Ciao a tutti, oggi parleremo di procedura penale. Introduzione. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le relative campanelline. Buon ripasso.
Generalità. Il diritto processuale penale consiste in un sistema organico ed armonico di norme generali ed astratte, il cosiddetto corpus iuris, che regolano le forme degli atti. che nei singoli e concreti procedimenti possono o debbono essere compiuti dai soggetti, pubblici e privati, che in essi intervengono. Diversi tipi di processo penale, sistema inquisitorio e sistema accusatorio. I sistemi processuali che hanno caratterizzato il processo penale nelle diverse epoche storiche si possono ricondurre a due modelli fondamentali, il sistema inquisitorio e il sistema accusatorio.
Il cosiddetto sistema inquisitorio è un sistema che si chiama sistema inquisitorio è un processo essenzialmente scritto e segreto, in cui manca qualsiasi forma di contraddittorio con l'imputato. Esso è dominato dalla figura del giudice, che presiede sia all'istruzione che al giudizio, cioè sia alla raccolta sia alla valutazione delle prove. La presenza del giudice conferisce netto privilegio all'accusa, che può raccogliere tutte le prove e riversarle nel dibattimento. Caratteristica principale è la presunzione di colpevolezza, dal momento che è sufficiente l'inizio della dinamica giudiziaria per trasformare l'imputato in un potenziale colpevole. Il cosiddetto sistema accusatorio è un processo di parti dove accusa e difesa si fronteggiano su posizioni contrapposte, ma di parità, ed in cui il giudice svolge la funzione di arbitro super partes, col compito di valutare gli elementi pro e contro l'imputato, decidendo sulla sua colpevolezza.
Questo tipo di processo è caratterizzato dalla oralità e pubblicità del giudizio, che non viene preceduto da una fase istruttoria, in quanto l'accusa e la difesa raccolgono ciascuno per suo conto gli elementi che poi produrranno in giudizio, perché il giudice possa valutarli e in base ad essi decidere. Caratteristica principale di tale regime è la presunzione di non colpevolezza, in base alla quale l'indagato è considerato innocente fino alla decisione che ne accerti il contrario. Va detto che nessun sistema è nel concreto totalmente inquisitorio o accusatorio.
Differenze Nel rito inquisitorio, il giudice istruttore svolge personalmente le indagini più complesse e a lui fanno capo la ricerca, l'acquisizione e la valutazione delle prove. Nel rito accusatorio le indagini sono svolte dal PM e dall'APG, spettando al giudice solo il compito di giudicare. Nel rito inquisitorio la Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero raccolgono le prove nel corso delle indagini, senza contraddittorio tra le parti. Nel rito accusatorio le prove si raccolgono nella dialettica del dibattimento e non sono utilizzabili le dichiarazioni e gli accertamenti, salvo eccezioni, raccolti nel corso delle investigazioni. Ad esempio, se un teste ha dichiarato nelle indagini di aver riconosciuto il rapinatore e non ripete ciò in dibattimento, non si forma la prova per giungere alla condanna.
In ciò consiste il principio di oralità. Nel rito accusatorio la parità tra accusa e difesa è notevolmente accentuata anche nella fase delle indagini, dove il difensore ha la possibilità di svolgere investigazioni difensive. Diritto e norma processuale penale. Il diritto processuale penale è costituito dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano l'applicazione della sanzione penale o della misura di sicurezza.
Le norme processuali sono dirette all'accertamento del reato e all'inflizione della pena, all'accertamento della pericolosità sociale e all'applicazione della misura di sicurezza, all'accertamento di responsabilità civili connesse al reato e all'applicazione delle conseguenti sanzioni, all'esecuzione dei provvedimenti. Le fonti. Sono fonti del diritto processuale penale le norme costituzionali che tutelano diritti e libertà fondamentali, la legge in senso formale, i decreti legislativi ed i decreti legge, i regolamenti, i bandi militari in tempo di guerra, atti e convenzioni internazionali. la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, il mandato d'arresto europeo. Non sono invece fonti la consuetudine e la prassi giudiziaria.
Efficacia del diritto processuale. I limiti di efficacia della norma processuale penale sono di tre specie. A.
Limiti di efficacia relativi ai soggetti. B. Limiti di efficacia nello spazio. E C. Limiti di efficacia nel tempo. Analizziamoli.
Limiti di efficacia relativi ai soggetti. La legge processuale penale non si applica nei confronti di determinati soggetti, quali pontefice, capi di stati esteri, capi di governo, ministri e altri rappresentanti di stati stranieri, agenti diplomatici esteri, militari appartenenti alle truppe NATO, membri del Parlamento italiano, che non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ex articolo 68 della Costituzione, e Presidente della Repubblica, che non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, ex articolo 90 della Costituzione, reati per i quali è competente a processarlo la Corte Costituzionale, su iniziativa delle Camere, a seguito del procedimento di messa in stato di accusa. Limiti di efficacia nello spazio. L'efficacia della legge processuale penale è limitata dalla regola della territorialità, per cui essa, in quanto legge dello Stato italiano, si applica solo ed unicamente sul territorio dello Stato.
Le navi e gli aerei italiani, ovunque si trovino, sono considerati territorio italiano, salvo che, in base al diritto internazionale, siano soggetti ad una legge straniera. Limiti di efficacia nel tempo. La legge processuale penale entra in vigore a seguito della sua promulgazione nel termine fissato dalla legge, di solito 15 giorni dopo la sua pubblicazione.
Essa resta in vigore finché non venga abrogata da una legge successiva e finché non sia dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale. È principio generale che la norma processuale penale non sia retroattiva, neppure se più favorevole all'imputato, a differenza della norma penale sostanziale. Lo schema del procedimento penale Il processo penale è tradizionalmente definito come una concatenazione di atti compiuti da determinati soggetti che tendenzialmente conducono all'atto finale rappresentato dalla sentenza.
Questa catena di atti normalmente inizia con la notizia di reato e si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza irrevocabile e con la successiva esecuzione della sentenza definitiva. La nozione di processo e di procedimento spesso sono sovrapposte e nella prassi utilizzate come sinonimo. In realtà occorre distinguere. Procedimento in senso stretto è costituito dagli atti che precedono l'esercizio di relazione penale e processo abbraccia tutti gli atti compiuti successivamente all'esercizio di relazione penale.
Lo spartiacque è quindi rappresentato dall'esercizio di relazione penale, il quale permette di scindere ulteriormente la serie di atti in fasi. La fase delle indagini preliminari coincide con il procedimento in senso stretto. e precede l'azione penale, mentre le fasi processuali, che prendono avvio con l'esercizio di relazione penale, sono rappresentate dall'udienza preliminare e dal giudizio. Con riferimento alla fase del giudizio si possono specificare i gradi del processo, quindi dibattimento in primo grado, giudizio di appello e di cassazione. Secondo lo schema ordinario previsto dal codice, l'iter del procedimento penale è il seguente.
Fase delle indagini preliminari, svolte dalla Polizia Giudiziaria. sotto la direzione del PM o da quest'ultimo personalmente. In questa fase viene acquisita la notizia criminis, l'assunzione delle fonti di prova, l'eventuale adozione di misure cautelari personali o reali. Fase di chiusura delle indagini preliminari, con richiesta al giudice di archiviazione del procedimento o di rinvio a giudizio dell'imputato.
Eventuale celebrazione dell'udienza preliminare. che può concludersi con il proscioglimento dell'imputato o il suo rinvio a giudizio dibattimentale, celebrazione del dibattimento di primo grado, all'esito del quale l'imputato sarà assolto o condannato. Il dibattimento però non è l'unico modo attraverso cui si conclude il primo grado, già che il codice prevede una serie di procedimenti alternativi ispirati ad esigenze di economia processuale, ad esempio rito abbreviato, patteggiamento, quindi applicazione della pena su richieste delle parti, decreto penale di condanna, messa alla prova e oblazione, impugnazioni, ad esempio l'appello e ricorso per cassazione. Per oggi è tutto.