Ho diviso la cosa in relazione agli attori di queste condotte, la responsabilità dell'autore della condotta, chiamiamolo cyberbull, la responsabilità dei suoi genitori, la responsabilità dei docenti della scuola che unificheremo. Chi ha frequentato il master sa che l'azione dell'operatore della scuola è azione dell'amministrazione scolastica, quindi sotto questo profilo la condotta della singola persona fisica, commissiva o omissiva che sia, diventa azione. dell'amministrazione scolastica, ma questo lo vedremo in fondo. Vediamo la responsabilità dell'autore, la responsabilità penale se è, oppure è anche o solo, potenzialmente però, una responsabilità disciplinare.
Un aspetto che non viene considerato spesso è che il minore può essere autore di reato, il minore può essere autore di reato anche sotto l'età dell'imputabilità. L'imputabilità è a 14 anni, a 14 anni l'ordinamento riconosce una potenziale capacità di comprendere il disvalore penale di un fatto previsto come reato, rimettendo poi al giudice penale, al tribunale dei minorenni, la concreta valutazione dell'esistenza in concreto di questa capacità o meno. Ma non è vero il contrario, non è vero che al di sotto dei 18 anni il minore non sia un fatto previsto.
Non posso commettere reati, certo non è imputabile, non può subire un processo penale, una sanzione penale, eccetera, ma può essere autore di reati. Tuttavia l'ordinamento prevede una possibile risposta, la mette in mano al Tribunale dei minorenni, ovviamente con tutto l'entourage che lavora intorno al Tribunale dei minorenni, i servizi sociali e così via, la mette in mano e la mette in mano con una competenza di tipo amministrativo che si rivolge, termine antico, la legge è vecchia. ai minori irregolari nella condotta o nel carattere. Questo però significa che sia che il minore abbia meno di 14 anni, sia che ne abbia di più, l'attenzione dell'operatore scolastico verso la qualificazione in termini di reato o no della condotta non è diversa e non deve essere diversa.
L'ultimo punto ricorda l'obbligo di denuncia, perché dopo aver avuto l'idea che un comportamento è un reato, Il pubblico ufficiale, e il dirigente scolastico lo è, ha l'obbligo giuridico di fare la denuncia. Questo obbligo è così forte nell'ordinamento che la legge costruisce un reato per la sua omissione. Il pubblico ufficiale che ometta di presentare la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, la questione si complica, perché non solo bisogna riconoscere i reati, ma bisogna anche saper distinguere quelli perseguibili a querella da quelli perseguibili d'ufficio. Grazie.
E quindi, come dire, sempre più difficile, tuttavia la mancata denuncia di un reato perseguibile d'ufficio da parte del pubblico ufficiale è reato per il pubblico ufficiale. Qualcun altro che avesse ad accorgersene sarà a sua volta obbligato a fare la denuncia per omissione di denuncia, perché questo è un reato perseguibile d'ufficio. C'è addirittura un aggravante che è stato introdotto all'elenco contenuto nel codice penale delle aggravanti che vedete. cerca di recuperare la sensibilità, lo dico come gli obiettivi sensibili della NASA, la sensibilità dell'istituzione scolastica e della collettività scolastica rispetto agli eventi che conducono ad un aggravamento delle reazioni dell'ordinamento, un bilanciamento di interessi. Adesso qui iniziamo con una serie di reati, il lavoro della fattispecie è in parte tratto dalle cose che abbiamo sentito dalla… Dottoressa Torretta in parte no, però sotto ci sono i reati, nell'area della documentazione della banca dati del contenzioso della scuola, a cui hanno accesso i dirigenti scolastici, c'è un documento, un articolo che è citato in coda alle diapositive, relativo allo statuto penale della scuola, che aiuta a riconoscere i reati.
anche al di là di questa rappresentazione, quindi c'è un tentativo di semplificare la vita agli operatori della scuola elencando non tutto il codice penale, tutte le leggi penali, ma scegliendo da fiore solo quelle fatti specie che possono interseguire la vita degli operatori della scuola. la vita della scuola, tra cui appunto queste, anzi qualcuna di queste non c'è e la aggiungerò. Quindi questi aspetti adesso li vediamo velocemente perché non voglio tirarla poco lunga, ma se leggete i fatti, insomma, accadono molto spesso.
Vedete anche il tipo di bene della vita protetto e quindi ringrazio la professoressa Anini di avermi fatto riflettere sul tipo di bene della vita che la norma penale ha. di cui la norma penale è appresidio. Quindi l'ordine pubblico piuttosto che non la fede pubblica o l'onore o la libertà, la libertà morale, la libertà individuale, quindi tutta una serie di beni che sono beni vicini a tutti noi, quindi forse riusciamo a vedere meglio il reato se capiamo quella condotta che l'ordinamento penale reputa reato che cosa protegge, ci aiuta a vederla una cosa meno astratta e più concreta.
Quindi la sostituzione di persona, chi ruba l'identità nella rete altrui. Poi l'ingiure e la difamazione, vedete sono reati contro l'onore, la differenza sta nell'essere o non essere la persona offesa presente, quindi nel percepire immediatamente il significato dell'offesa, della frase offensiva e così via. La pornografia minorile, la violenza privata, questa è una tendenza della Cassazione Penale di rispondere a queste domande.
di tenere questa forma di reato esistente con molto poco, veramente con molto poco, basta intrufolarsi dentro un sistema protetto, il furto. l'estorsione e così via. E poi ovviamente ci sono alcune fattispecie tipizzate dentro il codice privacy, che adesso riciteremo fra un anno.
Quindi, al di là del tecnicismo, poi uno deve andare a fare... un'opera di confronto tra la condotta che ha sotto mano e quella normata, deve passare un messaggio di attenzione penalistica sul punto. Postiamoci adesso sul versante della responsabilità dei genitori, che ho anteposto.
a quella della scuola e non a caso. I genitori sono i primi educatori dei loro figli e quindi è giusto che in un'elencazione ai fini della responsabilità civile vengano prima dell'istituzione scolastica. I genitori rispondono per colpa in educando dei fatti illeciti, dannosi, commessi dai loro figli. Abbiamo abbandonato il diritto penale qui, perché non esistono forme di responsabilità penale per fatto altrui.
dei genitori in tema di responsabilità in ordine ai fatti di cui stiamo parlando deve essere fotografata attraverso il vaglio del codice civile della responsabilità civile. Si tratta di una forma di responsabilità civile extracontrattuale che si accompagna alla responsabilità civile extracontrattuale per colpa in vigilando. La colpa in vigilando è nota agli operatori scolastici che hanno su di sé, in particolare i docenti, l'obbligo di vigilare sui minori mentre i minori sono a loro affidati.
Ma l'affidamento alla scuola del minore non fa venire meno il concorrente obbligo dei genitori di educare i loro figli. Questo significa che una condotta che sia accaduta a scuola può ad un tempo essere imputabile ad omessa vigilanza del personale scolastico e a perdurante omessa educazione dei genitori. Condotte come quella di cui stiamo parlando, che denotano una violenza sostanzialmente.
un atteggiamento prevaricatore e che non si sostanziano in un unico atto o che hanno buona probabilità di avere un'iterazione nel tempo, meglio di altre condotte, il fare uno sgambetto che può essere anche io ci causa un proprio compagno, denotano probabilmente un deficit educativo alle spalle. Questo deficit educativo alle spalle deve essere rapportato ai genitori. o può, dipende da che cosa la scuola voglia fare e comunque dalla consapevolezza che la scuola debba avere su questi aspetti. Quindi la responsabilità dei genitori per cattiva educazione dei loro figli esiste, integra e concorre con quella eventualmente sussistente dell'istituzione scolastica.
Vedremo fra un attimo che generalmente la commissione delle azioni di cui stiamo parlando attraverso la rete non è nel tempo scuola, non è a scuola. Perché la scuola è abbastanza attenta nel presidiare l'accesso ai computer e alla rete da parte degli studenti e quindi non lasciando un accesso autonomo ma raccogliendo i computer. sotto il controllo di un insegnante, anche se non in un laboratorio informatico, prevedendo delle password per ciascun computer e per ciascuno studente, quindi diciamo che generalmente i fatti di cui stiamo parlando sono commessi da casa o comunque non a scuola, non col computer della scuola, non nel tempo scuola. Questo è un secondo elemento di attenzione che sottopongo alla vostra riflessione, perché è un secondo elemento che costituisce una sorta di alibi per la sua vita. scuola per non occuparsi di queste questioni, queste questioni sono successe da un'altra parte, sono successe a casa, non è attività di cui la scuola si debba, barra possa occupare.
Questa bandiera è una seconda bandiera che metto come livello di attenzione, perché è un'affermazione errata, è un'affermazione che può essere fatta dalla scuola, ma è un'osservazione che non è necessariamente così. vorrei che ci fosse una consapevolezza sulla potenzialità della scuola di occuparsi di queste cose, adesso vedremo come. Questa sentenza, una sentenza che ha fatto molto discutere del Tribunale di Milano, non afferma niente di diverso da tante sentenze che troverete in coda alle diapositive della Cassazione sulla colpa in educando, talvolta anche sulla colpa in educando con concorso di colpa in educando della scuola, quindi come dire, tutta una cosa che ci riguarda, vi riguarda. da più da vicino, ma questa sentenza ha fatto scalporre per il tipo di reato e per come questo reato sia stato imputato ai fini civili, quindi gli effetti civili di questo reato abbiano coinvolto i genitori in una fattispecie molto cruda, il reato era violenza sessuale di gruppo e il giudice del Tribunale Civile afferma, applicando un canale interpretativo consolidato da giurisprudenza della Corte di Cassazione che desidera… desume dalla tipologia della condotta l'inesistenza dell'attuazione dell'obbligo educativo, quindi tanto più la condotta è sbagliata, errata, virulenta, cattiva, violenta, tanto più dalla sola condotta si desume che il genitore non abbia ben educato, è un'affermazione terribile in diritto, perché crea una oggettivizzazione della responsabilità ai limiti della compatibilità giuridica. ed è una forma di interpretazione addirittura più cattiva di quella che la stessa Cassazione adotta per identificare i limiti della colpa in vigilando dell'amministrazione scolastica.
Ecco, qual è la responsabilità dei docenti e della scuola? Allora, c'è sicuramente una responsabilità per culpa in vigilando, ma che vedete che non cito neanche. Culpa in vigilando rispetto al presidio dell'accesso alla rete, come dicevamo, stiamo parlando di cyberbullismo. quindi è più forte invece il rischio di colpa in vigilando della scuola per il bullismo tradizionale, il bullismo fisico in certo qual modo, perché è più facile che questo abbia luogo anche dentro le pareti della scuola.
abbia luogo dentro le pareti della scuola, come dicevo prima, l'accesso a quello che è il mezzo, il medium attraverso il quale il cyberbullo espleta la sua attività criminosa. Quindi la colpa in vigilando della scuola è molto meno probabile che abbia a venire coinvolta in questi aspetti. Può stare anche, non necessariamente, nulla vieta che si debba andare attraverso il canale della formazione curriculare, nulla impone questo.
Possiamo ampliare l'offerta formativa, possiamo fare mescoloni. attraverso l'autonomia, possiamo fare molte cose in termini di istruzione, cioè di pianificazione di un'offerta formativa che recuperi come obiettivo, un obiettivo strategico, lo dico alla paletta per intenderci, un obiettivo strategico che sia il rispetto dell'altro. Però dicevamo che l'azione disciplinare della scuola sia un'azione sanzionatoria, ma come spesso succede attraverso la sanzionazione, o attraverso la spiegazione delle regole cui poi si riconnettono determinate sanzioni, si fa prevenzione.
Questa è una lunga serie di norme che incidono sugli aspetti di cui stiamo parlando e che in qualche misura può aiutare la scuola a focalizzare questi aspetti. Se la scuola decide di, non necessariamente facendone l'obiettivo strategico che abbiamo detto un attimo fa, ma anche solo più banalmente occuparsi della questione, È un'area da costruire, bisogna riempirla di contenuto, non riempirla di contenuto e trovarsi a sanzionare un comportamento che non sia stato previamente indicato come vietato rischia di... produrre un risultato negativo laddove un genitore contesti la mera legittimità di questi aspetti.
Questo aspetto però, questo del volere colmare, del dovere colmare questo buco, è particolarmente significativo in materia di cyberbullismo per evitare il rischio che sanzionare una condotta che è stata posta in essere fuori dalla scuola o dal tempo scuola rischi di diventare, di produrre una sanzione illegittima. Quindi è necessario che l'istituzione scolastica chiarisca che alcuni comportamenti non verranno tollerati e che quindi sono lietati all'interno di quell'istituzione scolastica, poiché sono posti in essere, e questo è ovviamente l'aggancio che giustifica e legittima la pretesa, adesso dirò una frase brutta, punitiva dell'istituzione scolastica, è ovviamente l'avere come soggetto passivo un membro della comunità scolastica, significativamente i compagni, gli studenti, ma anche il personale scolastico stesso, perché un sacco di volte mi capita di sentire dirigenti scolastici che rappresentano la difficoltà di docenti che sono essi stessi vittima di attacchi cyberbullistici, di prese in giro, di mocherie e chi più ne ha più ne metta da parte dei propri studenti. Quindi la comunità scolastica come soggetto passivo delle azioni di cyberbullismo è il messo di congiunzione e anche la potenzialità di estroflessione della pretesa puniziale. unitiva dell'istituzione scolastica attraverso l'azione disciplinare.
Usare il patto educativo di corresponsabilità, questa è una cosa che viene molto utilizzata, chi ha frequentato il master sa le difficoltà giuridiche che stanno dietro la definizione, la qualificazione giuridica. il patto di corresponsabilità, siamo arrivati a dirci tra di noi che è un vero e proprio contratto, è un contratto non obbligatorio da parte del singolo genitore, è un contratto nel quale è bene che non mettiamo troppa roba giuridica con citazioni di codice civile e quant'altro, però è un contratto nel quale, ebbene a questo può servire a molti fini in particolare nell'ambito di cui stiamo parlando, è un luogo nel quale si possa condividere una filosofia educativa, quindi è un luogo nel quale dove il famoso obiettivo strategico che dicevamo rispetto dell'altro possa tradursi in modo un po' più preciso e concreto, con ciò creando un'alleanza educativa con quella coppia di genitori. con quella famiglia rispetto ad una previsione poi unilaterale e tale deve rimanere nel regolamento di disciplina di tipizzazione delle condotte vietate, ma i genitori devono esserci e allora lo strumento attraverso cui recuperare il genitore in questa materia è sicuramente il patto di corresponsabilità che gli dà un po' di paripeticità e di vincolo tra due soggetti, la scuola e i genitori a ciò che regola.
regolamento di disciplina consente alla scuola di fare unilateralmente, quindi a prescindere e contro il consenso dei genitori.