Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Qual è la differenza fra questi tre maledetti istituti che fa tanto paura agli studenti di giurisprudenza che ogni volta che ci sono gli esami puntualmente ci troviamo domande di questo tipo sui nostri profili? Oggi infatti una studentessa ci ha posto proprio questa domanda e rispondiamo alla stessa con la collega Rosita Damiani. Nel frattempo però ti ricordo di iscriverti al nostro canale di cliccare sulla campanella, di attivare la campanella per poter vedere video di questo tipo e riceverne la notifica. Infatti facciamo video sia sui singoli istituti che sul metodo di studio specifico per la giurisprudenza.
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Allora, innanzitutto bisogna fare una distinzione relativamente ai tipi di soggetti che possono essere dichiarati interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno. Quindi possiamo dire che i soggetti che possono essere interdetti devono presentare come requisito un'infermità mentale grave ed abituale, Oltre che attuale, attuale fa riferimento al fatto che bisogna che questo stato di infermità sia presente nel momento in cui viene appunto fatta la stanza giudice e il giudice farà le sue verifiche per vedere effettivamente se ci sono questi requisiti. Infermità mentale grave ed abituale significa che il soggetto non deve essere in grado di provvedere a se stesso, quindi non può compiere atti né di ordinaria né di straordinaria amministrazione e questo compete il soggetto interdetto.
Per quanto riguarda l'inabilitato invece, questa infermità mentale deve essere presente ma non deve essere... grave. Deve essere soltanto abituale e ovviamente attuale sempre perché è presente al momento della visita e quindi dell'indagine da parte del giudice.
Che cosa si intende per soggetto con infermità mentale non grave? Non grave significa un soggetto che è in grado di compiere atti di ordinare amministrazione, quindi per essere più concreti un soggetto inabilitato può essere dichiarato quando è un soggetto che fa abuso di sostanze stupefacenti in maniera abituale di sostanze alcoliche sempre in maniera abituale, coloro che sono in grado di apportare dei pregiudizi economici a se stessi e alla propria famiglia per questi vizi, tra virgolette come li chiamiamo noi, oppure soggetti che sono affetti da cecità o sordomudismo dalla nascita o dalla prima infanzia, perché questo comporta una parziale incapacità a provvedere a determinati atti, appunto quelli di straordinaria amministrazione. Questo quando vai con l'estate curata bene quindi non sono stati assistiti bene durante il percorso di crescita.
Proprio perché essendo dalla nascita non sono stati in grado di avere una cognizione, anche se temporanea, di come si svolgono determinate attività, cosa che invece soggetti che sono stati colpiti da queste malattie in tardità magari hanno avuto un'esperienza e quindi possono pure magari avere una misura un po' più lieve come quella dell'amministratore di sostegno se fosse necessario. Per quanto riguarda invece dei soggetti che possono beneficiare di amministrazione, di sostegno sono coloro che presentano uno stato di infermità molto più lieve. Si tratta di menomazioni fisiche, psichiche, ad esempio soggetti affetti da sindrome di Down, che hanno degli handicap, soggetti magari persone anziane affette da Alzheimer. Si tratta di quei soggetti le cui incapacità sono un po' più circoscritte. Quando il giudice emetterà il degredo che nominerà l'amministratore di sostegno e andrà anche a specificare le attività.
le attività che dovrà svolgere, proprio perché sono dei provvedimenti un po' più ad hoc, cioè fatti su persona, quindi vanno a definire tutto ciò che il soggetto può fare e non può fare e per quello che non può fare interviene l'amministratore di sostegno. E a sostegno di questi soggetti abbiamo appunto l'interdizione, dove il giudice andrà a nominare un tutore, quindi a sostegno dell'interdetto avremo l'istituto della tutela. Per l'inabilitato avremo la curatela, dove il giudice andrà a nominare un curatore.
Per l'amministrazione di sostegno avremo l'amministratore di sostegno. Un'ulteriore differenza sta nelle attività che dovranno svolgere curatore, tutore e amministratore di sostegno perché abbiamo detto che l'interdetto è incapace di provvedere sia atti di ordinaria e straordinaria amministrazione quindi è totalmente incapace, quindi non ha capacità di agire. In questo caso il tutore compierà atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e sarà anche il suo rappresentante.
e Il curatore invece compirà soltanto atti di straordinaria amministrazione e il suo compito sarà soltanto quello di assistere, non di rappresentare il soggetto inabilitato. Infine l'amministratore di sostegno, come abbiamo detto, il giudice valuterà tutte le le attività che dovrà svolgere a sostegno appunto del beneficiario. Altra differenza sostanziaria sta nei provvedimenti che il giudice andrà ad emanare. Per quanto riguarda la dichiarazione di interdizione di inabilitazione avremo due provvedimenti, quella dei provvedimenti di una sentenza dove il giudice andrà a dichiarare il soggetto interdetto o inabilitato accompagnato da un decreto di nomina del tutore o di nomina del curatore. Questi provvedimenti verranno trasferiti a cura del cancelliere al comune perché dovranno essere poi annotati all'atto di nascita del soggetto per motivi di pubblicità.
Per quanto riguarda l'amministrazione di sostegno riceveremo un solo provvedimento che è un decreto che ha le caratteristiche di un decreto motivato immediatamente. immediatamente esecutivo. Questo che cosa significa? Che essendo appunto un unico provvedimento il decreto di solito non è necessariamente motivato, però in questo caso essendo un unico provvedimento deve anche giustificare perché quel soggetto deve beneficiare di questo istituto, nominerà in questo stesso provvedimento l'amministratore e diventa immediatamente esecutivo proprio perché l'amministrazione di sostegno in teoria è l'istituto un po' più rapido. Quindi l'amministrazione di sostegno possiamo definirla come un abito su misura, quello che ti fa un sacco altro che trocucci addosso, proprio perché l'amministrazione di sostegno è un istituto un po' diverso, più particolare, che tiene conto, come dicevi tu, di capacità ridotte, di menomazioni che non rendono la persona totalmente incapace, ma lo limitano in alcune attività.
Un caso particolare è quello di cui sono occupate le sezioni unite nel 2019, in particolare la Corte di Cassazione ha affrontato la questione sottoposta alla stessa da un testimo a Elige il quale voleva essere assistito dalla moglie, quindi dominata la moglie amministratrice di sostegno, per rifiutare delle terapie salvavita, nell'ipotesi in cui si fosse trovato in uno stato di incapacità. In realtà sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello avevano rigettato questa possibilità e lui si vide costretto a fare ricorso alla Corte di Cassazione. Il Tribunale di primo grado e la Corte d'Appello avevano condiviso l'idea che l'amministrazione di sostegno non potesse... andare a disciplinare un'ipotesi di questo tipo, cioè non si poteva riconoscere l'amministrazione di sostegno per rifiutare una terapia salvavita, perché esulava dall'amministrazione di sostegno.
In realtà la Corte di Cassazione ha detto che non è assolutamente vero, che l'amministrazione di sostegno può essere riconosciuta quando ci troviamo di fronte ad una persona gravemente malata. La Corte di Cassazione sottolineava che la Corte di Appello non aveva tenuto conto del fatto che ci trovavamo di fronte a una persona che veniva sottoposta a sciocchi emofilantici e quindi praticamente perdeva la sua coscienza, la sua capacità di eventualmente rifiutare dei trattamenti medici e siccome si ripetevano spesso questi episodi bisognava tenere in debita considerazione questa particolare e peculiare situazione. e poi la corte di Cassazione sottolineava che una persona La persona può legittimamente chiedere di essere assistito da un amministratore di sostegno ora per allora, cioè quando è capace, per quando si troverà in un eventuale stato di incapacità e può inoltre dare direttive all'amministratore di sostegno in merito alla possibilità di rifiutare il trattamento di salvavita. Nel caso di specie il trattamento salvo a vita è la trasfusione di sangue perché come sappiamo gli estimati di Geo rifiutano le trasfusioni di sangue ed è espressione della... Diritto di autodeterminazione ma anche la libertà di religione perché per loro essere sottoposti a una trasfusione significa violare un precetto religioso fondamentale e pertanto si andrebbe a violare quella che è la dignità dell'essere umano.
Grazie. Quindi la Corte di Cassazione ha chiarito che l'amministrazione di sostegno può essere concessa anche solo per rifiutare il trattamento salvavita. Abbiamo risposto a questa domanda e ti ricordiamo che se vuoi studiare con noi c'è il nostro corso diritto privato è divertente, nel frattempo scrivici nei commenti tutte le altre domande a cui vuoi che noi rispondiamo. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo del tuo esame o per eventuali concorsi che stai facendo e ci vediamo sul pianeta del diritto divertente.