Il terzo passaggio che ho pensato per voi oggi è quello legato a scioperi e sindacati, una breve storia con focus su quello che è il periodo fascista. Allora intanto io partirei dallo spiegare cosa sono i sindacati, quindi associazioni del tutto libere che hanno lo scopo di tutelare i lavoratori, che vengono ritenuti soggetti contrattualmente deboli, nel senso che a loro... Viene presentato giusto un contratto e molto spesso, soprattutto nel caso di lavoratori non specializzati, non hanno alcun potere, si dice, contrattuale, cioè di rivedere le clausole di questo contratto. Ecco allora che i sindacati hanno il compito di dialogare in questo rapporto d'attori di lavoro.
lavoratore con i vertici aziendali oppure con il governo al fine di in ciascuna circostanza agevolare e sostenere il lavoratore. In particolare i sindacati e il diritto di sciopero sono tutelati dalla nostra Costituzione, sono gli articoli 39 e 40 ma per ora mi interessa fare un breve excursus perché? Perché no abbiamo parlato di articoli 39 e 40, la nostra Costituzione entra in vigore il primo gennaio del 48 ma in realtà la storia dei sindacati se vogliamo come associazioni che riunivano persone che lavoravano in uno stesso settore era già la norma in età medievale perché voi vi ricordate che nelle città medievali esistevano infatti le arti c'erano le arti maggiori le arti minori le arti maggiori quelle che radunavano ecco riunivano banchieri grandi mercanti e le arti minori quindi i piccoli artigiani piccoli bottegai ed era molto interessante il fatto che già all'epoca ogni arte avesse il proprio statuto quindi delle regole a cui sottostare e che anche in quel caso l'unione facesse la forza nel senso che poi le varie arti cercavano per esempio di difendere i propri adegui dalla concorrenza di altri comuni e insieme concordavano il prezzo delle merci, la quantità di merci da produrre, quanti allievi assumere nelle botteghe e via dicendo.
Il passo adesso che faccio da un punto di vista storico è molto ampio perché volevo brevemente nominare quelle associazioni che tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento si affermano nel mondo anglosassone in Gran Bretagna, sono le trade unions, anche queste allo scopo, associazioni che avevano lo scopo di tutelare gli interessi dei lavoratori soprattutto nel contesto del sistema di fabbrica. Dobbiamo infatti ricordarci no? A metà del settecento la prima rivoluzione industriale e poi inizio metà ottocento la seconda per cui il contesto è quello avanzato dell'Inghilterra industrializzata. Cosa succede poi?
Succede che via via i sindacati si affermano no? Tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento nascono le sigle sindacali alcune le conosciamo ancora noi oggi qua mi era appuntato solo qualche nome la cgl la cisla la will però ci sono anche quelle poi solo dei lavoratori ma anche dei datori di lavoro quindi confindustria confartigianato confcommercio confagricoltura e tutte queste sigle sono riconosciute e tutelate nelle loro libertà dalla nostra costituzione ecco allora che vi leggo gli articoli 39 e 40 giusto perché se non li leggiamo non possiamo avere contezza di ciò di cui stiamo parlando. Articolo 39, l'organizzazione sindacale è libera e già questa prima parola ci risuona chiaramente nelle orecchie pensando a ciò che invece era stato dei sindacati in epoca fascista. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati...
sanciscano un ordinamento interno a base democratica sentite già in questi pochi commi libera base democratica c'è questo grande bisogno di libertà che in epoca fascista chiaramente era stato era stata soppressa e non solo libertà anche capacità di autogovernarsi no su base democratica i sindacati registrati hanno personalità giuridica possono rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti stipulare contratti con le collettivi, di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Poi articolo 40, il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Qui dovremmo parlare di tante cose ma scusate devo essere breve, devo un po'tagliare. I temi chiave di questi articoli sono sicuramente la libertà dei sindacati che non devono soggiacere.
non devono sottostare a nessuna ingerenza esterna, la caratterizzazione democratica su cui ho insistito già leggendovi l'articolo, la rappresentanza, quindi il principio dell'unione fa la forza, del numero degli iscritti per avere più potere contrattuale, l'esistenza poi di più sindacati che convivono in modo pacifico e la garanzia del diritto di sciopero. Sempre nell'ottica che la libertà dei sindacati corrisponde in maniera inequivocabile alla libertà dei lavoratori. A tal proposito, visto che di periodo fascista dovevo parlare, ricordatevi delle leggi fascistissime, in particolare della legge 563 del 1926, perché è la legge che prevedeva, qui ho una serie di punti, l'abolizione del diritto di sopero, la legalizzazione solo dei sindacati fascisti e infatti nel mio elaborato...
Ho indicato una parte di queste leggi fascistissime in cui nell'articolo 1 di questa uscita in realtà si diceva che vengono riconosciuti solo i sindacati fascisti, in particolare c'è un elenco, Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, dei Sindacati Fascisti del Commercio, dei Sindacati Fascisti dei Trasporti Terrestri, della Navigazione Interna, Sindacati Fascisti dei Banc... cari sindacati fascisti e addirittura degli intellettuali. Quindi ci rendiamo conto la soppressione di ogni libertà anche da un punto di vista sindacale era messa davvero nero su bianco. Sempre la legge 563 del 26 dichiarava quindi una sola associazione per categoria. quindi non era possibile avere più associazioni sindacali legate ad una stessa categoria di lavoratori e poi i dipendenti statali udite udite non potevano avere rappresentanza sindacale, ad esempio i militari oppure i professori.
Ricordatevi anche del codice penale Rocco del 1930, Alfredo Rocco, ministro della giustizia in età fascista, perché nel codice penale Rocco agli articoli 502 e 508 lo sciopero e non solo, anche la se... cioè la chiusura delle industrie da parte del datore di lavoro, ma anche l'occupazione dell'azienda, erano tutti ritenuti delitti contro l'economia pubblica. Delitti, non possibilità di manifestare il proprio pensiero, il proprio dissenso, ma delitti contro l'economia pubblica.