Storia e Concetti del Diritto Romano

Sep 12, 2024

Lezione 1: Il Diritto Romano e le sue Fasi

Introduzione al Diritto Romano

  • Il diritto romano è esistito a Roma dal 754/753 a.C. fino al 565 d.C. (morte di Giustiniano).
  • Terminologia:
    • Ius: norma giuridica (es. ius civile) e potere soggettivo (ius utendi).
    • Ignoria: ciò che avviene contro il diritto.
    • Lex: deliberazione proposta dal magistrato e votata dai comizi.

Distinzione tra Ius e Lex

  • Ius comprende norme religiose e consuetudinarie; Lex corregge applicazioni non conformi alla coscienza sociale.
  • In età imperiale, Lex diventa l'unica fonte del diritto collegata alla volontà dell'imperatore.

Fasi della Storia di Roma

  1. Periodo Arcaico (fino al 367 a.C.)

    • Emanazione delle Leges Licinie Sextie e figura del praetor urbanus.
    • Civitas Quiritaria: aggregazione delle tribù (Ramnes, Tities, Luceres).
    • Assemblea dei Patres (Senato) e rex vitalizio.
    • Ordinamento giuridico basato su accordi federativi, deliberazioni (leges) e consuetudini (mores maiorum).
    • Fine causata dalla Rivoluzione Plebea.
  2. Periodo Preclassico (367 a.C. - 27 a.C.)

    • Nascita della Repubblica, con organismi fondamentali: magistrature, assemblee popolari e Senato.
    • Espansione romana nel Mediterraneo e trasformazione da società agricola a mercantile.
    • Nuove figure giuridizionali: praetor urbanus e praetor peregrinus.
  3. Periodo Classico (27 a.C. - 284 d.C.)

    • Principato: potere protettivo del Princeps.
    • Nuove fonti del diritto: constituziones (edicta, mandata, responsa, decreta).
  4. Periodo Post-Classico (284 d.C. - 565 d.C.)

    • Monarchia assoluta o dominato: la volontà del principe diventa fonte unica del diritto.
    • Sostituzione del cristianesimo al paganesimo.
    • Leggi romano-barbariche e compilazione di leggi speciali (Codex Gregorianus, Codex Hermogenianus).
    • Impero di Giustiniano (527-565): unità dell'impero Oriente e Occidente e raccolta di Iura e leges.
    • Corpus Iuris Civilis: complesso dell'opera legislativa giustinianea dal XII secolo.