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Storia e Concetti del Diritto Romano

Lezione numero 1. Il diritto romano e le fasi del suo svolgimento. Il diritto romano è il diritto che ebbe vita in Roma dal momento della fondazione di Roma, 754 o 753 a.C., fino alla morte di Giustiniano avvenuta nel 565 d.C. Il termine ius veniva utilizzato sia in senso obiettivo, come norma giuridica, ad esempio ius civile, sia in senso soggettivo, cioè come facoltà o potere concesso al singolo di agire in base alla norma, cosiddetto ius utendi. Poteva indicare anche una situazione giuridica, come l'ha successo in ius, ed anche il luogo dove il magistrato amministrava la giustizia, cosiddetta vocazio in ius.

Il termine contrapposso a contrapposto a ius, era ignoria, cioè tutto ciò che succedeva contro il diritto. Il concetto di ius comprendeva anche le norme di carattere religioso e consuetudinario, ed era distinto da quello di lex, cioè dalla deliberazione proposta dal magistrato e votata dai comizi popolari, la quale interveniva eccezionalmente per correggere un'applicazione dello ius non più conforme alla coscienza sociale. In età imperiale, quando la Lex divenne l'unica fonte del diritto, acquistando efficacia dalla volontà dell'imperatore, Ius e Lex non furono più termini contrapposti, ma si posero in relazione tra di loro. La Lex era la fonte e lo Ius il prodotto. La storia di Roma si ripartisce in quattro fasi.

Il periodo arcaico, che va dalla fondazione, all'emanazione delle legges licinie sextie e alla creazione della figura del praetor urbanus, 367 a.C. Vi è poi il periodo preclassico, che corrisponde a quello della res publica romano nazionale, 367 a.C., e che si concluse nel 27 a.C., anno in cui Ottaviano Augusto venne proclamato princeps romanorum e augustus dal senato. Il periodo classico corrisponde a quello della res pubblica romano universale, che va dal 27 a.C. al 284 d.C., anno in cui vi fu l'ascesa al potere di Diocleziano.

Infine, il periodo post-classico, che corrisponde a quello dell'assolutismo imperiale, che va dal 284 d.C. al 565 d.C., anno in cui morì l'imperatore Giustiniano. Il periodo arcaico corrisponde a quello della Civitas Quiritaria, la quale esorse dalla progressiva aggregazione delle tre tribù insediate sulle rive del Tevere intorno al colle del Quirinale e del cosiddetto Septimontium, Palatino, Esquilino e Celio, quella dei Ramnes, dei Tities e dei Luceres. Queste tribù sostituivano l'unione di minori raggruppamenti politico-parentali, leggentes, che a loro volta derivavano dalle famiglie.

La civitas quiritaria trovò la sua massima espressione nell'Assemblea dei Patres, successivamente denominata Senatus, che eleggeva un rex vitalizio, vero capo politico e religioso della civitas. L'ordinamento giuridico della Civitas si fondava su accordi federatizi o federa, intervenuti tra i capi delle gentes appartenenti alle tre tribù all'atto dell'aggregazione, le deliberazioni o leges proclamate davanti ai comizia, cioè alle assemblee popolari, mores maiorum, cioè dalle consuetudini che regolavano la pacifica convivenza tra le famiglie. La fine della Civitas Quiritaria fu causata dalla Rivoluzione Plebea, vittima degli abusi della classe dei patrizi che terminò con l'emanazione delle Leges Licine Sextie, le quali affidarono il comando dello Stato a due Praetores Consules, uno dei quali poteva provenire anche dalla Plebe.

In questo periodo si afferma un nuovo sistema giuridico definito ius Legittimum Vetus. il cui nucleo fu costituito dalle leggi delle dodici tavole, che fissavano in modo definitivo e per iscritto i principi fondamentali dell'Ius Quirizium. Il periodo ricompreso fra il 367 a.C.

e il 27 a.C. è denominato periodo preclassico o repubblicano, caratterizzato cioè dalla nascita della Repubblica. Essa era caratterizzata dai seguenti organismi fondamentali, le magistrature, cioè uffici muniti di potere direttivo e talvolta anche civile e militare.

Le assemblee popolari, che leggevano i magistrati, il Senato, avente funzione consultiva nei confronti dei magistrati e di cui i pareri erano denominati Senato sconsulta. Questi pareri potevano avere tre finalità. Respondere, cioè dare un risponso su una determinata questione, pratica o anche teorica, cosiddetta questio. Agere, cioè impostare una causa. Cavere, cioè fornire lo schema, la formula di un contratto difficile da stipulare.

A partire dalla Seconda Guerra Punica, 218-201 a.C., ebbe inizio l'espansione romana nel Mediterraneo. Essa comportò la trasformazione della società romana da agricola a mercantile. Conseguenza di tale evoluzione socio-economica fu la trasformazione dell'ordinamento giuridico romano, cui contribuì l'attività delle due nuove figure giurisdizionali del pretore urbano e soprattutto del pretore peregrino.

Il pretor urbanus emanava ogni anno, all'atto della sua entrata in carica, un edictum. con il quale indicava i criteri cui si sarebbe attenuto nell'amministrazione della città. Il pretore non poteva abrogare le norme del ius civile, ma in forza dell'imperium di cui era titolare, poteva regolare ciascun caso concreto in modo differente, qualora l'applicazione dello ius civile avesse condotto a risultati reputati iniqui dalla società.

Nel 242 a.C., con l'espansione dei traffici fuori dalla città, venne istituita la figura del praetor peregrinus, un magistrato avente il compito di risolvere le questioni tra romani e stranieri o tra stranieri che si trovassero a Roma creando la regola di giudizio da adattare al caso concreto. Ciò in quanto a queste liti non era possibile applicare il diritto romano di pertinenza esclusiva dei romani. Il periodo classico, che va dal I secolo a.C. alla fine del III secolo d.C., corrisponde a quello del Principatus, in cui al di sopra della res pubblica si ergeva il potere protettivo del Princeps.

Egli era supremo moderatore della cosa pubblica, titolare di due poteri, la tribunicia potestas, cioè il potere di intercessio contro tutti gli atti dei magistrati repubblicani, il cosiddetto imperium proconsulare maius et infinitum, consistente nel supremo potere militare. In forza dell'intervento diretto del princeps, nella direzione della vita giuridica, si va affermando una nuova fonte del diritto, cioè le constituziones, che si distinguevano in edicta, enuncianti i criteri direttivi cui dovevano attenersi i magistrati delle province, mandata, cioè istruzioni impartite dal principe ai funzionari amministrativi, da lui direttamente dipendenti, circa il modo di svolgere la loro attività, irrescripta, cioè i responsi del principe sulle questioni pratiche sottoposte alla sua cognizione, i decreta, cioè vere e proprie sentenze inappellabili emanate dal principe senza il rispetto delle forme di procedura ordinaria. Il periodo postclassico del diritto romano, che si colloca tra l'impero di Diocleziano 284 d.C. e l'ascesa di Giustiniano I 527 d.C., vede l'affermazione della monarchia assoluta o dominato con considerazione dello Stato come dominio assoluto dell'imperatore. Ciò determinò la definitiva affermazione della volontà del principe come fonte unica del diritto.

Ma vi furono anche altri fattori che contribuirono a stravolgere il diritto romano, cioè la sostituzione del cristianesimo al paganesimo che portò all'abolizione della schiavitù. alla limitazione del divorzio, alla diversa concezione della proprietà privata, eccetera, il venir meno della classe senatoria, il sovrapporsi dei cosiddetti barbari alla popolazione dell'impero e alla civiltà romana, il trasferimento in oriente del centro dell'impero, cioè Bisanzio, rifondata dall'imperatore Costantino nel 330 d.C. con il nome di Costantinopoli, l'involuzione dello spirito giuridico con l'emersione di un approccio bizantinista che, al posto di centrare subito le questioni, si perdeva in dotte e sterili dissertazioni prive di pratico contenuto. Nel periodo di transizione tra Principato ed Impero furono redatte due raccolte di leggi speciali, il Codex Gregorianus, costituito da riscritti di Adriano Diocleziano. e destinato alla pratica civile, ed il Codex Hermogenianus, una sorta di ampliamento ed aggiornamento al Codex Gregorianus.

Accanto a queste leggi si ponevano le cosiddette leggi romano-barbariche, tra cui vanno menzionati il Codex Eurici, pubblicato nel 476 d.C. dal re dei Visigoti Eurico, successore di Teodorico I. Eledictum Theodorici, emanato in Italia tra i primi anni del VI secolo e il 524 da Teodorico II, re dei Visigoti della Gallia. L'impero di Giustiniano I, 527-565, riuscì ad attuare l'unità dell'impero, riunendo sotto il suo dominio Oriente ed Occidente.

Anche Giustiniano mirò alla raccolta di Iura. cioè i frammenti di opere dei giuristi classici e di leges, cioè le costituzioni imperiali. Il complesso dell'opera legislativa giustinianea è stato chiamato a partire dal XII secolo corpus iuris civilis.