decreto legge 39/2024 ha regolamentato il numero delle rate in cui è possibile suddividere il recupero delle spese sostenute a partire dall'imposta 2024. Quindi, ehm si parlava del fatto che queste detrazioni diventa ripartibile in 10 quote annuali di pari importo e a questo punto al posto praticamente delle quattro rate previste. Quindi, se noi andiamo a rivedere queste casistiche, quindi l'eliminazione delle barriere, vedete che abbiamo anche rivisto la rateizzazione e quindi che prevede praticamente le 10 rate. Se ci spostiamo ora nella sezione 3C, nella sezione 3C in realtà abbiamo è stata rivista la codifica, quindi le novità per il 2024 riguarda l'aliquota di detrazione che anche in questo caso si riduce dal 90 al 70%. E in corrispondenza dell'RP 56 abbiamo definito quelli che sono i nuovi codici, ovvero ricarica di veicoli superbonus, ricarica di veicoli superbonus unifamiliare e plurifamiliari. A questo punto, per identificare le suddette spese, ehm, abbiamo quindi ehm classificato qui in questo campo il la percentuale pari a tre. ve la evidenzio in modo tale che eh sono chiaro qui che viene poi rienzionata qui, quindi laddove ehm ci si trovi di fronte a questa casistica abbiamo valorizzato questo campo. anche per quanto riguarda poi questa fattispecie e quindi sempre la ricarica dei veicoli per super bonus di qui sopra, è stato rivisto praticamente la rateazione e quindi la rateazione diventa decennale anche in questo caso, entrando all'interno di questo dettaglio abbiamo una ratazione decennale, scusa, vediamo. Vabbè, questa non è Vediamo. Non è possibile andarla a vedere. Un attimo solo, vediamo se riesco. No. Ok, allora eh stiamo in conclusione, quindi andiamo a vedere la sezione numero 4 dove parliamo delle spese per interventi di risparmio energetico e superbonus. Anche in questo singolo contesto vedete già da schermata che a seguito di eh di una norma che ha regolamentato un po' tutte le sezioni del quadro RP inerente alle spese per interventi e quant'altro, abbiamo una riduzione del 70%. Quindi anche in questo caso, notate che ehm se andiamo sul su questo singolo campo, vedete che abbiamo la possibilità un attimo solo, di andare a valorizzare il campo di riferimento. Vediamo. Eccolo qui. Quindi in questo campo io ho praticamente la possibilità di andare qui nel campo percentuale ed è stato e è stato predisposto sempre il codice 2 e a seconda dell'anno di ehm sostenimento della spesa il programma lavora o al 90 o al 70%. Ok? Ok. un'altra novità che riguarda poi eh l'opzione eh 2023. Quindi questa opzione la ritroviamo anche nella sezione 3a e la ritroviamo in questa colonna. Ehm, questa opzione fondamentalmente, come abbiamo visto, è un'opzione che io vado a comunicare tramite la dichiarazione dei redditi, eh, in modo da dire che la spesa deve essere ripartita in 10 anni. tenete conto che se la spesa è pregressa ed è stata ratizzata in maniera diversa nella dichiarazione dell'anno precedente, sarà opportuno andare a fare una dichiarazione mh una dichiarazione integrativa. Quindi, se io dovessi andare all'interno di questa gestione, vedete che quando vado ad inserire una nuova spesa, quindi vado a cliccare e vado a fare una lookup in funzione dell'anno 2023, anche in questo caso abbiamo predisposto il campo relativo all'opzione 2023, laddove dovessi avvalermi di questa facoltà. In ultimo abbiamo la sezione 4, altre detazioni di imposta. Ok, usciamo da questa schermata. Andiamo proprio, ok, andiamo sulla sezione 4. Quindi per gli investimenti in startup il Rigo Rp80 come da modello ministeriale è stato predisposto e sono state inserite due nuove colonne. Quindi la colonna 5 dove va indicata la detrazione calcolata applicando l'ammontare dell'investimento per una percentuale del 30% e la colonna 5a dove praticamente va indicata la detrazione calcolata applicando ehm alla montare dell'investimento la percentuale del 50%. Quindi, eh in questo caso, eh abbiamo predisposto, vedete, queste righe del 50 e del 30% ed è praticamente una novità che abbiamo eh rivisto in funzione anche di quella che è la norma. Ehm Allora, io credo un attimo solo che interrompo la mia condivisione. Ok, attivo nuovamente la telecamera. Ok. Allora, io credo di aver detto tutto, quindi innanzitutto vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza. Gli argomenti sono stati tanti e il concordato preventivo ne ha fatte di ogni, tanto per per riderci su perché la campagna reddituale che ci aspetta sarà sicuramente ricca di novità. Spero di essere stato chiaro e spero che comunque m perdonatemi, il bello della diretta è che c'è sempre qualche qualche problemino. Se volete e io sono aperto a quelle che sono le vostre domande, sono a vostra disposizione, se ce ne sono, grazie. Logicamente abbiamo fatto un escursus di quelle che sono le tante novità. Qualche imprecisione me la perdonate perché è sempre il bello della diretta e se avete bisogno poi ci risentiamo a presto. Luca io provvedo a mandarti le slide dammi 5 minuti di tempo. Va bene, va bene, Gianfanco, grazie. Grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di stare qui con noi. Eh sì, un corso molto impegnativo quest'anno, dai. Sì, sì. Ehm sì, è vero, molto impegnativo perché gli argomenti sono stati tanti e soprattutto devi mantenere il filologico tra un argomento ad un altro. Un argomento un altro. Sì, capito? Diciamo diciamo che l'Agenzia delle Entrate ci fa penare. Ecco, solo. Grazie di nuovo. Grazie a tutti. Allora, vi mando le slide tra 2 minuti. Ok, grazie ancora. Buona serata a tutti e grazie ancora. Ciao, buona giornata. Ciao.