Pubblicità del Processo: Fondamentale nel processo penale.
Obbligo di Procedere: Articolo 112 della Costituzione italiana stabilisce che il pubblico ministero (PM) deve procedere se ha notizia di un reato.
Parti Coinvolte
Pubblico Ministero (PM): Rappresenta l'accusa e avvia l'azione contro il presunto colpevole.
Accusato: Persona accusata del reato.
Avvocato della Difesa: Diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. È disponibile il gratuito patrocinio per chi non può permettersi un avvocato.
Giudice: Può essere un giudice di pace, di tribunale o di corte d'assise, a seconda della gravità del reato.
Svolgimento del Processo Penale
Indagine Preliminare: Iniziata dal PM attraverso la polizia giudiziaria sotto il controllo del giudice per le indagini preliminari (GIP).
Informazione di Garanzia: Gli indagati vengono informati dell'indagine.
Decisione del PM: Al termine delle indagini, il PM può:
Chiedere l'archiviazione se non ci sono elementi sufficienti per procedere.
Richiedere il rinvio a giudizio, trasformando l'indagato in imputato.
Processo Vero e Proprio
Dibattimento: Durante il dibattimento, le parti si confrontano con il giudice.
Gradi di Giudizio:
Primo Grado: Esaminato il caso e emessa sentenza di condanna o assoluzione.
Secondo Grado (Appello): Esaminato da un giudice diverso, con possibilità di ricorso.
Terzo Grado: Corte di Cassazione, giudizio di legittimità, non riesamina fatti e prove.
Tipologia di Giudice
Giudice di Pace: Per reati di minore entità.
Tribunale: Per reati di entità intermedia.
Corte d’Assise: Per reati più gravi.
Corte d’Assise d’Appello: Giudica in secondo grado per i reati gravi.
Corte di Appello: Giudice di secondo grado per altri casi.